-  Storani Paolo  -  09/10/2014

PRODOTTO DIFETTOSO: QUANDO SI RAVVISA LA RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE - Trib. Macerata 30.11.13 - Paolo M. STORANI

Il Tribunale di Macerata, in persona della Dott.ssa Alessandra CANULLO, ha deciso con sentenza di data 30 novembre 2013 una fattispecie di ipotizzata responsabilità del produttore dovuta a difetto di progettazione e/o fabbricazione di ciclomotore modello Kymco.

L'attore sosteneva che, mentre si trovava a condurre il ciclomotore, fosse rovinato a terra per non essere l'acceleratore rientrato, all'atto del rallentamento della velocità, nella posizione di riposo.

Il Tribunale ha ritenuto che "le risultanze istruttorie disponibili non consentano di ritenere sufficientemente dimostrata l'esistenza della difettosità del prodotto, richiesto dal d.P.R. 224/88 (normativa in vigore all'epoca dei fatti, poi trasfusa negli artt. 114 - 127 del Codice del Consumo) come requisito essenziale per l'affermazione della responsabilità del prouttore".

Infatti, prosegue il giovane togato maceratese, "occorre premettere, in diritto, che - come evidenziato dalla Suprema Corte (sul punto, Cass., 15 marzo 2007, n. 6007; Cass., 13 dicembre 2010, n. 25116; Cass., 29 maggio 2013, n. 13458; Cass., ord. n. 12665/2013) - la formulazione letterale dell'art. 1 del d.P.R. 224/88, nel far dipendere la speciale responsabilità del produttore per prodotti difettosi dal nesso di causalità tra il danno ed il difetto del prodotto, pone un prerequisito della responsabilità stessa, con funzione delimitativa dell'ambito di applicabilità di essa".

"Pertanto," - prosegue l'Autrice della pronuncia - "incombe sul danneggiato che chiede il risarcimento provare gli elementi costitutivi di tale diritto, cioè il difetto, il danno e la connessione causale tra difetto e danno, senza che si possa affermare che la prova semplice del nesso di causalità fra il danno ed il prodotto sia sufficiente a trasferire sul produttore l'onere di dimostrare che il prodotto non era difettoso o che sussistono altre cause di esclusione della responsabilità".

L'attore invocava la responsabilità del produttore ed il risarcimento del danno biologico, danno morale e danno patrimoniale conseguito alla caduta sul selciato.




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