-  Peron Sabrina  -  18/06/2015

PRIVACY, IMMAGINE E RITO APPLICABILE - T. MILANO 06.05.2015, n. 28585 – Sabrina PERON

La sentenza del Tribunale di Milano che qui si pubblica riguarda un caso di pubblicazione di immagini che violava sia la normativa sulla privacy che quella sul diritto all"immagine.

In particolare accadeva che le parti attrici (un noto personaggio dello spettacolo e il suo coniuge) si rivolgevano con un atto di citazione ordinario al Tribunale di Roma lamentando che la pubblicazione delle loro immagini da parte di un settimanale, rappresentava una violazione sia dei loro dati personali che della loro immagine.

Il Tribunale di Roma, accogliendo le eccezioni di incompetenza territoriale e di erroneità del rito sollevate dai convenuti, disponeva che la causa venisse riassunta avanti al Tribunale di Milano nelle forme del rito del lavoro ritenuto applicabile al caso di specie ex art. 10 D.Lvo 150/2011. Si ricorda difatti, che ai sensi dell'art. 152 D.Lgs. 196/2003 «tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni» del suddetto D.Lgs., «comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione [...] sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria» e «sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150». Tale ultima disposizione prevede che le «controversie previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo». In queste fattispecie, trova pertanto applicazione l'art. 429 c.p.c., a mente del quale «nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza».

Al riguardo il Tribunale di Milano ha però osservato come «in presenza di un cumulo di domande, tra cui quella relativa all"illecito trattamento dei dati personale, a norma dell"art. 40 c.p.c., la causa era stata correttamente introdotta dalla difesa attrice nelle forme del rito ordinario di cognizione (applicabile alle domande fondate sull"asserita violazione del diritto all"immagine e del diritto alla non interferenza nella sfera privata) anziché in quelle del rito del lavoro, applicabile solo alla domanda relativa all"illecito trattamento dei dati personali».

Sulla questione il Tribunale di Milano si era già pronunciato osservando come nell"ipotesi in cui l"attore proponga una sola domanda con quale deduce «che un medesimo fatto viola il cd. codice della privacy e lede l'onore, la reputazione e il diritto alla segretezza epistolare (fattispecie per le quali la trattazione è rispettivamente prevista secondo il rito del lavoro e secondo il rito ordinario)». Secondo il Giudice ambrosiano in questi casi prevale «l'esigenza di trattazione unitaria del processo secondo il rito ordinario la sua trattazione unitaria si pone in conformità all'orientamento della Suprema Corte contrario alla parcellizzazione del giudizio (sentenza n. 28286/201. 1 così massimata: "in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l'azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far (...) altro procedimento, in quanto tale disarticolazione dell'unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l'aggravamento della posizione del danneggiarne-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale.'')» (T. Milano, 20.03.2014, n. 3929).

Peraltro nella sentenza che qui si pubblica, il Tribunale di Milano osserva come sia priva di rilievo la circostanza che «la competenza inderogabile del Tribunale di Milano derivi dalla domanda soggetta al rito del lavoro, posto che il criterio della prevalenza del rito speciale previsto per la causa che determina la competenza è applicabile solo quando tutte le cause connesse sono soggette a differenti riti speciali (art. 40, comma 4) e non quando, come in tal caso, alcune di esse vadano trattate con rito ordinario (che ai sensi dell"art. 40 comma 3 c.p.c. è recessivo rispetto al rito speciale del lavoro solo qualora una delle cause connesse rientri fra quelle previste dagli artt. 409 e 442 c.p.c.».

Tuttavia rileva sempre il Tribunale come a fronte dell"iniziale mutamento del rito disposto dal Tribunale di Roma e di quanto previsto dall"art. 4, comma 2 c.p.c. in forza del quale «l"ordinanza di mutamento del rito non può avvenire oltre la prima udienza», non era più consentito al giudice adito a seguito di riassunzione di «trattare la causa con il rito ordinario poiché il Tribunale era vincolato dall"originaria ordinanza di mutamento del rito, senza tuttavia che il rito del lavoro applicato in concreto incida sui diversi mezzi di impugnazione che l"ordinamento prevede in relazione alla diverse cause connesse».

 Dal che discende che in fattispecie come quella decisa dal Tribunale di Milano si profilano diversi mezzi di impugnazione:

- quanto all"impugnazione inerente la violazione delle norme sulla privacy, poiché l"art. 10, comma 6, D.Lvo 150/2011, statuisce che la «sentenza che definisce il giudizio non è appellabile», sarà ammissibile solo il ricorso diretto per cassazione ai seni dell"art. 360 c.p.c.;

- quanto all"impugnazione inerente la violazione delle norme sul diritto all"immagine (art. 10 c.c. e artt. 96 e 97 L.A.) sarà possibile adire alla Corte d"Appello territorialmente competenze, sempre nelle forme del rito del lavoro. Si veda a tale ultimo riguardo Cass. 15897/2014: «ove una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito ordinario, anziché con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell'appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa. Se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, la proposizione dell'appello segue le forme della cognizione speciale. Ciò, in ossequio al principio della ultrattività del rito, che - quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova specifico fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice».

Venendo quindi al merito della controversia la sentenza che qui si pubblica ha accertato che le fotografie ritraenti gli attori (ritratti in momenti privati di una loro vacanza: mentre erano alla finestra di un bungalow, mentre nuotavano, mentre si trovavano sulla battigia etc. etc.) erano state pubblicate senza il consenso degli interessati e rappresentavano un illecito trattamento sia dei loro dati personali che del loro diritto all"immagine.

Sotto il primo profilo il Tribunale ha riscontrato la violazione dell"art. 137, comma 3, D.Lvo 196/2003 con particolare riferimento al requisito dell"essenzialità dell"informazione. Ad avviso del Tribunale infatti le fotografie pubblicate «non erano finalizzate – tantomeno erano indispensabili – ad informare l"opinione pubblica su un fatto di una qualche utilità sociale e non avevano alcune attinenza» con il personaggio pubblico (unica persona nota tra le due). Così scrive il Tribunale: «non si vede quale potesse essere l"utilità sociale per la generalità dei consociati di venire a conoscenza del luogo in cui i coniugi trascorrevano un periodo di vacanze natalizie, ma in ogni caso – ove pure in ipotesi si volesse ravvisare un interesse pubblico alla conoscenza di siffatta "notizia" – è evidente che la pubblicazione delle foto non era certo essenziale per fornire tale informazione». In tale contesto dunque il giudice di prime cure ha ravvisato la sussistenza di un «illecito trattamento dei dati personali in violazione degli artt. 2, 11 e 23 Codice Privacy», con conseguente obbligo «dei convenuti, nella rispettiva qualità di titolare del trattamento e di responsabile/incaricato del trattamento a risarcire ex art .15 i danni subiti dagli attori per la lesione del loro diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali».

Sotto il profilo invece della violazione del diritto all"immagine il Tribunale, muovendo dal presupposto – incontroverso – della pubblicazione delle fotografie senza il consenso degli interessati (consenso che avrebbe legittimato la pubblicazione ex art. 96 L.A.) ed anzi nonostante la preveniva diffida inviata, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti previsti dall"art. 97 L.A. per poter pubblicare le immagini senza i consenso degli interessati. Difatti con riferimento alla posizione del coniuge del personaggio pubblico, il tribunale ha ritenuto che l"essere coniugato con «una persona nota non giustifica certo la pubblicazione senza consenso della sua immagine, né esclude o limita il diritto» di questi «a non vedere illecitamente pubblicate foto che la ritraggono e a non subire illeciti trattamenti dei propri dati personali». Sul punto si segnala che il Tribunale di Milano aveva già assunto in passato una posizione analoga statuendo che la «liceità della riproduzione di un personaggio pubblico non rende di per sé lecita quella di chi si trova occasionalmente, o meno, nelle sue vicinanze» (T. Milano, 18.11.2003, n. 15951). In particolare, i congiunti di un uomo pubblico non vengono automaticamente attratti entro la sfera di notorietà di quest"ultimo e, pertanto mancando il consenso, qualora abbiano scelto di mantenere una dimensione strettamente privata, la pubblicazione della loro immagine deve considerarsi illecita, dovendosi distinguere la posizione del personaggio pubblico da quella dei suoi familiari (T. Milano, 21.03.2002, n. 3609, in AIDA, 2003, 786). Principio questo recentemente ribadito anche dalla Corte di Cassazione: «in tema di privacy i limiti dell"essenzialità dell"informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, che circoscrivono la possibilità di diffusione dei dati personali nell"esercizio dell"attività giornalistica, comporta il dovere di evitare riferimenti a congiunti del personaggio pubblico, non potendo la notorietà di quest"ultimo affievolire i diritti dei primi e, in particolare, dei minori» (Cass. 27381/2013).

Per quanto riguarda invece il diritto all"immagine di un personaggio pubblico, il Tribunale (facendo applicazione del principio in forza del qual le ipotesi previste dall"art. 97 L.A., avendo carattere derogatorio del diritto alla immagine, quale diritto inviolabile della persona tutelato dalla costituzione, sono di stretta interpretazione - Cass. 11353/2010) ha ritenuto che l"indubbia notorietà dello stesso non giustificava comunque la «pubblicazione e la diffusione senza il suo consenso» delle fotografie, «poiché non ritratta in occasioni pubbliche e non finalizzata a fornire alla collettività un"informazione su fatti di una qualche utilità sociale». S Si ritiene difatti, che «l'interesse pubblico che legittima il sacrificio del diritto all'immagine costituzionalmente garantito - al pari di altri diritti della personalità riconducibili all'art. 2 - anche della persona nota, è solo quello di pari rango, riconducibile all'art. 21 cost., che si ravvisa soltanto in presenza di una qualche utilità sociale per la collettività a conoscere e ad essere informata su un determinato fatto o su un certo comportamento tenuto e che può avere rilievo con l'attività svolta dalla persona nota o con l'immagine di sé che l'interessato ha inteso fornire alla collettività» (T. Milano, 07.11.2013 in RCP, 2014, 6, 1971, con nota di Randi).

In particolare il Tribunale ha osservato che pur essendo l"attore una «persona che gode di grande notorietà (…) egli conserva intatto sia il diritto a che gli altri non abusino della sua immagine, sia il diritto di sfruttare economicamente la sua immagine, sia il diritto di vedere tutelata da illecite aggressioni la sua riservatezza e la sua sfera privata». Le immagini contestate difatti ritraevano gli attori in momenti della loro vita privata «carpiti attraverso apparecchiature professionali (teleobiettivi) in grado di fotografare da lontano».

Con riferimento da ultimo ai danni, sono stati riconosciuti:

-          danni patrimoniali, consistiti nel «pregiudizio economico» risentito e consistente nel «diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione ,determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico presumibilmente conseguito dall"autore dell"illecita pubblicazione in relazione alla diffusione del mezzo sul quale la pubblicazione è avvenuta» (in questo senso si veda Cass. 12433/2008: «l"illecita pubblicazione dell"immagine altrui obbliga al risarcimento dei danni patrimoniali, consistenti nel pregiudizio economico che la vittima abbia risentito dalla pubblicazione e di cui abbia fornito la prova; in ogni caso, qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per dare il suo consenso alla pubblicazione (somma da determinarsi in via equitativa, con riferimento al vantaggio economico conseguito dall"autore dell"illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dall"art. 158, 2º comma, l. 633/41)»; nonché Cass. 11353/2010: «in assenza di prova di specifiche voci di danno patrimoniale, il risarcimento dovuto al soggetto la cui immagine sia stata utilizzata in difetto di autorizzazione può essere liquidato in via equitativa sulla base del compenso che il titolare del diritto avrebbe richiesto per consentirne l"uso, tenendo conto degli utili presumibilmente conseguiti dall"autore dell"illecito»). Danni patrimoniali liquidati equitativamente in € 10.000,00 a favore del personaggio noto e in € 2.000,00 a favore del coniuge;

-          danni non patrimoniali, ravvisati nel «turbamento e nella sofferenza psicologica che gli attori sono stati costretti a subire nel vedere che numerose immagini private, carpite nei loro momenti di relax» erano state pubblicate «sia in spregio alla disciplina che regola la pubblicazione senza consenso delle immagini di persone sia di ogni rispetto per la riservatezza a la vita privata d itali persone». Danni non patrimoniali liquidati equitativamente in € 10.000,00 a favore del personaggio noto e in € 3.000,00 a favore del coniuge. 




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