-  Redazione P&D  -  06/02/2017

Pignorabilità del TFR complementare - Paolo Basso

Il conferimento del TFR nei Fondi Pensione non è pignorabile nella fase di accumulo. La prestazione del TFR è pignorabile una volta terminato l"accumulo e maturato il diritto.

 

Nelle procedure esecutive presso terzi sovente il terzo pignorato dichiara ex art. 547 c.p.c. che il debitore, suo creditore, ha optato per il conferimento del proprio trattamento di fine rapporto nelle forme pensionistiche complementari ossia, più brevemente, nei c.d. Fondi Pensione.

Si pone quindi l"interrogativo, per il creditore procedente e per il giudice dell"esecuzione, se sia immediatamente pignorabile o meno il cespite costituito dal montante delle somme conferite dal lavoratore-debitore nel Fondo Pensione ossia, in altre parole, se sia pignorabile quel "tesoretto" accumulato nel Fondo e quindi se esso sia immediatamente assegnabile al creditore procedente a soddisfazione del suo credito.

La risposta (negativa) a tale interrogativo si rinviene nell"art. 11 comma 10º D.Lgs. 5/12/2005 n. 252, il quale testualmente così dispone: "Ferma restando l"intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7 lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, se questa rapidità e pignorabile età in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria …. omissis …. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7 lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità".

La norma, come risulta evidente, pone un espresso parallelismo, per quanto riguarda la disciplina limitativa dell"aggressione da parte dei creditori, fra gli accumuli previdenziali obbligatori e gli accumuli previdenziali nelle forme complementari e facoltative, in ragione dell"identica finalità sociale del risparmio previdenziale.

Ne risulta che, così come previsto per il TFR accumulato e conservato presso il datore di lavoro, il montante che si versa al fondo pensione non è assoggettabile né a sequestro né a pignoramento e neppure è cedibile per volontà dell"interessato. Infatti, in tale periodo (di accumulo), le somme fanno parte del patrimonio del Fondo Pensione e non già del patrimonio dell"interessato-debitore, il quale quindi non può né liberamente disporne né vedersele aggredite dai creditori.

La ratio di siffatta normativa è intuitiva e risiede nella stretta connessione della prestazione con lo scopo per il quale essa è istituita, vale a dire lo scopo previdenziale da cui essa non può in nessun caso separarsi.

E proprio tale ratio induce a fondatamente ritenere che le posizioni previdenziali siano impignorabili non solo in quanto accumulate in Fondi "chiusi" o "aperti" ossia di Fondi tradizionali, ma anche in quanto accumulate in polizze di assicurazione sulla vita previste dall"art. 12 del citato D.Lgs. n. 252/2005 nonché di Fondi costituiti a norma dell"art. 2117 c.c., che, come noto, disciplina i Fondi speciali istituiti direttamente dall"imprenditore-datore di lavoro, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro.

Così come il cespite de quo resta escluso dalla pignorabilità nell"ambito di un"esecuzione forzata individuale, parimenti deve ritenersi esclusa la sua assoggettabilità alle procedure concorsuali, in quanto queste ultime costituiscono esecuzioni forzate collettive. Ne consegue, dunque, che le somme accumulate nelle forme previdenziali complementari e facoltative restano escluse dall"attivo fallimentare.

Solo una volta che i montanti vengano mobilizzati dalla fase di accumulo per passare nella disponibilità del soggetto titolare viene meno ogni funzione previdenziale e dunque insorge la possibilità, per i creditori, di poter esercitare sui montanti medesimi le azioni esecutive.

 

 




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