-  Cardani Valentina  -  04/11/2014

PER UNA CASSA DI BOTTIGLIE…LINFORTUNIO ALLA LAVORATRICE NON E RISARCIBILE - Cass. Lav. 22827/14 – V. C.

 -   Danni

-    Infortunio sul lavoro

-    Risarcimento del danno negato per mancanza del nesso di causalità tra asserita violazione delle norme di sicurezza sul lavoro ed evento

E" stato negato il diritto al risarcimento del danno, in tutte le sue declinazioni di danno, biologico, morale ed esistenziale, della lavoratrice (aiuto cuoca) che, nel trasportare una cassa di bottiglie dalla cucina alla mensa, cadeva dalle scale, riportando lesioni.

Ebbene, la Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ha ripercorso i principi della responsabilità del datore di lavoro per infortunio del proprio dipendente: in primo luogo, dice la Cassazione, la responsabilità ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale. Ne consegue che il lavoratore che agisca per il risarcimento del danno subito, deve provare il rapporto contrattuale, il verificarsi dell"evento, la sussistenza del danno ed il nesso causale tra l"attività lavorativa ed l"evento.

La Suprema Corte ha dunque preso in considerazione i principi ormai consolidati in Giurisprudenza secondo cui il nesso di causalità richiesto in subiecta materia non può definirsi tout court come la "condicio sine qua non" di cui all"art. 40 c.p., ma deve essere inteso nel senso più ampio di "occasionalità".

Dal canto suo, il datore di lavoro può liberarsi da ogni responsabilità dimostrando di aver approntato tutte le misure necessarie ad evitare il danno: e così, il datore di lavoro ha l"obbligo di approntare tutte le misure necessarie per prevenire ed evitare altresì l"infortunio derivante da "distrazioni" e colpa del lavoratore, essendo esclusa la sua responsabilità soltanto in caso di condotta "abnorme" del dipendente medesimo, ossia una condotta totalmente avulsa dallo svolgimento della prestazione lavorativa.

Certamente nel caso di specie, la condotta della lavoratrice non può affatto dirsi abnorme: ed infatti, questa, nell"espletare la proprio mansione di aiuto cuoca, trasportava una cassa di bottiglie dalla cucina alla dispensa.

Ciò che però rileva la Corte è diverso: le norme in materia di sicurezza asseritamente violate dal datore di lavoro (e cioè quelle relative alla predisposizione di sistemi anti-scivolo sulle scale, ovvero la previsione di macchinari appositi per il trasporto dei beni) oltre a non essere state violate nel caso di specie dall"azienda, non sono neppure causalmente riconducibili all"evento: quand"anche fossero state predisposte le misure di sicurezza richieste da parte ricorrente, infatti, l"evento si sarebbe verificato comunque, giacchè lo stesso è causalmente riconducibile alla mancanza di visuale della lavoratrice dovuta al trasporto della cassa d"acqua e non alla mancanza di misure di sicurezza.




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