-  Gallana Federico  -  16/03/2013

PER NEGLIGENZA ED IMPRUDENZA IL MEDICO RISPONDE ANCHE NEI CASI DI SPECIALE DIFFICOLTA - Cass. civ. 6093/2013- Federico GALLANA

Questo il caso: durante un intervento di colecistectomia i chirurghi osservavano nella paziente la presenza di lesioni epatiche di aspetto potenzialmente neoplastico. A seguito del seguente esame su di un prelievo bioptico veniva diagnosticato un adenocarcinoma, per cui la paziente veniva inviata al reparto di oncologia per la sottoposizione a trattamento chemioterapico;  la malattia, però, fortunatamente non progrediva ed i markers tumorali persistevano nella norma, per cui gli oncologi richiedevano in un secondo momento una revisione dello stesso preparato istologico già esaminato, che conduceva a formulare una diversa e corretta diagnosi che escludeva l"adenocarcinoma. La paziente adiva il Tribunale e successivamente la Corte d"Appello per ottenere il risarcimento dei danni occorsi a causa dell"errata diagnosi ma perdeva entrambi i gradi di giudizio. La Cassazione ribalta oggi il caso cassando la sentenza impugnata. Sostiene anzitutto la Corte, nel giudizio di legittimità di cui all"allegata sentenza, che a fronte di precise e circostanziate critiche mosse dal consulente tecnico di parte attoreo alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, come era avvenuto, il Giudice dovesse prenderle in considerazione confutandole e non limitandosi, come nel caso di specie, a far acriticamente proprie le conclusioni del Ctu.
In tali casi, la possibilità per il Giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte dal proprio consulente, recependole, deve considerarsi riferita al caso che le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico (fra le varie Cass. 2.5.2006 n. 10133).

Ribadisce poi la Corte, nella seconda parte della sentenza, che la limitazione di responsabilità professionale del medico-chirurgo ai soli casi di dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 2236 c.c., per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, attiene esclusivamente alla perizia, con esclusione però dell'imprudenza e della negligenza.
Infatti, anche nei casi di speciale difficoltà, tale limitazione non sussiste con riferimento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso.

Vengono di seguito richiamati i principi consolidati in tema di responsabilità medica tra cui quello relativo alla distribuzione dell'onere della prova, giusto il quale il paziente ha il solo onere di dedurre inadempienze qualificate in astratto idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno; si sostiene, infine, che il primario ospedaliero, che ha la responsabilità per legge dei malati della propria divisione, debba sempre avere puntuale conoscenza delle situazioni cliniche che riguardano tutti i degenti, o visitandoli direttamente o interpellando gli altri operatori sanitari.

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