-  Andrea Castiglioni  -  24/11/2015

Ospedale e morte del paziente. L'esatto adempimento nel contratto di spedalità – Cass. civ. 21090/15 - Andrea Castiglioni

- contratto di spedalità

- riparto onere della prova

- valutazione delle condotte in concreto

 

Un paziente, accettato al pronto soccorso di un ospedale, muore per le complicanze dovute alle ferite riportare a seguito di un infortunio sul lavoro.

L"ospedale viene condannato al risarcimento del danno a favore della moglie, in proprio e in rappresentanza del figlio della vittima, e si duole dell"addebito sostenendo di dovere andare esente da responsabilità in quanto le dotazioni della struttura (a loro dire) non sarebbero state comunque sufficienti ad evitare l"evento morte. In altre parole, la normativa relativa all"organizzazione interna della struttura sanitaria e alla dotazione degli strumenti era stata rispettata, pertanto non potevano essere individuate responsabilità in capo all"ospedale, avendo il personale fatto tutto quanto era in suo potere, in rapporto a quelle (limitate) risorse di cui poteva godere.

La corte respinge il ricorso, ponendo due premesse fondamentali.

La prima: viene ribadito che la responsabilità della struttura sanitaria è "di natura contrattuale", posto che il paziente stipula il cd. contratto di "spedalità" nel momento dell"accettazione. Trattasi della nota responsabilità "da contatto sociale", di matrice giurisprudenziale, responsabilità che deriva dall"inadempimento dell"obbligazione di "spedalità", la quale trova la sua fonte in quegli "altri atti o fatti" previsti all"art. 1173 c.c. (Cass. 20547/2014; Cass. 27855/2013; Cass. 8826/2007, sulla "natura contrattuale del contratto di spedalità").

Da qui consegue un riparto dell"onere della prova molto più vantaggioso per il danneggiato (parte attiva dell"obbligazione) e più rigoroso per la struttura (parte passiva dell"obbligazione); e ciò consente meglio di comprendere la seconda premessa.

In un contratto di "spedalità", l"esatto adempimento dell"obbligazione non deve limitarsi al mero rispetto della normativa pubblicistica vigente in tema di dotazione dell"ospedale e di organizzazione interna, ma deve comprendere anche un"ulteriore dovere di diligenza e prudenza da valutarsi in concreto, e che si deve adattare alle particolari condizioni del paziente (in questo caso disperate).

La S. C. chiarisce la portata che deve avere l"esatto adempimento nel contratto di spedalità. Vengono quindi distinti due piani: l"uno astratto, che si esaurisce con un"analisi che non tiene conto del caso concreto, limitandosi alla verifica del rispetto o meno di elementi astratti sanciti da norme e regolamenti vigenti; l"altro concreto, che concerne, invece, le condotte poste in essere dai medici e dal personale, e rapportate quelle dotazioni dell"ospedale (magari limitate, ma a norma di legge), oppure alla sua organizzazione interna (magari non adeguata a "quel paziente", ma a norma di legge). Ed infatti era emerso che in quell"ospedale, le dotazioni (pur vero limitate) erano state sì rispettate, ma le decisioni erano state prese con ritardo, cioè, appunto, con imprudenza e senza la dovuta diligenza. Si sarebbero potute prendere decisioni operative ben diverse, e non limitarsi ad imputare la cattiva gestione alle dotazioni insufficienti. Da qui è stato ravvisato un adempimento inesatto dell"obbligazione di spedalità, da cui consegue un accertamento di responsabilità.

Questi assunti, uniti al citato riparto dell"onere della prova, non devono portare "il danneggiato" a dimostrare che la morte sarebbe stata evitabile (come sostenevano i ricorrenti), ma deve essere "la struttura" a dimostrare che, date quelle condizioni del paziente, l"evento morte, nonostante i ritardi, era in ogni caso inevitabile. Cioè che, nonostante l"organizzazione dell"ospedale, ma anche nonostante le eventuali decisioni alternative omesse (ad es. il trasferimento tempestivo in un altro ospedale), l"evento morte si sarebbe comunque verificato. E tale prova non è stata raggiunta.




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