-  Covotta Giulia  -  10/02/2016

ONERE PROBATORIO: NIENTE RISARCIMENTO SENZA VISITA DEL CTU – Trib. Palermo 758/16 – Giulia COVOTTA

Risarcimento danni

Mancata presentazione del danneggiato alla visita peritale

Il Tribunale rigetta la domanda per difetto di prova stante la mancata partecipazione alla visita medica (la presentazione alla quale costituisce un onere del danneggiato).

La recentissima sentenza in commento è stata emessa dal Tribunale di Palermo, quale Giudice d"Appello, il quale ha confermato la sentenza emessa dal Giudice di Pace.
A seguito di un sinistro stradale, la persona danneggiata, non ritenendo sufficientemente satisfattiva la somma, pari ad Euro 1.900,00, ricevuta in fase stragiudiziale dall"assicurazione, adiva la Compagnia assicuratrice nanti il Giudice di Pace al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti (tra cui anche i postumi permanenti).

A seguito della richiesta istruttoria della stessa parte attrice, veniva disposta una CTU medico legale sulla persona del danneggiato–attore.

Tuttavia, nonostante la persona danneggiata fosse stata invitata più volte dal CTU a presentarsi alla visita peritale, la stessa non si presentava. A seguito di ciò, quindi, il Giudice emetteva un"ordinanza con la quale rinviava la causa direttamente per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. ritenendo che "la mancata presentazione dell"interessato alla visita peritale comporta il rigetto della domanda giudiziale per difetto di prova" richiamando, altresì, anche un precedente della Corte di Cassazione che similmente si era pronunciata in materia di controversie previdenziali (Cass. 19577/13).

Il Giudice di prime cure rigettava la domanda attorea ritenendo che parte attrice non avesse provato i danni dalla stessa patiti (più precisamente i postumi permanenti) e ritenendo satisfattiva la somma già liquidata dalla Compagnia in fase stragiudiziale.

A seguito di detta sentenza, la persona danneggiata proponeva appello nanti il Tribunale di Palermo incentrando i propri motivi di lagnanza sul diniego della CTU e sul risarcimento della voce di danno connessa alla dedotta invalidità permanente.

Il Tribunale di Palermo, con sentenza 758/16, pubblicata in data 8 febbraio, rigettava l"appello proposto dal danneggiato, richiamando integralmente l"ordinanza emessa secondo la quale "la mancata presentazione dell"interessato alla visita peritale comporta il rigetto della domanda per difetto di prova".

Il ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale si fonda, fondamentalmente, sul principio generale dell"onere di provare la fondatezza del diritto controverso che, applicato al caso di specie, ha portato il Tribunale ad affermare che grava sull"interessato ad ottenere la prestazione l"onere di sottoporsi a visita medica disposta in sede di CTU. Alla luce di questo, quindi, la mancata presentazione alla visita peritale non poteva che condurre il Tribunale a rigettare la domanda per difetto di prova.

Infine, il Tribunale rigettava, altresì, la domanda subordinata avanzata da parte appellante volta al risarcimento del danno relativo all"invalidità temporanea ed al ristoro delle spese mediche, affermando che tali voci risultavano già risarcite in sede stragiudiziale.




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