Non basta la dizione "controllo automatizzato" della dichiarazione dei redditi - ex art. 36 bis dpr 600/73- perché l"Amministrazione finanziaria possa emettere la cartella di pagamento senza passare prima per il prodromico "avviso ".
Di tale opinione sono non solo i giudici di merito ma anche la Suprema Corte. Nel solco di consolidata giurisprudenza la tesi sostenuta è che non far precedere la cartella di pagamento dal relativo "avviso" è possibile "soltanto quando l"errore sia rilevabile "ictu oculi" a seguito di mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo, non abbisognevoli di alcuna istruttoria ed emendabili dall"Amministrazione anche a vantaggio del contribuente. Allorché sia, invece, necessaria un"indagine interpretativa della documentazione allegata, ovvero una valutazione giuridica della norma applicata, la menzionata disposizione non è applicabile, occorrendo un atto d"accertamento esplicitamente motivato, il quale soltanto è idoneo a rendere edotto il contribuente del processo logico-giuridico seguito dall"Amministrazione nella diversa determinazione dell"imponibile ed a metterlo in condizione di potersi adeguatamente difendere. "