-  Bacchin Giorgia  -  10/02/2016

NON ESISTE IL DIRITTO A NON NASCERE – Cass. 25767/2015 – Giorgia BACCHIN

Il principio sopra esposto è stato enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in relazione ad una delicata vicenda che vedeva coinvolti i genitori di una bambina affetta da sindrome di down i quali chiedevano, all'Asl di Lucca e ai primari dei reparti di ginecologia e laboratorio analisi, un risarcimento a loro favore per non aver diagnosticato la patologia da cui era affetto il feto e per non avere, quindi, consentito alla madre, se correttamente informata, di abortire, oltre a un risarcimento nei confronti della figlia per averle negato il diritto ad un'esistenza sana e dignitosa.

Quanto al primo punto, la Corte d"Appello aveva stabilito che il risarcimento del danno non discendeva automaticamente dall'inadempimento dell'obbligo di esatta informazione su possibili malformazioni del nascituro che grava sui sanitari, ma che occorreva dimostrare, in primo luogo, la sussistenza, nel caso concreto, delle condizioni previste dalla legge per ricorrere all'interruzione della gravidanza - che sono costituite dal nesso eziologico tra l"esistenza di rilevanti anomalie nel nascituro e un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna - e, in secondo luogo, l"ulteriore circostanza che quest"ultima, in presenza delle predette condizioni facoltizzanti, avrebbe optato per l"aborto.

Nel caso in esame, non avendo i genitori fornito delle specifiche allegazioni ed essendosi limitati ad affermare che corrispondeva a regolarità causale il rifiuto della gestante, se correttamente informata, a portare a termine la gravidanza, la Corte aveva rigettato la loro domanda risarcitoria.

Le Sezioni Unite, alle quali la causa è stata assegnata a seguito di rimessione effettuata dalla terza sezione civile, chiariscono che "se la premessa astratta appare esatta, dal momento che i presupposti della fattispecie facoltizzante non possono che essere allegati e provati dalla donna, ex art.2697 cod. civ. (onus incumbit ei qui dicit) - con un riparto che appare dei resto rispettoso dei canone della vicinanza della prova - si palesa manchevole, invece, l' omessa valutazione - che sembra adombrare un'esclusione aprioristica - della possibilità di assolvere il relativo onere in via presuntiva".

La Corte d'Appello, pertanto, dovrà prendere in considerazione la possibilità di una prova presuntiva in concreto desumibile, ad esempio, da pregresse manifestazioni di pensiero della donna sul punto o dalla sua situazione psico-fisica accertata tramite CTU gravando, invece, sul medico, la prova contraria che ella non avrebbe comunque abortito.

Resta, quindi, impregiudicato l'accertamento susseguente dell'effettivo evento di danno conseguito al mancato esercizio dei diritto di scelta, per eventuale negligenza del medico curante, parimenti oggetto di prova.

Quanto al risarcimento del danno arrecato alla figlia per averle negato la possibilità di vivere una vita sana e dignitosa, le Sezioni Unite hanno dovuto affrontare due problemi: da un lato la possibilità di ammettere la legittimazione ad agire ad un soggetto che, al momento del verificarsi del danno, non esisteva ancora e, dall"altro, la possibilità di riconoscere tutela giuridica al "diritto a non nascere".

Quanto al primo punto, la Corte, sulla scorta di quelle norme che riconoscono tutela giuridica al concepito, ha rilevato la non insormontabilità del problema dell"anteriorità del fatto alla nascita del soggetto.

Quanto al secondo, invece, gli Ermellini affermano che, poichè nel nostro ordinamento non esiste un diritto alla non vita, appare evidente che la vita di un bambino disabile non può considerarsi un danno; circostanza della quale, tra l"altro, si farebbero interpreti unilaterali i genitori nell'attribuire alla volontà del nascituro il rifiuto di una vita segnata dalla malattia, come tale, indegna di essere vissuta.

Non può non essere considerato, inoltre, che l"eventuale responsabilità del medico nei confronti del bambino aprirebbe la strada ad una responsabilità della madre che, nelle circostanze delineate dall'art. 6 della legge n. 194/1978, abbia comunque portato a termine la gravidanza.

 




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