-  Andrao Laura  -  25/05/2015

NON E TUTTO ALCOL QUEL CHE SEMBRA! – Tibunale di Verona 920/2014 - Laura ANDRAO

"NON E" TUTTO ALCOL QUEL CHE SEMBRA!" – Tibunale di Verona 920/2014 - Laura ANDRAO

Il caso di specie vede protagonista il signor N. che nella notte tra il 17 ed il 18 settembre si vedeva coinvolto in un incidente stradale. A seguito di lesioni di un certo rilievo veniva trasportato al locale Pronto Soccorso e quindi sottoposto ai routinari accertamenti medici ed al dosaggio dell"alcol etilico nel sangue. Tale dosaggio fu confermato, come riporta la relazione del Dott. F.F.  con la tecnica analitica della cromatografia su spazio di testa, accoppiata ad un rivelatore FID (HS-GC-FID).

All"esito dell"esame, che rilevava un alcolemia di 0,81 g/l scattava la procedura di legge, con la denuncia del sig. N. per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell"art 186 CdS.

Ma, come affermato dal medico legale di parte Dott. F.F. e confermato dal giudice in sentenza poi, tale valore, risulta privo di validità assoluta.

Insomma si è fatta finalmente strada non soltanto nei testi scientifici e nelle linee guida specialistiche tossicologico forensi più accreditate, ma anche  nelle Aule dei Tribunali l"acquisizione scientifica e giuridica secondo cui l"alcolemia misurata anche attraverso HS cromatografia non ha valore giuridico e quindi giudiziario, o meglio non può essere considerata non controvertibile. Nel caso di specie l"errore di misurazione della succitata  sofisticata metodica di rilevazione dell"alcol nel sangue era di pochissimi centigrammi per litro; d"altronde l"alcolemia misurata (0,81 g/l) possedeva rilievo penale per un solo centigrammo !

Il giudice del Tribunale di Verona in sentenza riportava: " Ne discende che in mancanza di elementi univocamente indicativi dello stato di alterazione al momento del fatto, va pronunciata l"assoluzione dell"imputato…Ed invero le attestazioni del sanitario che effettuò le analisi delle urine dell"imputato subito dopo la verificazione del sinistro, non consentono di affermare oltre ogni ragionevole dubbio,stante il margine di errore della misurazione della concentrazione di alcol nel liquido analizzato, il superamento della soglia di concentrazione che rende la condotta di guida in stato di ebrezza rilevante".

Assolto quindi il sig. N. con buona pace sua e del suo brillante medico legale F.F.




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