-  Redazione P&D  -  28/09/2016

Non coercibilità dell'affetto: il danno da privazione del rapporto genitoriale- Trib. Pavia n.936/15 - Rossella Di Costanzo

Il Tribunale di Pavia ha recentemente pronunciato la sentenza pubblicata col n. 936/2015 il 27 agosto 2015, a definizione di un caso giudiziario che apre finestre di approfondimento sul tema del danno da deprivazione del rapporto genitoriale, con tutti i controversi temi ad esso connessi: la prova, il nesso di causalità, la quantificazione.

Le motivazioni del provvedimento, firmato dal giudice unico dott.ssa Marcella Frangipani, aprono ad un nuovo punto di vista sulla mediazione familiare assegnando rilevanza probatoria all'invito in mediazione proposto ante causam e attribuiscono un innovativo peso processuale alla presenza affettiva dei nonni, genitori del papà assente.

Per enucleare i principi espressi dalla sentenza ed apprezzarne appieno il carattere di novità, è indispensabile soffermarsi brevemente sull"esame della fattispecie, con tutte le sue peculiarità.

Il caso e il processo

Si rivolge alla giustizia una madre single, che cresce da sola, sin dalla nascita, la sua bambina: figlia non desiderata di un padre fattosi fantasma poco dopo aver avuto la notizia della gravidanza, e poi rassegnatosi a riconoscere la piccola solo dopo avuto gli esiti della CTU in sede di procedimento giudiziale sulla paternità.

La bimba è figlia di una profonda e tormentata relazione, segnata da due rivelazioni dell"uomo alla donna: la prima, quella di essere ancora sposato con un"altra; la seconda, quella di avere problemi di dipendenza dalla cocaina. Alle rivelazioni erano seguite promesse, in parte mantenute (quella di affrontare un ricovero in clinica per disintossicarsi), in parte no (quella di separarsi formalmente dalla moglie). Poi il concepimento. Infine, l"assenza.

Trascorsi sei anni dalla nascita e cinque dal riconoscimento di paternità, padre e figlia sono ancora due perfetti estranei. Nessun contatto, non un solo incontro o una telefonata. Del contributo al mantenimento si occupano, di fatto, i nonni paterni, che lentamente costruiscono un rapporto con la bambina, facendosi vivi nelle ricorrenze e sentendola ogni tanto al telefono. I nonni versano di tanto in tanto alcune somme di denaro sul conto della mamma, a titolo di "omaggio per la nipote", e si occupano di disporre il bonifico dell"assegno di mantenimento dovuto dal padre, facendo partire il pagamento dai conti delle aziende di famiglia.

Il padre in questione, infatti, appartiene ad una casata di rango particolarmente agiato, che sul territorio si distingue per la sua liberalità nelle opere caritatevoli. Rolex al polso, abiti firmati, villa con piscina. Tuttavia, alla bambina ha deciso di provvedere auto-assegnandosi un assegno di soli duecento euro al mese.

La piccola cresce, fa domande, sogna di conoscere il volto del papà; la madre si attiva, scrivendo lettere accorate in cui lo prega di non costringerla a percorrere nuovamente i freddi corridoi del tribunale per tutelare i diritti della piccola. Prende tempo: accetta a mero titolo di acconto i duecento euro e conserva gli scontrini di tutte le spese straordinarie che sostiene, aiutata dai propri genitori. Intanto, il padre fa un altro figlio con la moglie; assume incarichi in politica; dichiara al fisco di avere un reddito che raggiunge sì e no i ventimila euro l"anno. E non risponde alle lettere.

Neppure l"intervento stragiudiziale dei legali consente di aprire una via di dialogo. La madre propone la strada di una mediazione familiare per ricomporre il quadro e pensare ad un avvicinamento graduale del papà con la piccola, ma lui, per tutta risposta, a mezzo del suo avvocato si dichiara espressamente non interessato ad intraprendere una relazione personale con la figlia.

Si tentano trattative limitate alla sfera economica, ma neppure quelle vanno a buon fine. La notifica della citazione è ormai inevitabile. La madre chiede la quantificazione di un assegno di mantenimento adeguato al reale tenore di vita dell'uomo e dei suoi figli matrimoniali; il pagamento delle differenze e, per il pregresso, della quota di spese straordinarie a lui spettante; il risarcimento alla minore del danno non patrimoniale causato dall"assenza affettiva e morale del padre.

L"ultima delle tre domande, formulata dall"adulta in rappresentanza della minore1, è posta in modo dichiaratamente provocatorio. La madre è informata del fatto che i giudici civili assai raramente hanno riconosciuto un danno non patrimoniale per casi analoghi, ma è comunque determinata ad evidenziare nero su bianco il disvalore della condotta del genitore assente, auspicando che, alla lettura dell'atto di citazione, il padre sollecitato ad un atteggiamento più responsabile si apra ad una soluzione amichevole.

All"approssimarsi della prima udienza arriva improvvisa una proposta: il padre, tramite il suo avvocato, chiede di organizzare al più presto un appuntamento per conoscere la figlia.

L"esigenza di tutelare la bambina da una richiesta di contatto che, per il tempismo e la modalità, appare strumentale e ben poco genuina, induce però la madre a chiedere che l"auspicato avvicinamento padre-figlia avvenga in modo progressivo e sia condotto da un tecnico esperto, che le parti individuano nella figura di un neuropsichiatra infantile di comune fiducia.

La prima udienza è rinviata per un paio di volte, in modo da consentire allo specialista di avviare un preliminare percorso valutativo che passa per l"ascolto degli adulti coinvolti nel caso: prima la madre, poi il nonno. Le operazioni però subiscono uno stallo e, poi, si concludono con un nulla di fatto quando arriva il turno del padre, che di nuovo nega di essere interessato ad intraprendere un rapporto con la figlia: si presenta dal consulente munito di un recentissimo referto del SERT e dichiara di doversi ricoverare in clinica per disintossicarsi. Lo specialista chiude il percorso con una relazione nella quale conferma che, allo stato, non è possibile né consigliabile che il padre incontri la bambina2.

In sottofondo riecheggia il solito refrain: essere padre biologico non vincola di per sé ad intraprendere un rapporto affettivo col figlio indesiderato. L"amore non è coercibile.

Di qui, la domanda di giustizia: per il nostro ordinamento giuridico, è ammissibile che un genitore possa disinteressarsi del figlio che ha generato?

Il caso è particolare e complesso. La difesa paterna cerca un"esimente lato sensu nella dichiarata tossicodipendenza, con argomentazioni insinuanti: pone l'accento sull'elevata problematicità dell'uomo, definendolo incapace di autodeterminarsi e accusa di comportamento irresponsabile la signora, che sapeva di avere una relazione con un tossicodipendente; a corollario, definisce"fortunata" la bambina, per non aver mai conosciuto quel padre, che, per parte sua, la ha tutelata al meglio proprio scegliendo di tenerla fuori dalla propria vita sregolata. A sostegno della tesi, la difesa richiama un passo della relazione in cui lo specialista di comune fiducia scrive che un incontro padre-figlia non sarebbe consigliabile.

La decisione del giudice, che accoglie tutte e tre le domande della madre, si struttura su motivazioni dettate da valutazioni che coinvolgono anche aspetti extra giuridici.

La domanda risarcitoria per la privazione del rapporto genitorial

Argomenti di utilità ai fini della prova

Il Tribunale di Pavia sancisce con chiarezza il carattere antigiuridico della condotta omissiva del padre «che ha sempre rifiutato ogni incontro con la minore» e indica come fonte di responsabilità risarcitoria il comportamento del genitore per la sua costante e deliberata assenza affettiva.

Il giudice motiva la decisione con argomenti interessanti sotto il profilo dell"onere della prova:

a) incombe sul genitore inadempiente l"onere di provare di aver avuto oggettivi impedimenti ad incontrare la figlia per tutta l"epoca della sua assenza: «il convenuto, che ne aveva l"onere, non ha dimostrato di essere stato del tutto impedito a incontrare la figlia nell"ormai lungo periodo dalla sua nascita»3; nello specifico, a proposito dello stato di tossicodipendenza e della dubbia capacità di autodeterminarsi del padre, il giudice evidenzia che la parte non ha assolto l"onere di provare lo stato di continuità della sua tossicodipendenza per tutti gli anni di vita della bambina già trascorsi4; inoltre, integralmente accoglie la tesi difensiva di parte attrice sul presupposto che la madre stessa ha fornito documenti utili a smentire qualsivoglia presunzione di continuità dell'incapacità naturale del padre per il periodo compreso fra la nascita della bambina e l"instaurazione del giudizio5;

b) la sofferenza del minore sta in re ipsa nel fatto di vivere in una famiglia monogenitoriale ed incombe sul genitore l"onere di provare di essersi attivato per far venire meno questa sofferenza: il giudice condanna il convenuto per non aver dimostrato «di aver fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per alleviare in lei la condizione di figlia convivente con un solo genitore» e insiste nel ricondurre la colpevolezza della condotta del padre riferendola anche al mancato ricorso a «l"aiuto di esperti che lo accompagnassero nel percorso di conoscenza e di incontro con la figlia»;

c) è comunque utile offrire una prova del danno, provando che il minore manifesta condotte inclini alla ricerca della figura genitoriale assente: nel caso di specie hanno assunto una certa rilevanza i testi, che hanno confermato che la bambina aveva in più occasioni espresso il desiderio di conoscere il papà (la sentenza lo ricorda in un inciso: «del resto, il desiderio della minore di conoscere il proprio padre emerge in modo chiaro da tutte le testimonianze assunte»)6.

La rilevanza dell'invito alla mediazione familiare

La pronuncia in esame fornisce un nuovo elemento di valutazione che apre sul mondo delle ADR:

d) un decisivo elemento di prova sul carattere colposamente omissivo del padre è tratto dal suo ostinato rifiuto a percorrere la strada della mediazione familiare («il totale rifiuto rispetto alle richieste dell"attrice, che, in modo del tutto opportuno, ha più volte proposto al convenuto un percorso di mediazione familiare per verificare insieme a lei le modalità corrette di approccio padre-figlia, non può che essere letto in termini di comportamento colposamente omissivo»): la novità sta nel fatto che il rifiuto di percorrere la via conciliativa diventa comportamento giuridicamente rilevante e suscettibile di valutazione da parte del giudice, benché il passaggio davanti ad un organismo di mediazione non sia previsto come obbligatorio da alcuna norma di legge; peraltro, nel caso di specie l"invito alla mediazione risale ad un"epoca anteriore all"instaurazione della causa e quindi, volendo dare un"interpretazione letterale e rigorosa dell"art. 116 c.p.c., il rifiuto opposto dal padre non rileverebbe quale contegno tenuto "nel processo".

Al tema della mediazione familiare la sentenza dedica uno spazio inusualmente ampio, grazie anche alla peculiarità del caso. Il giudice si sofferma a descrivere quali sarebbero stati gli auspicabili risultati che si sarebbero potuti ottenere attraverso quel tipo di percorso: «la pur legittima e condivisibile volontà del convenuto di affrontare nel modo più tutelante per la moglie e per i figli nati dal matrimonio la situazione della nascita di… non poteva esonerarlo dal fare quanto era nelle sue possibilità per far sentire la propria presenza alla minore: per esempio, in sede di mediazione familiare, avrebbe potuto essere valutata la possibilità di incontri brevi padre-figlia, in occasioni particolari e con la presenza di altre persone (quali i familiari del convenuto) e avrebbe potuto essere suggerito ad entrambi i genitori quali giustificazioni fornire alla figlia rispetto alla limitazione dei rapporti con il padre»7.

La sussistenza del danno e la sua quantificazione

Particolarmente accurato è poi l"esame del danno non patrimoniale riconosciuto alla minore; il giudice lo illustra con vocaboli che attingono alla sfera del sentire umano, oltre che al lessico giuridico. «L"accertamento delle condizioni di prostrazione fisica e psichica fatto dal consulente e il conseguente consiglio di evitare le frequentazioni con la figlia, nell"interesse del padre (ritenuto non in grado di sopportarne l"impatto emotivo) ma anche della minore, non vale ad escludere che… potesse, nel periodo precedente, beneficiare di qualche incontro, pur protetto e assistito, con il padre, anche solo per conoscerne le fattezze fisiche e per avvertirne la fragilità e dunque per farsi una ragione dell"impossibilità di frequentarlo»8.

Secondo la lettura offerta dalla sentenza in esame, dunque, devono intendersi quali proiezioni del diritto di crescere con il sostegno morale e affettivo di ambo i genitori voluto dall'art. 315-bis cod. civ.:

  • il diritto del minore di percepire vis-à-vis le sembianze fisiche della persona che lo ha generato (principio con implicazioni di una certa rilevanza, se pensato, per esempio, in relazione alla procreazione assistita eterologa)9,

  • il diritto del bambino a farsi una ragione dell"impossibilità di frequentare un padre problematico – cioè, detto con altre parole: il diritto di fare esperienza diretta delle ragioni per le quali è preferibile una lontananza, piuttosto che una vicinanza, con un genitore "fragile"10.

La quantificazione del danno, in via equitativa11, risente della peculiarità del caso di specie quanto all"ammontare, ma consente di approfondire il tema con riguardo alla modalità della sua determinazione. Sono elementi valutativi utilizzati dal giudice:

  • la personalità del convenuto: il padre è condannato a versare alla figlia, rappresentata dalla madre, un risarcimento d"importo piuttosto modesto (10.000,00 euro); il giudice specifica espressamente che «proprio la personalità del convenuto e il beneficio, che effettivamente pare corretto ritenere modesto, che la minore avrebbe potuto trarre dalla presenza paterna, impone di contenere notevolmente la misura del risarcimento dovuto»;

  • la qualità della presenza dei familiari del padre nella vita della minore: nel caso di specie, i nonni paterni, sebbene intrattengano rapporti con la bambina e si occupino, di fatto, del contributo al suo mantenimento, vedono la nipote solo tre o quattro volte l"anno: una misura scarsa e quindi, secondo la valutazione del giudice, insufficiente ad alleviare nella piccola la sofferenza destata dalla totale assenza del padre12; il principio è interessante soprattutto se letto al rovescio, perché la motivazione lascia spazio per pensare che, qualora i nonni paterni avessero prodigato «affetto e attenzioni»13 in maniera continuativa e illimitata alla piccola, il danno sarebbe stato quantificato in misura ancora più esigua, o forse, addirittura, avrebbe potuto essere valutato come insussistente, non essendo magari più apprezzabile la misura della sofferenza della bambina;

  • il tempo dell"assenza: la misura del danno è espressamente ancorata, ratione temporis, al momento della sua liquidazione («il danno va liquidato con riferimento dal periodo dalla nascita della minore sino al momento attuale»); diversamente, il giudice avrebbe dato corso ad un"operazione giuridica assai rischiosa, liquidando il danno futuro sulla base di sole presunzioni.

Una possibile chiave di lettura sul ruolo dei nonni

Proprio questo ultimo elemento riveste particolare carattere di novità ed interesse: dà infatti spazio ad un"interpretazione della condanna come un tentativo di responsabilizzazione del genitore inadempiente. Posto che il danno è accertato per i primi sette anni di vita della minore e che la sentenza è passata in giudicato, se la condotta del genitore perdurasse inalterata fino alla maggiore età della figlia, quante probabilità ci sarebbero che il Tribunale, chiamato in futuro a pronunciarsi sul danno cagionato alla giovane dalla perdurante assenza del padre, non le riconoscesse il diritto a vedersi liquidare un"ulteriore somma, a risarcimento per gli ulteriori anni trascorsi?

Tra le righe della sentenza ci sembra lecito leggere un invito del giudice rivolto ai genitori del padre assente. Pare che si voglia spronarli a farsi avanti in prima persona, per cercare di sopperire alle carenze del figlio: che coltivino loro un rapporto profondo, attivando finalmente una solida rete di affetti intorno alla bambina, così da offrirle un sostegno morale ulteriore rispetto a quello già offerto dalla famiglia materna. Nel caso di specie, la responsabilizzazione del padre è forse una missione forse troppo ambiziosa, ma per disinnescare la produzione del danno a carico della bambina, o almeno alleviarne la portata, esiste un modo che passa per il senso di responsabilità dei nonni. Un principio forte, che può valere per qualunque caso analogo.
 

Le domande sul mantenimento della minore

L"accertamento dell"effettivo tenore di vita del padre

Il giudice di Pavia dichiara che lo stato di disoccupazione e difficoltà economica rappresentato dal padre e da lui invocato a fini difensivi non è corrispondente alla sua effettiva condizione patrimoniale. Nel farlo, fonda la sua decisione su non solo su alcuni elementi tipici per questo genere di fattispecie14, ma anche, e soprattutto, assegnando uno specifico peso processuale alla comprovata esistenza di un costante collegamento economico fra il padre e i nonni.

Il processo ha infatti acclarato che l'uomo ha fruito di «costanti e consistenti aiuti economici» da parte dei suoi genitori, specie di suo padre, che non solo ha continuato ad assegnargli l"importante ruolo di Direttore Tecnico nell"impresa di famiglia (anche negli anni successivi alla nascita della bimba), ma ha anche garantito a lui e alla sua famiglia coniugale un tenore di vita agiato, fornendogli l"uso gratuito di un immobile con piscina quale residenza e garantendo l"iscrizione dei suoi figli matrimoniali alle scuole private.

La sentenza dunque si attesta nel solco giurisprudenziale15 confermato di recente anche dal Tribunale di Milano, Sez. IX, decreto del 15 aprile 2015 (pres. Manfredini, est. Blandini) – pronuncia nota perché quantifica l"assegno di mantenimento valorizzando la circostanza che il genitore non convivente, pur disoccupato, gode di una certa autonomia patrimoniale in quanto non sostiene su di sé oneri abitativi e non si trova in situazione d"indebitamento.

La quantificazione delle spese straordinarie

Il giudice pavese, all'esito dell'iter valutativo fin qui ripercorso, ha ritenuto insufficiente l"importo dell"assegno per il concorso al mantenimento che il padre si era impegnato a pagare (stabilendone unilateralmente la misura) e ha provveduto ad elevarlo da 200 a 450 euro mensili, operando, sia per il futuro che per il pregresso, una quantificazione quasi onnicomprensiva. La motivazione sul punto si collega alle stesse ragioni già evidenziate per la domanda risarcitoria. La dott.ssa Frangipani osserva che «va escluso, quantomeno allo stato, che i due genitori siano in grado di concordare le spese scolastiche, sportive e ricreative per la figlia: dunque è opportuno determinare in modo forfettario le spese, includendole nell"assegno mensile, onde evitare che l"attrice sia costretta a munirsi di titoli esecutivi per avere il rimborso delle spese sostenute in caso di disaccordo con il convenuto"; lascia però escluse dalla forfettizzazione le eventuali spese ortodontiche, perché «per loro natura e per il loro costo sfuggono a ogni previsione e quantificazione preventiva».

Osservazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Pavia interpreta l"interesse del minore come quello a restare, innanzitutto, fuori da ogni genere di conflitto. Che i genitori si accordino in una sede protetta quale la mediazione familiare, sarebbe la soluzione migliore: lo ha scritto il legislatore oltre dieci anni fa, ma oggi, finalmente, lo scrive anche un giudice. Interesse superiore del minore è anche e soprattutto quello di essere lasciato fuori dalle liti per le spese straordinarie. Se un accordo non c"è, se non ci sono margini per trovare un dialogo – a maggior ragione se si ricade in uno dei rari casi in cui l"esercizio della responsabilità genitoriale è di tipo esclusivo – perché costringere una madre a munirsi di titoli esecutivi per ottenere, per esempio, il rimborso della quota di palestra pagata? Meglio metterla in condizione di fare affidamento su una cifra predeterminata e versata regolarmente, per far quadrare i conti domestici senza dover sottrarre tempo all"accudimento della figlia per andare a colloquio dall"avvocato e sentirsi dire che il pignoramento ha avuto un esito infruttuoso.

Infine, quanto al riconoscimento del danno non patrimoniale per l"assenza del padre e la mancanza di cura, di contatti, di affezione nei confronti della bambina: nessuno dubita che l"affetto per un figlio debba passare per lo sprone economico; un adulto che si sentisse indotto a farsi presente nella vita del proprio bambino dal solo timore di incorrere in una condanna pecuniaria, sarebbe di sicuro un pessimo genitore. Ciononostante, a parere di chi scrive, è importante che l"autorità giudiziaria abbia cominciato a sbilanciarsi nell"evidenziare e riconoscere a chiare lettere il disvalore sociale dell'arcinota formula "l"amore non è coercibile", con cui è troppo facile assolversi da sé.

Ancora oggi, purtroppo, nel comune sentire sociale è tuttalpiù percepito come fatto antigiuridico il mancare di provvedere economicamente al proprio figlio. Chi non paga il mantenimento, lui sì, è un genitore degenere. E quello che paga puntualmente, senza mai mostrare il proprio volto a quel figlio che avrebbe preferito non nascesse? Forse è soltanto un povero buonuomo che è stato "incastrato" da una gravidanza indesiderata?

Ben vengano sentenze nuove come quella in esame, che impone che sul diritto dell"adulto ad autodeterminarsi e fare liberamente le proprie scelte di vita prevalga il diritto del minore: inteso non solo come quello ad avere una vita dignitosa, un tetto, un piatto ad ogni pasto, ma anche quello a conoscere le fattezze del genitore con cui non ha rapporti; a percepire le sue eventuali fragilità, ad esser messo in condizione di farsi una ragione della sua assenza e ad avvertire affetto e attenzioni da parte di entrambi i rami genitoriali.

In questo modo il principio di prevalenza dell"interesse del minore smette di essere una mera astrazione riempendosi di contenuti ed indicazioni che sono lato sensu prescrittive anche per i nonni, la cui presenza affettiva è rivalutata e rinvigorita dall"attribuzione di un nuovo peso giuridico.

1Essendo stata riconosciuta tardivamente dal padre e non avendo mai convissuto con lui, la piccola è soggetta alla responsabilità genitoriale della madre in via esclusiva.

2Per l'esattezza, lo specialista scrive che allo stato, sarebbe stato «nocivo e deleterio iniziare una frequentazione» fra padre e figlia.

3 Rileva, in altre parole, la totale mancanza di quello «sforzo diligente» di cui parla uno dei rari precedenti in materia che fu richiamato dalla difesa della madre all"epoca della citazione in giudizio: il Tribunale di Venezia, sent. n. 897 del 18.4.2006, che definiva colposa «una condotta deficitaria di uno sforzo diligente (…) inteso a salvaguardare l"interesse con cui sorga un contatto sociale, cui deve riservarsi una forma di rispetto, entro i limiti delineati dai modelli di condotta tipici del concreto tipo di contatto sociale verificatosi nella fattispecie» e chiariva che «la colpa, ritenendo di dover prescindere da ricostruzioni di carattere psicologico e quindi dalla buona o cattiva volontà del soggetto, sussiste quale ipotesi di negligenza sol che l"asserito colpevole tenga una condotta che non risponda agli standard obbiettivi di adeguatezza».

4 Sul punto, per rapidità di consultazione, riportiamo qui i passaggi della sentenza più rilevanti. «Non ha provato, né si è offerto di provare, che la sua situazione di dipendenza sia rimasta costante negli anni né che gli abbia impedito di affrontare le responsabilità derivanti dalla nascita della minore» (...) «A parte i citati documenti sui ricoveri nel 2005 e nel 2006, nulla è stato dimostrato sul periodo intermedio» (...) «Proprio la scarsità degli elementi di prova offerti dal convenuto ha indotto questo giudice a non disporre la richiesta consulenza tecnica, che avrebbe avuto contenuto del tutto esplorativo e suppletivo dell"onere probatorio gravante sulla parte».

5 Fondamentale è stato, per l'attrice, riuscire a provare tre circostanze fondamentali: l'aver il convenuto rivestito ruoli imprenditoriali, l'aver onorato un impegno politico in quegli anni e l'aver avuto un terzo figlio dalla moglie; circostanze che hanno convinto il giudice a concludere affermando che: «va escluso che il convenuto abbia vissuto in una condizione di menomazione psico-fisica tale da impedirgli di affrontare del tutto le proprie responsabilità genitoriali».

6 Le risultanze testimoniali hanno in effetti confermato che la piccola chiede «tutti i giorni di vedere suo padre» (testi entrambi i nonni materni, con cui la bambina vive) e che le sue richieste si fanno insistenti ed ancora «più frequenti in occasioni di festività in cui la bimba vede gli amici insieme alla loro famiglia» (teste il nonno materno), tanto che la bambina arriva a considerare un incontro con il padre come il regalo dei suoi sogni: «facendo riferimento ai regali di Natale, a mia precisa richiesta di quale fosse il regalo che desiderava di più ha risposto che voleva vedere suo papà» (teste la nonna materna). L"insistenza della bimba nella ricerca del padre è nota pure alla zia paterna (teste del convenuto), che ha dichiarato che la nipotina, con cui non ha rapporti diretti «ha rapporti con i miei genitori e so che qualche volta ha chiesto loro del padre».

7 E' evidente che il giudice ha in mente quel modello di mediazione familiare in cui il soggetto terzo possiede una buona formazione anche in ambito psico-sociale, tale da consentirgli non solo di orientare i genitori ad un esercizio consapevole della propria responsabilità verso i figli, ma anche di fornire (magari attraverso l"intervento di un co-mediatore o di un consulente tecnico) consigli ed indicazioni pratiche su come meglio gestire i rapporti col minore.

8Corsivo nostro, n.d.r.

9 Si dà rilevanza giuridica alle tesi scientifiche di psicologia evolutiva richiamate dall'attrice in citazione, che attribuiscono grande importanza alla figura paterna nella costruzione dell'identità del bambino rendendo prevedibile, anche in base all'id quod plerumque accidit la produzione sulla minore di una ricaduta tale da mutilarne la sfera degli affetti primari, compromettendone uno sviluppo equilibrato, anche sul piano sociale.

10 Il principio espresso assegna grande dignità al pensiero del bambino, ricordando, con rara delicatezza, che l'assenza di capacità giuridica del minore non rende la sua capacità naturale qualitativamente inferiore a quella di un adulto.

Interessante, specie se si ricorda che nel caso di specie la minore non ha più di sette anni.

11 In mancanza di tabelle ad hoc, molto è rimesso al giudice di prime cure: l'attrice aveva chiesto che nel caso di specie si facesse riferimento a parametri quali, ad esempio, quelli adottati nel distretto per la perdita parentale, magari in via analogica e con correttivi, come operato dalla Corte di Cassazione nella recente pronuncia n. 3079 del 16.2.2015.

12 Scrive il giudice: «nella sofferenza della bambina per l"assenza del padre deve essere considerato che, come emerge dalle testimonianze assunte, i familiari del convenuto hanno garantito alla minore una presenza piuttosto limitata e dunque la minore ha, presumibilmente, avvertito affetto e attenzioni quasi esclusivamente da parte della famiglia materna».

13Corsivo nostro, n.d.r.

14 Quale, nella fattispecie, la cessione di quote societarie in concomitanza con la nascita della figlia indesiderata, per un valore di oltre 300mila euro, mai dichiarato in corso di causa

15 In particolare ricordiamo Cass. Civ. sent. n. 41040/2012 e sent. n. 12125/1993 («Lo stato di disoccupazione, anche se incolpevole, non esonera dall"obbligo di mantenimento») e Cass. Civ. Sez. I n. 11025/97 («La fissazione di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall"attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino»).




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