-  Gallana Federico  -  07/04/2013

NO ALL ASSEGNO DI MANTENIMENTO DOPO 14 ANNI DI SEPARAZIONE DI FATTO CON AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA – Cass. Civ. 7954/13 – Federico GALLANA

La sentenza nr. 7954/2013 trae origine da una vicenda di separazione personale di coniugi, giunta dopo ben 14 anni di separazione di fatto. Erano state respinte le reciproche domande di addebito e la casa familiare, in comproprietà all"epoca del giudizio di primo grado, era stata assegnata al marito; non era stato disposto alcun assegno di mantenimento, circostanza che aveva indotto la moglie a proporre appello. I giudice del gravame, che peraltro revocavano l"assegnazione della casa al marito, ribadivano l"insussistenza dei requisiti per la concessione dell"assegno di mantenimento alla moglie, posto che era titolare di un reddito di quasi Lire 3.000.000 mensili. La Corte di Cassazione accoglieva però un motivo del ricorso proposto da quest"ultima, ritenendo che la Corte d"Appello si fosse erroneamente limitata a prendere in esame le condizioni economiche senza svolgere alcuna comparazione con il tenore di vita precedente, ancorando la decisione di non riconoscere come dovuto l"assegno al solo parametro della disponibilità da parte della richiedente di mezzi sufficienti a far fronte alle ordinarie necessità. La Corte di II grado, facendo applicazione di tale principio di diritto, rigettava comunque l"appello della moglie, ritenendo che durante il lungo periodo della separazione di fatto, durato 14 anni, il marito aveva provveduto in via esclusiva al mantenimento ed all"accudimento dei figli, nonché al pagamento sia del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale e sia delle spese di utilizzazione dell'immobile, mentre durante lo stesso periodo la moglie aveva acquistato un immobile, poi rivenduto, ed aveva comunque autonomamente provveduto alle sue esigenze di vita; il fatto quindi che la moglie non avesse subito un peggioramento della sua situazione patrimoniale e del suo livello di vita, come anche confermato dall'acquisto immobiliare da lei compiuto e dall'assenza per 14 anni di sue richieste di mantenimento, dimostrava che era non solo autosufficiente ma aveva anche "un reddito tale da garantirle sostanzialmente lo stesso regime di vita che aveva avuto durante la convivenza coniugale". La Corte di Cassazione rigettava infine il ricorso avverso la nuova pronuncia di II grado per inammissibilità dei motivi.

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