"NIENTE C.C.N.L.... NIENTE PREMIO!" - Cass., Sez. Lavoro, 10360/14 – V. CARDANI
Laddove sia in discussione l'interpretazione di disposizioni afferenti alla contrattazione collettiva offerta dal Giudice del primo (o secondo) grado, è possibile ex art. 420bis c.p.c. soltanto ricorrere direttamente alla Suprema Corte di Cassazione affinchè dirima la diatriba ermeneutica.
Nel caso di cui alla sentenza in commento, in particolare, il lavoratore chiedeva gli venisse riconosciuto il premio di produttività e produzione e tanto sulla base di una normativa pattizia in materia che si era stratificata nel tempo.
La Corte d'Appello, che rigettava la domanda proposta dal lavoratore che si vedeva dunque costretto a ricorrere in Cassazione per far luce sull'interpretazione delle norme che la contrattazione collettiva aveva previsto sul punto.
Ebbene, in tale ipotesi, ha osservato la Corte di legittimità, non è sufficiente l'allegazione unitamente al ricorso ex art. 420bis c.p.c., di alcuni estratti del C.c.n.l. e nemmeno di quei soli articoli a venire in considerazione ai fini della decisione della controversia: l'art. 369 secondo co. n. 4 c.p.c. va inteso nel senso che l'intero testo della disciplina pattizia vada prodotto, pena il rigetto del ricorso.
Valentina Cardani