-  Valeria Cianciolo  -  20/03/2017

Negoziazione assistita senza Notaio. La prima breccia della giurisprudenza- di Valeria Cianciolo

Nota a Tribunale di Pordenone, decreto 17 marzo 2017 Con decreto del 17 marzo 2017 il giudice Gaetano Appierto del Tribunale di Pordenone ha ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione del trasferimento immobiliare posto che in materia di famiglia: "ex art. 6 del decreto-legge n. 132 del 2016 non è richiesta/ necessaria, ai fini della trascrizione degli atti di trasferimento immobiliare eventualmente contenuti in un accordo di negoziazione assistita, l'ulteriore autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato di cui all'articolo cinque comma tre del medesimo decreto-legge

Secondo gli avvocati chiamati a seguire il ricorso il punto qualificante della negoziazione assistita in materia di famiglia è quello che vede necessariamente due avvocati che negoziano e che l'accordo di negoziazione assistita equivale proprio alla corrispondente sentenza con la quale possono avvenire anche trasferimenti immobiliari senza dover passare dal notaio.

È proprio quest'argomento che ha persuaso i giudici.

Ed infatti come dice il tribunale "ai sensi del 3° comma l'accordo raggiunto a seguito della convenzione va sottoposta procuratore della Repubblica per la concessione dell'autorizzazione o come nel caso in esame per il rilascio del nullaosta ed infine produce gli effetti tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i provvedimenti di separazione giudizialeDel resto anche il lodo arbitrale avendo gli stessi effetti della sentenza se viene concesso l'exequatur può essere trascritto avendo gli stessi effetti della sentenza."

E" una grande vittoria per l"Avvocatura. Sono sempre stata dell"idea, a dispetto di quanto sostiene il Notariato che gli Avvocati fossero in questa fase anche Pubblici Ufficiali.

Secondo l"art. 5, comma 3°, d.l. n. 132/14 « se con l"accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. »

L"estrema laconicità della disposizione citata, anziché aver contribuito a risolvere i problemi in sede circolatoria dei diritti reali immobiliari, li ha forse complicati.

Se con l"accordo di negoziazione le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall"art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso (accordo) la sottoscrizione del processo verbale (che lo contiene) deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Da qui il fatto che solo i Notai potessero procedere all"adempimento dell"onere trascrittivo.

La trascrizione, si badi, ha ad oggetto l"accordo, ma la forma autentica pretesa dall"art. 2657 c.c., al fine di adempiere all"onere trascrittivo, si riferisce, secondo la chiara disposizione legislativa, al processo verbale che lo contiene. È chiaro, però, che fra l"uno e l"altro atto, cioè fra il verbale e l"accordo, non esiste una sorta di proprietà transitiva, onde è necessario che entrambi gli atti siano sottoposti al controllo del solo Avvocato.

Il notaio, infatti, non potrebbe mai apporre la forma di autentica ad un verbale sottoscritto dalle parti e dagli avvocati senza aver prima verificato, con riguardo all"accordo allegato o in esso contenuto, i profili di liceità degli interessi perseguiti e ogni altro aspetto che lo svolgimento della sua funzione di pubblico ufficiale gli impone.

Detto questo però , è opportuno per gli Avvocati essere preparati nell'effettiva stesura dell'accordo, soprattutto ai fini della stabilità e validità del trasferimento immobiliare in esso contenuto, tanto con riguardo alle ispezioni nei Registri Immobiliari, quanto soprattutto alle menzioni obbligatorie per legge ai fini dei trasferimenti (id est clausole urbanistiche, sulla conformità catastale, sulla prestazione energetica).

Senza considerare il caso in cui, nel contenuto della negoziazione assistita, i coniugi vogliano inserire anche aspetti relativi alle rispettive successioni, che se non vagliati adeguatamente, potrebbero essere regolati in modo non conforme alle disposizioni di legge in materia di diritti dei legittimari, piuttosto che sfociare in patti successori vietati ex art. 458 c.c.

 

 

 




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