-  Belotti Andrea  -  05/05/2014

MOTIVAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER RELATIONEM– Cass.: 8704/2014- Andrea BELOTTI

Con la sentenza in commento la Suprema Corte affronta il problema della legittimità di un avviso di accertamento la cui motivazione poggi "per relationem" su un verbale della Guardia di Finanza che non è stato allegato all"avviso stesso. E ancora una volta la ratio che sorregge il provvedimento poggia sulla effettiva conoscenza o meno del contenuto del verbale della GDF da parte della ricorrente, prescindendo quindi dal fatto della sua effettiva e formale allegazione all"atto contestato.

Va anche detto che tale posizione, decisamente dominante, si scontra a volte con quella dei giudici di merito, come in questo caso, che appunto la Suprema Corte censura.

Motiva la S.C. "Al riguardo questa Corte ha infatti già chiarito, con la sentenza n. 18073/08, che "In tema di motivazione "per relationem" degli atti d"imposizione tributaria, l"art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 ( cosiddetto "Statuto del contribuente"), nel prevedere che debba essere allegato all"atto dell"amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione; infatti, un"interpretazione puramente formalistica si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell"interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d"invalidità o d"inammissibilità chiaramente irragionevoli".

La regula juris applicabile alla fattispecie non è dunque quella, applicata dal giudice territoriale, della nullità dell"atto impositivo motivato per relationem ad altro atto non allegato, ma quella della legittimità dell"atto impositivo motivato per relationem ad altro atto non allegato ma già conosciuto dal contribuente.

La Commissione Tributaria Regionale ha dunque errato nel ritenere nullo l"impugnato avviso di accertamento per il solo fatto che al medesimo non era stato allegato il "PVC" della Guardia di Finanza richiamato nella motivazione, senza accertare se tale "PVC" fosse noto al contribuente e, in particolare, senza smentire, in fatto, l"allegazione svolta nell"appello dell"Ufficio (che la stessa sentenza riporta a pagina 2, quarto capoverso) che detto verbale era stato sottoscritto dal contribuente."




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