-  Storani Paolo  -  05/04/2013

MODUS E CONDIZIONE RISOLUTIVA NELLE DONAZIONI - Cass., Sez. U., 11 aprile '12, n. 5702 - Elide COLPO

L'Autrice della nota a sentenza che segue è Elide COLPO, vicentina di Marostica, laureata alla facoltà di giurisprudenza-specialistica all'Università degli Studi di Padova nel 2009, diplomata alla Scuola di Specializzazione per le Professionali Legali all'Università degli Studi di Padova nel 2011 e abilitata all'Esercizio della professionale di Avvocato nel 2012. Ricordiamo che nella nota pronuncia delle Sezioni Unite Civili si discuteva della natura condizionale o modale, in relazione alla donazione di un immobile, dell'obbligo imposto all'ente pubblico donatario di eseguire, entro un dato torno di tempo, lavori di ristrutturazione dell'edificio per destinarlo a struttura ricettiva per persone anziane. Si era specificato che, ove tale opera non fosse stata realizzata nei termini previsti, la donazione si sarebbe risolta di diritto con l'obbligo a carico del Comune di restituire gratuitamente l'intero immobile alla donante ed ai suoi aventi causa. P&D augura buona lettura ai visitatori (Paolo M. Storani).

MODUS E CONDIZIONE RISOLUTIVA NELLE DONAZIONI: CASS. CIV. SEZ. UN.

11 aprile 2012 n. 5702 - Elide COLPO

 

Con sentenza n. 5702 dell'11 aprile 2012 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fornito un utile criterio interpretativo per differenziare il modus dalla condizione risolutiva nelle donazioni. In particolare la Suprema Corte si è soffermata sul tema concernente la differente modalità operativa dei due elementi accidentali del contratto di donazione, affrontando la precisa questione se nella valutazione circa il verificarsi dell'evento dedotto in condizione rilevi l'indagine sul comportamento colposo dei contraenti.

La fattispecie concreta sulla quale la Suprema Corte si è pronunciata, con la sentenza in commento, riguarda una clausola contenuta in una donazione, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un immobile in favore di un Comune, che stabiliva come, entro un certo termine, l'immobile dovesse essere trasformato in una casa di riposo, a pena di risoluzione di diritto della donazione.

Attesa la mancata destinazione dell'immobile all'uso previsto nel contratto, la parte donante, qualificando la clausola come condizione risolutiva, conveniva in giudizio il Comune, parte donataria, chiedendo la dichiarazione dell'avvenuta risoluzione di diritto della liberalità e, per l'effetto, la restituzione dell'immobile.

A seguito del rigetto delle domande attoree da parte del Tribunale e della successiva impugnazione in Appello della sentenza di primo grado da parte del donante, la Corte d'Appello, riformando quella del Tribunale, condannava l'appellato alla restituzione dell'immobile, qualificando la clausola come condizione risolutiva mista ad un termine finale avveratasi per il solo fatto che, entro il termine fissato nel contratto, l'immobile non era stato adibito all'uso stabilito nel contratto.

Avendo il Comune donatario proposto ricorso per Cassazione avverso la pronuncia della Corte d'Appello, qualificando la clausola in esame come modus, la principale questione che la Suprema Corte si è posta concerne la qualificazione giuridica della citata clausola inserita nell'atto di donazione.

La Cassazione, rigettando il ricorso, ha qualificato la suddetta clausola come condizione risolutiva in quanto, espressamente nell'atto di donazione nonché dalla delibera del Comune, risultava la "risoluzione di diritto" della donazione nel caso di mancata realizzazione dell'opera, riferendosi con ciò al meccanismo di operatività tipico della condizione risolutiva e non della clausola modale.

Difatti, precisa la Suprema Corte, la condizione risolutiva si distingue dal modus per il fatto di risolvere automaticamente, al suo verificarsi, gli effetti del negozio, a prescindere dalla valutazione di un inadempimento imputabile al donatario; indagine che invece è richiesta nella donazione modale in caso di mancato avveramento del modus.

Soltanto nella donazione modale il modus imposto al donatario costituisce una vera e propria obbligazione gravante sul medesimo con la conseguente rilevanza dell'indagine volta ad accertare se la sua mancata esecuzione dipenda da un inadempimento imputabile al donatario.

Al contrario, nel caso di condizione risolutiva, l'avveramento dell'evento futuro ed incerto produce effetti a prescindere da ogni valutazione in merito al comportamento colposo dei contraenti in ordine al verificarsi dell'evento stesso.

Difatti nella disciplina delle condizioni del contratto non possono trovare applicazione i principi che regolano l'imputabilità in materia di obbligazioni (Cass.civ. 6505/1979; Cass.civ. 9388/1991). Detta indagine sulla imputabilità è possibile solo quando si verifica la fattispecie di cui all'art. 1359 cod.civ. che considera la differente ipotesi in cui l'avveramento della condizione sia mancato per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento e non già il caso in cui l'avveramento sia avvenuto per colpa di tale soggetto (Cass.civ. 1379/1980; Cass.civ. 8801/2003).

Così argomentando i supremi giudici hanno altresì escluso che la clausola de qua possa essere qualificata come clausola risolutiva espressa, mancando l'inadempimento colposo di una delle obbligazioni che attribuisce al creditore il potere di risolvere il contratto con una dichiarazione unilaterale di volontà (Cass.civ. 9356/2000; Cass.civ. 2553/2007).

Circa la rilevanza dell'evento dedotto in condizione, le Sezioni Unite hanno precisato come detta rilevanza non possa essere ricollegata all'avveramento o mancato avveramento solo parziale dell'evento essendo determinante l'integrale avverarsi dell'evento dedotto in condizione.

A conclusione di quanto esposto, l'esaminata sentenza delle Sezioni Unite ha fornito un utile criterio interpretativo per differenziare, sulla base della diversa modalità operativa, il modus dalla condizione risolutiva nelle donazioni. La corretta qualificazione giuridica della clausola dovrà essere compiuta interpretando la volontà del disponente.




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