-  Rigazio Sara  -  03/05/2016

Minori d'età e art. 19 REG. FIFA di Sara Rigazio

 

La recente vicenda, che ha visto protagonista un calciatore minorenne originario del Mali – attualmente in affido presso una famiglia palermitana – al quale è stato negato il tesseramento presso una società sportiva locale con la motivazione che esso sarebbe contrario all"art. 19 del Regolamento FIFA sui trasferimenti internazionali dei calciatori, pone nuovamente l"interprete dinanzi alla questione – ad oggi ancora irrisolta e fonte di numerose controversie – di conciliare l"esigenza prettamente sportiva del recruitment degli atleti più promettenti (generalmente giovanissimi) con i principi – in primis internazionali – in materia di tutela e protezione del minore d"età.

 

Nel caso di specie il giudice della prima sezione civile del Tribunale di Palermo ha giudicato il diniego di tesseramento da parte della FIGC "discriminatorio", giacché la stessa federazione, nell"applicazione dell"art. 19 poc"anzi citato, al fine di ovviare alle lungaggini dei termini previsti dalla FIFA per la procedura di tesseramento di minori extracomunitari, avrebbe invece dovuto prevedere una soluzione di rimedio, quale, ad esempio, un atto di tesseramento provvisorio.

 

Orbene, per comprendere appieno la decisione in oggetto occorre, a nostro avviso, soffermarsi su due distinti profili.

 

Il primo profilo riguarda la portata applicativa dell"art.19 del richiamato Regolamento FIFA. Invero, a tal proposito, occorre precisare che tale previsione ha l"espressa finalità di contrastare il fenomeno del c.d. trafficking[1] internazionale di calciatori minorenni attraverso una procedura – dettata in combinato disposto con l"art.19 bis – caratterizzata da una serie di obblighi particolarmente severi nei confronti delle società calcistiche. Queste ultime, infatti, non soltanto devono assicurare un"adeguata formazione scolastica che consenta al minore di seguire un"eventuale carriera differente da quella sportiva ma, anche, sottoporre il tesseramento dei giovani calciatori all"esame di un"apposita sottocommissione nominata all"uopo dalla stessa FIFA.

Il richiamo all"operato di tale sottocommissione non va, peraltro, sottovalutato là dove la sua attività ha prodotto una consistente giurisprudenza in materia[2]. Tra le osservazioni svolte, particolare rilevanza – come si avrà modo di chiarire a breve – acquista quella relativa ad un"ulteriore eccezione al divieto di trasferimento internazionale prevista dall"art. 19 e che, correttamente, il giudice del Tribunale di Palermo ha tenuto in considerazione. Si tratta dell"ipotesi nella quale il minore abbia vissuto ininterrottamente per cinque anni nel paese nel quale intenda essere tesserato. Com"è agevole intravedere, la ratio qui sottesa richiama la necessità, ancora una volta, di tutelare il minore da una serie di azioni speculative che potrebbero mettere a repentaglio in modo concreto il suo futuro.

 

Il secondo profilo riguarda specificamente le motivazioni dell"ordinanza in commento e la normativa sulla quale esse si fondano. Sul punto, dopo aver chiarito che il giudizio introdotto ex. art. 44 Dlgs. 286/98 (che garantisce la possibilità di agire contro atti discriminatori con specifico riferimento agli immigrati) è compatibile con il rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., il giudice ha richiamato l"art. 34, comma 32, del Dlgs 150/11 il quale, a sua volta, nell"ipotesi di comportamenti che producano discriminazioni per motivi razziali o etnici, riconosce la possibilità di ricorrere all"autorità giudiziaria ordinaria per chiederne la cessazione. In tal senso, osserva il giudice, la FIGC si è limitata a seguire la procedura prevista senza tuttavia adoperarsi affinché l"ostacolo discriminatorio fosse concretamente rimosso, giacché "negare al minore in questione la possibilità di ottenere il tesseramento, seppure in via provvisoria, apparirebbe discriminatorio [...]".

 

Proprio il pregiudizio irreparabile derivante dalla mancata partecipazione dell"atleta alla competizione sportiva costituisce, a nostro avviso, il punto centrale dal quale il giudice muove per ordinare, di fatto, alla FIGC l"immediato tesseramento del minore. In tale direzione, invero, si colloca altresì l"indicazione, poc"anzi rilevata, con riguardo alla continuità di residenza del minore quale criterio utile per superare le eccezioni previste ex. art.19. Nel caso di specie il giudice minorile, infatti, ha assegnato ai coniugi affidatari il minore sino al compimento del diciottesimo anno di età.

 

Una riflessione, tuttavia, ci sembra opportuna: ove si consideri esclusivamente il piano del superiore interesse del minore, evidentemente il provvedimento in oggetto appare non soltanto pienamente condivisibile ma, anche, l"unico possibile.

Considerando il piano sportivo, e nello specifico il Regolamento FIFA in oggetto, diversamente, ci sembra che l"ordinanza in commento incida non già sul merito della procedura di tesseramento bensì soltanto sulla tempistica di detta procedura. Ciò è confermato dalle parole dello stesso giudice quando afferma che "le sorti definitive del tesseramento in questione saranno comunque subordinate alla decisione della sotto commissione Fifa". In tal senso, dunque, l"ordine del giudice sembra rappresentare un suggerimento agli organi federali affinché si adoperino per accelerare la procedura di tesseramento relativa ai minorenni extracomunitari ed approntino, al contempo, tutti gli strumenti necessari per assicurare il rispetto dell"interesse del minore.

 

In quest"ottica, allora, la vicenda di Palermo può rappresentare l"occasione per ricomporre, sul piano concreto, la perenne tensione tra l"esigenza di protezione del minore da un lato, e il rispetto e il raggiungimento degli obiettivi sportivi dall"altro.

 

Tale ricomposizione può essere raggiunta soltanto ove l"interprete guardi al minore d"età come soggetto attivo e destinatario di diritti e doveri – secondo la linea dettata dalle Convenzioni internazionali, prima tra tutte la Convenzione di New York del 1989 – e al contempo, nella valutazione dei rapporti tra il minore e la comunità sociale (in particolare con coloro i quali ne detengono la responsabilità genitoriale), assuma un piano di osservazione per così dire "neutro", ovvero non già fondato su una prospettiva di scontro bensì di confronto e dialogo tra le parti[3].

Com"è agevole intravedere, si tratta di un compito di non facile risoluzione giacché il rischio è quello che tale intenzione non trovi una concreta ed esplicita realizzazione limitandosi a rimanere un"affermazione fine a se stessa. In tal senso, lo strumento in grado di evitare tale rischio è rappresentato dall"istituto della capacità di discernimento che è in grado di ricondurre proprio l"astrattezza cui poc"anzi accennavamo al piano concreto della realizzazione dell"interesse del minore.

La capacità di discernimento – le c.d. evolving capacities[4] cui fanno riferimento i testi delle convenzioni internazionali – diviene, dunque, lo strumento strategico che consente altresì di verificare il livello di comprensione del minore con riguardo alle conseguenze e ai rischi delle azioni dallo stesso intraprese.

Nel caso di specie, al valido suggerimento del giudice con riguardo alla necessità di predisporre un atto di tesseramento provvisorio, perché trattasi di azione nell"interesse del minore, occorrerebbe altresì, a nostro avviso, affiancare la considerazione che tale atto di tesseramento si rende possibile giacché il minore in questione, a seguito di una serie di verifiche da parte dell"autorità competente (nello specifico il giudice del Tribunale dei minori), ha mostrato capacità di discernimento con riguardo al significato dell"atto stesso ed alle conseguenze che da esso derivano sul piano delle relazioni familiari e sociali.



[1] Con il termine trafficking s"intende la pratica – tristemente diffusa – che coinvolge minori extracomunitari prelevati dai nuclei familiari di origine con la promessa di una travolgente carriera calcistica e che, invece, al compimento del diciottesimo anno d"età vengono letteralmente abbandonati dalle società sportive senza alcuna prospettiva, né nel mondo calcistico, né tantomeno nella società civile.

[2] Con la circolare 1190, adottata il 20 maggio 2009, la FIFA annunciò l"insediamento di una sottocommissione in seno alla Players" Status Committee, competente a "esaminare ed eventualmente approvare ogni trasferimento internazionale di calciatori minorenni, nonché ogni primo tesseramento di un calciatore minorenne che non ha la nazionalità del paese in cui egli vorrebbe essere tesserato per la prima volta". Il parere di detta sottocommissione sarebbe stato pregiudiziale rispetto tanto al rilascio del Certificato Internazionale di Trasferimento (I.T.C. o cd. "transfer") in caso di atleti minorenni quanto all"approvazione del primo tesseramento degli stessi. L"argomento fu, poi, approfondito con le circolari n. 1206 del 13 ottobre 2009 e n. 1209 del 30 ottobre 2009, che seguirono all"entrata in vigore, il 1° ottobre 2009, del nuovo Regolamento F.I.F.A., recante le modifiche regolamentari sopra indicate.

[3] A/RES/44/25. La Convenzione sui Diritti del fanciullo (Convention on the Rights of the Child, CRC) è stata approvata dall"Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989 ed è entrata in vigore il 2 settembre 1990. Ad oggi, è il documento internazionale che raccoglie il più alto numero di ratifiche da parte degli stati, con la sola eccezione di Somalia e Stati Uniti d"America.

[4] In proposito, cfr. B.C. Hafen – J.O. Hafen, Abandoning children to their autonomy: the United Nations Convention on the rights of the child, in Harvard International Law Journal, 1996, 466, vol. 37, secondo i quali "[…] it is unclear from the CRC"s language whether it advocates the formal removal of age –based classifications or whether it simply urges that decisionmakers consider the feelings and desires of children in legally unenforceable ways. […] it creates risks of misunderstandings". In senso conforme, W. Gaylin, The competence of children: no longer all or none, in Hastings Center Report, April 1982, 33, per il quale "it is easy to say when an individual is eighteen; it is hard to know when an individual is mature".




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