-  Barizza Matteo  -  10/05/2012

MINORI, CAPACITA' DI AGIRE, FACEBOOK, TWITTER & CO. – Matteo BARIZZA

Prendendo lo spunto da un interessante scritto apparso recentemente nella rivista Studium Iuris (Arianna THIENE, L'inconsistente tutela dei minori nel mondo digitale, 2012, 5, 528 e ss.), in cui viene affrontato l'importante tema della protezione dei minori nell'utilizzo quotidiano della rete internet, specie se attraverso la navigazione dei sempre più diffusi social networks, pare importante effettuare alcune considerazioni.

Non tutti immaginano che, nel momento in cui si effettua la registrazione ad esempio in facebook, compilando l'apposito modulo on line, si conclude un vero e proprio contratto, della cui natura tutt'oggi si discute (contratto di somministrazione? Contratto di servizi? Contratto atipico?), ma dei cui presupposti ed effetti non sembra esserci alcun dubbio.

Circostanza peculiare per l'accesso a facebook – ma lo stesso vale anche gli altri networks – è che per la registrazione l'utente non paga un corrispettivo in denaro, ma baratta l'uso dei servizi offerti dalla piattaforma con i propri dati riservati e personali (anagrafici, di famiglia, di istruzione, di lavoro, sessuali, etc.) che, se prima facie possono sembrare avulsi dalla dinamica di mercato, ad una riflessione un po' più attenta si rivelano, invece, fonte di enormi introiti, soprattutto di matrice pubblicitaria, per il gestore del social network.

L'aspetto che più interessa della questione è che una grossa fetta degli internauti e degli utilizzatori dei social networks è composta da utenti minori di età, i quali, il più delle volte, accedono alle diverse piattaforme senza la dovuta attenzione e preoccupazione per gli effetti che tale loro attività può comportare, specie, come già si è detto, per l'aspetto relativo alla tutela della loro riservatezza.

Ma, se la registrazione al network presuppone la conclusione di un contratto che, come noto, a sua volta presuppone la maggiore età ai fini della sua validità (artt. 2 e 1425 c.c.), rimane da chiedersi come il singolo minore possa trovare adeguata tutela se quasi la totalità dei social networks non richiede la capacità di agire quale requisito per la relativa registrazione.

Il problema, è vero, va ridimensionato anche e soprattutto alla luce del fatto che il singolo iscritto-contraente può, ad libitum, disattivare il proprio account, se non, anche, eliminare (quasi) definitamente la propria iscrizione, rappresentando, tali circostanze, importanti elementi di favore per la (auto) tutela di ogni singolo.

Non bisogna, però, dimenticare che, anche a seguito della disattivazione del proprio profilo, i files, le foto, i video, i posts che sono stati precedentemente caricati nella piattaforma non vengono restituiti al legittimo proprietario e rimangono nella (enorme) disponibilità del soggetto gestore.

Si legge nelle condizioni d'uso di facebook: "l'utente fornisce a Facebook una licenza non esclusiva, trasferibile, che può essere concessa come sotto-licenza, libera da royalty e valida in tutto il mondo, che consente l'utilizzo di qualsiasi Contenuto IP (ad esempio foto e video, n.d.r.), pubblicato su Facebook o in connessione con Facebook (Licenza IP). La Licenza IP termina nel momento in cui l'utente elimina i Contenuti IP presenti sul suo account, a meno che tali contenuti non siano stati condivisi con terzi e che questi non li abbiano eliminati (quando mai si accede ad un social network se non per condividere le proprie foto, i propri video, etc.?, n.d.r.). Quando l'utente elimina Contenuti IP, questi vengono eliminati in modo simile a quando si svuota il cestino del computer. Tuttavia, è possibile che i contenuti rimossi vengano conservati come copie di backup per un determinato periodo di tempo (pur non essendo visibili ad altri)".

Si è detto che l'accesso a facebook et similia garantirebbe ad ogni navigante, quindi anche al minore, la libera e piena esplicazione della propria personalità, espressione del principio di autodeterminazione.

E che, scambiando i propri dati personali e riservati con i servizi offerti dal social network, sotto forma di corrispettivo, il minore non avrebbe bisogno del consenso o dell'autorizzazione del genitore, perché, se la riservatezza è un diritto personalissimo, non dovrebbe essere consentito il consenso da parte di un rappresentante, che potrebbe anche avere un interesse contrapposto a quello del minore (così MORO, Manuale di diritto minorile, 2002, pag. 360).

Nell'era del digitale, della constant connection e del webaholism, in cui tutto ciò che conta è essere presenti, sempre, ovunque, restano, però, irrisolti nodosi problemi connessi all'esigenza di offrire adeguata protezione agli internauti incapaci legalmente di agire.

In primis, resta irrisolta la questione del come ricostruire giuridicamente il contratto di social network concluso dal minorenne. Si è parlato, anche nello scritto menzionato nell'incipit, di evocare la nota categoria degli atti minuti della vita quotidiana (cfr. TRABUCCHI, BIANCA), ma, ad avviso di chi scrive, si finiscono per paragonare la registrazione su di una piattaforma internet ed il suo utilizzo all'acquisto delle caramelle, o del quotidiano, o dei libri di testo per la scuola.

Con delle ovvie conseguenze.

La prima: la validità dei necessaries acts si fonda, almeno secondo la dottrina tradizionale, su di una finzione giuridica, invocando una specie di rappresentanza del minore rispetto al proprio rappresentante (il genitore), che legittimerebbe il compimento degli atti appunto perchè necessari alla vita o all'educazione del minore.

Qual è, però, il punto oltre il quale la finzione non regge più? E, soprattutto, l'iscrizione e la partecipazione ai social networks può considerarsi un atto necessario alla crescita ed all'educazione del minore? Non certo come l'acquisto del libro di testo, si potrebbe obiettare.

La seconda: la finzione di cui sopra regge se (e fino a che) l'atto ha una scarsa rilevanza economica: non si vorrebbe che, travisando l'apparente gratuità della partecipazione ai social networks, si finisse per legittimare il compimento di un'attività quotidiana che, sommata ai milioni di utilizzi altrettanto quotidiani fondati sullo stesso (altrettanto falso) presupposto, rappresenta l'equivalente di una quotazione in borsa.




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