Mediazione Civile: La Suprema Corte si esprime sulla partecipazione personale delle parti e sul primo incontro
Prima di addentrarci nel commento della sentenza in oggetto ritengo giusto e doveroso, per chi legge, precisare alcune circostanze note a chi come il sottoscrivo è un appassionato della materia.
Il D.Lg 28 del 2010 all’art. 8 riporta “Al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato”.
Qualora si ammetta che la parte possa farsi sostituire occorre individuare i modi e le forme di tale sostituzione, il successo dell’attività di mediazione, infatti, è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore, il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione, che al di là delle soluzioni in diritto, consenta loro di evitare l’acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione.
Questo tema è stato ampiamente eviscerato dal sottoscritto in tempi non recenti, con uno studio che ha trovato riscontro nelle oramai nota sentenza del 17.12.2018 Tribunale di Vasto a firma del Dr. Fabrizio Pasquale sulla necessità della procura notarile per farsi sostituire nella procedura di mediazione.
La Suprema Corte sul punto invece, sebbene a pag. 8 della sentenza in commento si legga testualmente: “l’importanza del contatto diretto tra le parti, in cui è riposto il successo della mediazione” grazie alla presenza del “ mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali”, arriva ad esprimente un giudizio tranchant : ““nella mediazione obbligatoria davanti al mediatore la parte può farsi anche sostituire da un proprio rappresentante sostanziale”
In altre parole se da un lato è vero che, nella mediazione civile obbligatoria, è necessario che le parti compaiano personalmente davanti al mediatore, assistite dal difensore, ciò non toglie che l’interessato possa farsi rappresentare dallo stesso avvocato grazie a una procura sostanziale ad hoc. Questo perché non c’è alcuna norma che ponga il divieto in tal senso.
Quello che allo stato di buono afferma la Suprema Corte di Cassazione sono le modalità di conferimento della delega.
Non può trattarsi della procura ad litem, quella cioè apposta a margine dell’atto processuale e autenticata dallo stesso avvocato.
Deve essere una delega notarile con indicazione specifica del potere a rappresentare la parte proprio ai fini della partecipazione alla mediazione. Non può quindi trattarsi di un’ampia procura agli affari, generica o generale che sia.