-  Cuzzola Paolo Fortunato  -  10/05/2017

Mediazione Civile: Con il mancato esperimento della mediazione ed il rinvio della prima udienza restano ferme le preclusioni già maturate di Paolo F. Cuzzola

In caso di mancato esperimento della mediazione e di rinvio della prima udienza restano ferme le preclusioni già maturate.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con una recente ordinanza: se, quindi, il giudice dovesse rilevare, alla prima udienza, che il tentativo di mediazione obbligatoria non è stato svolto, rinviando la causa ad una successiva data in modo da consentire alle parti lo svolgimento della condizione di procedibilità, il rinvio non "resetta" il processo.

Pertanto le eventuali preclusioni in cui siano già incorsi i difensori restano ferme.

La controversia oggetto di giudizio da parte del Supremo Collegio riguardava la restituzione della cauzione versata dal conduttore alla firma del contratto; in particolare l'inquilino dell'appartamento in esame otteneva un decreto ingiuntivo contro il padrone di casa per ottenere la detta cauzione.

Il locatore proponeva a questo punto opposizione e, con il proprio atto, chiedeva la restituzione di alcune spese di condominio che non erano state a suo tempo versate e, quindi, il risarcimento dei danni subiti.

Il conduttore si costituiva tardivamente, dimenticando di produrre le quietanze a dimostrazione dell'adempimento di tali oneri. Senonché, alla prima udienza, il giudice ordinava alle parti di procedere al tentativo di mediazione. Alla successiva udienza, il conduttore produceva la documentazione che non aveva depositato prima.

La Cassazione chiamata a pronunciarsi sul caso in esame cosi chiariva: se il convenuto non ha eccepito il difetto di competenza del giudice adito o l'attore non ha preso subito posizione, alla prima udienza, sulle difese della controparte,

tali attività difensive non possono essere effettuate al rinvio successivo alla mediazione.

Il principio espresso dalla Cassazione è in linea con la natura della mediazione che è una semplice condizione di procedibilità (e non di «proponibilità») dell'azione giudiziale. Pertanto il differimento del processo dovuto a causa della mancanza dell'esperimento del procedimento di mediazione non fa venire meno le preclusioni processuali che, nel frattempo, sono maturate.

Per cui: eccezioni, richieste di prove e documenti proposti tardivamente non possono essere presi in considerazione dopo l'esperimento della mediazione, essendosi ormai formate le decadenze e le preclusioni.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film