-  Tonutti Stefania  -  23/07/2015

LUGLIO 2015: ECCO IL NUOVO REGOLAMENTO ENAC SUI DRONI - Stefania TONUTTI

Gli areomobili a pilotaggio remoto, ovvero i droni, sono sempre più diffusi, e  sono sempre di più i professionisti che li utilizzano per lavorare.

Per questo motivo l'ENAC, Ente Nazionale di Aviazione Civile, ha deciso di aggiornare il regolamento dedicato ai droni al fine di tutelare la sicurezza del cittadino. In realtà aveva già emanato un regolamento – in vigore dal 30 aprile 2014 – che disciplinava non solo l'uso dei droni per scopi commerciali, ma anche per scopi ricreativi, ponendo norme specifiche per gli aeromodelli, che possono essere utilizzati soltanto per scopi ricreativi o sportivi.

Il Regolamento è stato già sottoposto di recente a revisione e il 17 luglio 2015 è stata pubblicata la "Edizione 2", una sostanziale rivisitazione della disciplina.

Innanzitutto distinguiamo tra

Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR): mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi.

Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR): sistema costituito da un mezzo aereo (aeromobile a pilotaggio remoto) senza persone a bordo, utilizzato per fini diversi da quelli ricreativi e sportivi, e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando (stazione di controllo) da parte di un pilota remoto.

I SAPR possono essere impiegati per:

a. operazioni specializzate,

b. attività di ricerca e sviluppo.

Il SAPR deve essere identificato attraverso l'apposizione sul mezzo aereo di una targhetta riportante i dati identificativi del sistema e dell'operatore. Tale targhetta deve essere installata anche sulla stazione di terra.

A partire dal 1 luglio 2016, in aggiunta alla targhetta, il SAPR deve essere dotato di un dispositivo elettronico di identificazione che consenta la trasmissione in tempo reale di dati inerenti l'APR ed il proprietario/operatore e dei dati essenziali di volo, nonché la registrazione degli stessi. Le caratteristiche del sistema sono fissate dall'ENAC.

Ricerca e sviluppo. La nuova versione del regolamento approfondisce il profilo dell'attività di ricerca e sviluppo che viene definita «attività di ricerca pura o finalizzata alla verifica di determinate concezioni di progetto del SAPR stesso o di nuovi equipaggiamenti, nuove installazioni, tecniche di impiego od usi» e che è soggetta a specifica autorizzazione Enac (artt. 5 e 8).

Il regolamento prevede per le operazioni VLOS (volo a vista) il nuovo limite di 500 metri di distanza del APR (drone) dal pilota e di 150 metri di altezza massima.

I droni possono sorvolare la aree urbane, non sono richiesti requisiti organizzativi ma il pilota deve assicurare la corretta conduzione del mezzo e l'effettuazione della manutenzione prevista.

Altre novità:

- è stata introdotta la possibilità per i droni di trasportare merci, anche pericolose; per quest'ultimo caso bisognerà richiedere un permesso speciale all'ENAC;

- dal 1 aprile 2016 anche coloro che pilotano dei droni con un peso inferiore ai 25 Kg avranno l'obbligo di ottenere un attestato da pilota, sostenendo un esame teorico e uno pratico presso un centro di addestramento approvato dall'ENAC;

- dal 1 luglio 2016 sarà necessario equipaggiare il drone con un sistema identificativo elettronico. Questo sistema trasmetterà in tempo reale tutte le informazioni di volo del drone, in modo da poterle controllare in tempo reale;

- "Minidroni" e "microdroni"

Una delle più significative innovazioni introdotte nella seconda edizione del regolamento è quella legata agli APR con massa operativa al decollo minore o uguale a 2 chilogrammi. Per questi, infatti, le operazioni specializzate sono sempre considerate non critiche (e dunque soggette a mera dichiarazione e non ad autorizzazione), sempre che si tratti di droni che abbiano caratteristiche di inoffensività, accertate da ENAC o da altro soggetto autorizzato. In altre parole, i droni "inoffensivi" sotto i 2 chilogrammi possono operare anche in agglomerati urbani, senza bisogno di specifica autorizzazione.

Permane però il divieto assoluto di sorvolo di assembramenti di persone, per cortei, manifestazioni sportive o inerenti forme di spettacolo o comunque di aree dove si verifichino concentrazioni inusuali di soggetti.

Per condurre questi droni, è sufficiente che vi sia un pilota dotato di attestato, che assume anche le funzioni (e le responsabilità) dell'operatore, pur non essendo obbligatori i relativi requisiti organizzativi.

Ancora maggior libertà è concessa ai "microdroni", di massa al decollo minore o uguale a 0,3 chilogrammi, e con una velocità massima minore o uguale a 60 chilometri all'ora: fermo restando il divieto di sorvolo di assembramenti, le operazioni sono considerate non critiche in tutti gli scenari, e non è neanche richiesto l'attestato di pilota anche se, naturalmente, devono essere rispettate le regole di navigazione. Anche in questi casi occorre sempre far precedere le operazioni dalla dichiarazione all'ENAC.

Protezione dei dati e privacy (art. 34)

1. Laddove le operazioni svolte attraverso un SAPR possano comportare un trattamento di dati personali, tale circostanza deve essere menzionata nella documentazione sottoposta ai fini del rilascio della pertinente autorizzazione

2. Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato in ogni caso nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riguardo all'utilizzo di modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità ai sensi dell'art. 3 del Codice, nonché delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dal Garante per la protezione dei dati personali.

Ancora non è chiaro se gli aeromodelli possano essere equipaggiati da una telecamera, poiché il regolamento non si esprime in modo chiaro su questa eventualità:

"Su un aeromodello utilizzato in un luogo aperto al pubblico, non possono essere istallati dispositivi o strumenti che ne configurino l'uso in operazioni specializzate", appare chiaro comunque che per la prima volta in Italia gli operatori qualificati di droni potranno sorvolare città e centri abitati, pur rispettando regole precise; alcuni addetti ai lavori, aeromodellisti soprattutto, dicono che, anche se un appassionato vola per riprendere e fotografare un paesaggio per se stesso, l'utilizzo di una qualsiasi fotocamera potrebbe contravvenire il regolamento (le norme che riguardano gli amatori sono quindi "fumose")

Il 16 giugno 2015 il Gruppo di Lavoro Articolo 29 (Article 29 Data Protection Working Party) ha elaborato un parere (WP 231) Opinion 01/2015 on Privacy and Data Protection Issues relating to the Utilisation of Drones, alla luce della larga diffusione dei Remotely Piloted Aircraft System (cd. Droni) e del pericolo di violazione dei dati personali e della sicurezza dei cittadini. Nella relazione si leggono alcuni esempi di "equipaggiamenti" che potrebbero creare problemi alla privacy: strumenti di registrazione, ad esempio smart cameras, basati sul riconoscimento facciale o sulla sensibilizzazione termica; strumenti di radio frequenza, capaci di localizzare wi fi ad altre posizioni; specifici sensori che riconoscono anche tracce biologiche.

Ciò rischia di creare il cd. Chilling effect = effetto raggelante o effetto panopticon, termine coniato da alcuni studiosi (si veda Rachel L. Finn, David Wright and Anna Donovan (Trilateral Research & Consulting, LLP), Laura Jacques and Paul De Hert (Vrije Universiteit Brussel), "Privacy, data protection and ethical risks in civil RPAS operations", 7 November 2014, at http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7662, p. 28 et seq): fondamentalmente, a causa di questo "spionaggio di massa", tutto sarebbe sotto controllo, e la protezione dei dati e delle informazioni personali viene messa a rischio.

Quali "istruzioni privacy per l'uso"? In sintesi:

- Consenso libero, specifico ed informato

- Ogni drone che tratta dati personali deve operare in conformità alle legge nazionali di ogni Stato, che dovrebbero adeguarsi in maniere uniforme all'utilizzo di tali strumenti

- Adottare misure di privacy by default

- In relazione alle vari tecnologie in grado di leggere e trattare i dati biometrici (ad esempio riconoscimento facciale o comportamentale): indicazioni chiare e specifiche possono essere reperite sull'Opinion on developments in biometric technologies Article 29 Data Protection Working Party, (Opinion 3/2012 on developments in biometric technologies, WP193)

Tornando al Regolamento italiano: ora non ci  resta che aspettare




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