-  Bucci Elisa  -  02/04/2016

L'invalidità pensionabile si valuta in concreto: niente tabelle - Cass. 4710/16 – Elisa Bucci

Il riferimento per la invalidità pensionabile è la riduzione della capacità lavorativa intesa quale specifica capacità di occupazioni confacenti alle attitudini dell"assicurato. Per tale ragione non può farsi ricorso a tabelle che stabiliscono in modo automatico un confronto tra difetti psicofisici e riduzione di capacità lavorativa.

 

Un signore proponeva ricorso al Giudice del Lavoro affinchè venisse dichiarato il proprio diritto alla pensione di inabilità o in subordine all'assegno di invalidità .

Il ricorso veniva respinto per asserito difetto del requisito sanitario.

Il Giudice dell"Appello espletava una nuova consulenza tecnica ed accoglieva le doglianze del ricorrente.

L"INPS proponeva ricorso per cassazione evidenziando che il Giudice del merito non aveva esplicato le ragioni del proprio dissenso rispetto alla perizia effettuata nel primo grado di giudizio.

Segnatamente, il CTU della Corte d"Appello aveva applicato le tabelle del DM 5.2.1992 previste per l"invalidità civile (ambito assistenza sociale) che hanno finalità diversa.

Con la sentenza allegata, la Corte di cassazione afferma che il criterio di riferimento per l"invalidità pensionabile è la riduzione della capacità di lavoro non intesa sotto il profilo meramente biologico, bensì quale specifica capacità di occupazioni confacenti alle attitudini dell"assicurato.

Al fine di accertare detta invalidità, è necessario considerare in concreto le condizioni del soggetto considerando l"età, la formazione e la personalità professionale in modo tale da valutare la possibilità di continuare nelle mansioni in concreto svolte o di svolgere attività diverse da quelle espletate.

Pertanto, non è possibile far ricorso ad un sistema di tabelle che stabiliscano un automatico confronto fra infermità o difetto fisico o mentale, e la possibile riduzione della capacità di lavoro generica.

La Corte di cassazione richiama il proprio orientamento maggioritario e afferma l'inidoneità del parametro di valutazione dell'invalidità civile (tabelle previste dal D.M. 5 febbraio 1992) a definire l'invalidità pensionabile (prevista dall'indicata L. 12 giugno 1984, n. 222).

Infatti ciò di cui bisogna tener conto per la valutazione della capacità di lavoro e quindi per il diritto all'assegno ordinario d'invalidità è il quadro morboso complessivo del soggetto e non le singole manifestazioni morbose con il risultato che non può procedersi ad una somma aritmetica delle percentuali d'invalidità.

Infine, la Corte cassa la sentenza e rinvia alla Corte d"Appello.




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