Varie  -  Faccioli Marco  -  17/09/2015

LEZIONI SUL DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO - N. 9 - LE 4 PEC (di Marco Faccioli)

LE 4 PEC

Una volta effettuato il deposito secondo le modalità descritte nella precedente lezione (la n. 8 http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=48366&catid=200&Itemid=447&mese=09&anno=2015), il lavoro dell'avvocato (almeno in questa fase) può essere considerato concluso.

Generata la busta elettronica e inviata la medesima alla cancelleria del giudice adito, al ricorrente non resta che attendere la ricezione, sul suo indirizzo PEC, di 4 comunicazioni, delle quali solo l'ultima, ovvero la quarta, è quella effettivamente "risolutiva" (dal momento che certifica l'avvenuta corretta accettazione della busta depositata).

Vediamo ora, nel dettaglio, quali sono queste PEC (tutte e 4 di ricevuta) generate dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (ma anche di qualsiasi altro atto) telematico.

la prima è la "ricevuta di accettazione", la quale attesta che l"invio è stato, appunto, accettato dal sistema per l"inoltro all"ufficio destinatario (la cancelleria del giudice competente). Trattasi della medesima ricevuta che si riceve ogni volta che viene inviata una PEC a qualsivoglia destinatario.

la seconda è la "ricevuta di consegna", la quale attesta che l"invio (di cui già si è avuta conferma con la prima PEC, è stato consegnato nella casella di posta dell"ufficio destinatario (come dire, se la prima ci comunica che l'atto è "partito", questa seconda ci avvisa di come lo stesso sia "arrivato"). Detta PEC ha importanza per quanto riguarda la tempestività del deposito, perchè è in tale momento che quest'ultimo si perfeziona (Seppur con effetto provvisorio rispetto alla quarta PEC, e quindi subordinato al buon fine dell"intero procedimento di deposito).

la terza ci comunica l"esito dei controlli automatici del deposito, ovvero: l"indirizzo del mittente (che deve risultare censito nel ReGIndE, il formato del messaggio (che deve risultare conforme alle specifiche), la dimensione del messaggio (che non deve eccedere la dimensione massima consentita di 30 MB)

All"esito dei controlli automatici sopra indicati, è possibile che vengano riscontrate le seguenti anomalie, delle quali il sistema subito da contezza al mittente

WARN: anomalia non bloccante; si tratta nello specifico di una segnalazione, tipicamente di carattere giuridico (ad esempio manca la procura alle liti allegata all"atto introduttivo);

ERROR: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell"ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l"accettazione o rifiutando il deposito (esempio: certificato di firma non valido o mittente non firmatario dell"atto);

FATAL: eccezione non gestita o non gestibile (esempio: impossibile decifrare la busta depositata o elementi della busta mancanti ma fondamentali per l"elaborazione).

la quarta attesta l"esito del controllo (questa volta umano e non automatico del sistema) del cancelliere, quindi in sostanza trattasi dell'informazione che il deposito è stato accettato (o meno) dalla cancelleria del giudice. Detto controllo manuale consiste nell"esame (ad esito discrezionale) dell"anomalia (forzabile) di cui alla lettera b) (ERROR), nonché quella di cui alla lettera c) (FATAL).

Con tale ultima accettazione, e solo a seguito alla medesima, si ha la conferma che il deposito è andato a buon fine, i file della busta verranno quindi poi caricati sul fascicolo telematico.

Criticità della quarta PEC.

Se le prime due PEC arrivano al mittente in tempo zero (immediatamente o quasi dopo l'invio della busta elettronica), le ultime due invece, a volte possono richiedere alcuni giorni (se va bene) o alcune settimane (se va male), e tutto dipende dal grado di intasamento delle cancellerie dei tribunali. Detta attesa a volte crea non pochi problemi, e non solo quelli generati dall'ansia di aver effettuato un deposito perfettamente regolare (o meno), ma anche quelli (persino ben più seri) se la busta elettronica sia arrivata o meno a destinazione. In simili casi, quando l'attesa diventa eccessivamente lunga (o meglio, quando la terza e poi la quarta PEC non arrivano proprio), può essere opportuno rivolgersi alla cancelleria del tribunale presso cui si è fatto il deposito per avere lumi sul punto. Come già sopra accennato, se detta cosa è fattibile nei tribunali più piccoli, in alcuni di quelli grandi (Roma, Milano, etc), diventa assolutamente impraticabile, ragione per cui non resta che ripresentare nuovamente il deposito, sempre nella speranza che non si vada ad "accavallare" con quello precedentemente inviato, andando così a generare problemi più consistenti di quelli che si è cercato di risolvere.




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