Varie  -  Faccioli Marco  -  29/11/2015

LEZIONI SUL DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO - N. 12 LA RICHIESTA DELLA FORMULA ESECUTIVA PER IL DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO. (di Marco Faccioli)

La richiesta della formula esecutiva per il decreto ingiuntivo telematico

Il decreto ingiuntivo non acquista efficacia esecutiva se non quando sia decorso il termine di 40 giorni dalla notifica fatta al debitore, senza che sia stata proposta opposizione. Trascorso il termine, la copia notificata dovrà essere depositata nella cancelleria del giudice competente ai fini dell"ottenimento dell"atto munito del provvedimento del giudice che ha disposto l"esecutorietà, e della apposizione della formula esecutiva.

Quanto sopra fatti salvi i casi, naturalmente, in cui il decreto ingiuntivo sia dichiarato dal giudice provvisoriamente esecutivo (in questo ultimo caso, essendo per l'appunto il decreto già esecutivo, dovrà essere solo munito, per la successiva fase esecutiva, della sola formula, il c.d. "comandiamo").

Che fare, quindi, quando si è notificato al debitore il decreto ingiuntivo telematico, e questi non ha provveduto al pagamento entro 40 giorni? In questi casi è necessario procedere con la richiesta di esecutorietà del medesimo, ovvero con una nuova istanza da presentare telematicamente al Tribunale ( La dichiarazione di esecutorietà per il decreto ingiuntivo nativo digitale deve SEMPRE e SOLO essere richiesta in via telematica (non è quindi possibile ottenerla con il deposito cartaceo del medesimo presso la competente cancelleria).

La procedura telematica è simile ad un qualsivoglia deposito, per cui dovrà procedersi secondo il seguente iter:

1. Predisposizione dell'istanza, per la quale si suggerisce il seguente modello:

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Ufficio Decreti Ingiuntivi

ISTANZA PER DICHIARAZIONE DI ESECUTORIETA"

EX ART. 647 C.P.C. e apposizione della Formula Esecutiva

 

del Decreto Ingiuntivo n. - R.G. n.

 §

 Creditore: ALFA srl, CF e P.IVA ______________ corrente in________

 

Debitore: BETA spa, CF e P.IVA _____________ , corrente in _______

 §

L"Avv. MARCO FACCIOLI, quale procuratore di ALFA srl nel procedimento monitorio meglio descritto in epigrafe

PREMESSO

che il decreto ingiuntivo N. ______ emesso in data ________ è stato notificato in data _____________

CHIEDE

che ai sensi dell"art. 647 c.p.c. venga concessa l"esecutorietà del decreto ingiuntivo n. _______ – R.G. n. _____________ emesso nei confronti di BETA spa, per mancata opposizione e che venga dato mandato alla Cancelleria di apporre la formula esecutiva sulla copia del ricorso e del decreto notificati.

Unitamente alla presente istanza si deposita:

1) ricorso con decreto ingiuntivo e relata di notifica;

Torino lì, _____________ Avv. MARCO FACCIOLI

 

2. Allegare alla suddetta istanza la copia del decreto ingiuntivo telematico notificato al debitore e poi inviare la busta telematica così composta.

3. Il solo atto che andrà firmato digitalmente è l'istanza, essendo l'allegato di cui al precedente punto 2 un mero allegato generico. Dopo l'invio dovrà attendersi la PEC della cancelleria che la dichiarazione di esecutorietà è avvenuta e che la formula esecutiva è stata apposta, dopodichè ci si potrà recare in tribunale a ritirarla (Alla più che mai ovvia e scontata domanda del perchè, in un procedimento tutto digitale, il decreto ingiuntivo munito della formula esecutiva debba essere ritirato cartaceo in tribunale e non possa essere inviato via PEC al richiedente, si risponde che ciò avviene per via del fatto che il cancelliere non sempre, anzi quasi mai, possiede la firma digitale per sottoscrivere l'atto).

4. A seguito di tale istanza, una volta verificata la mancanza di opposizione, il cancelliere rilascerà attestazione di non interposta opposizione al decreto ingiuntivo, inserendone apposita annotazione nello storico del fascicolo, a seguito della quale poi, il giudice emetterà, sempre telematicamente, il decreto di esecutorietà.

A tale ultimo proposito pare opportuno riportare recente pronuncia del Tribunale di Milano, nella quale, con dovuta chiarezza, viene sintentizzato quanto finora enunciato.

 

Tribunale di Milano

Sezione IX Civile

Sentenza 28 ottobre 2014

(est. G. Buffone)

Il Giudice Dott. Giuseppe Buffone,

visti gli atti,

vista l"istanza presentata da ____

con l"Avv. ____ , ex art. 647 c.p.c.,

rilevato che l"ingiunzione di pagamento è stata emessa con formalità telematiche;

rilevato che, trattandosi di procedura telematica, non è previsto il rilascio da parte del cancelliere dì attestazione di non interposta opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto la normativa tecnica e le modalità di funzionamento del sistema informatico prevedono l'automatica segnalazione della pendenza di una opposizione, a mezzo di un altro specifico alert;

rilevato, conseguentemente, che il controllo giudiziale – in funzione della formula esecutiva – concerna la presenza o non dell"apposito alert da parte della cancelleria a cui compete di registrare lo specifico evento ostativo alla esecutorietà (n.b.: "consegnato avviso di opposizione");

ritenuto, quindi, che in assenza di detto alert – come nel caso di specie – il giudice debba procedere emettendo il decreto di esecutorietà;

ricordato, nel resto, che l"eventuale notifica intempestiva non è rilevabile ex officio in questa sede (Cass. Civ., sez. III, sentenza 14 aprile 2005 n. 7764),

Per Questi Motivi

dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. _____ /____ depositato il _____ emesso nei confronti di ______.

Manda alla cancelleria per i provvedimenti di competenza.

Deciso in Milano, in data 28 ottobre 2014.

 

La parte finale del provvedimento, che ho evidenziato in grassetto, ovvero "Manda alla cancelleria per i provvedimenti di competenza", riveste, nell'economia dell'istanza di esecutorietà del decreto, la massima importanza in quanto coincide con il rilascio, da parte della cancelleria, della formula esecutiva (è questo infatti il provvedimento di sua competenza). Il rilascio del c.d. "comandiamo..." è infatti l'ultimo necessario adempimento burocratico prima di poter iniziare la fase esecutiva nei confronti del debitore che non intenda onorare spontaneamente all'ingiunzione di pagamento notificatagli.

Con il provvedimento sopra riportato, il Tribunale di Milano, ritiene pertanto che, laddove il decreto ingiuntivo sia stato emesso telematicamente (ed oggi avviene così obbligatoriamente per tutte le procedure monitorie, almeno quelle in Tribunale), ai fini della esecutorietà non sia più previsto, da parte del cancelliere, il rilascio di formale attestazione di non interposta opposizione al decreto ingiuntivo poichè, la normativa tecnica e le modalità di funzionamento del sistema informatico, prevedono la segnalazione della pendenza di una opposizione, a mezzo di uno specifico "alert". Conseguentemente, il controllo da parte del giudice ai fini del rilascio della formula esecutiva, si limiterebbe alla sola verifica della presenza o meno di detto "alert" inserito informaticamente dalla cancelleria a cui compete di registrare, quindi, solo l"evento specifico ostativo alla esecutorietà ("consegnato avviso di opposizione") con la conseguenza che, in assenza di detto "alert", il giudice deve procedere all"emissione del decreto di esecutorietà, tramite la sua consolle. (cit. Altalex, 28.11.2014. Nota di M. Reale) 

Consigli pratici: quando il software del PCT per il deposito dell'istanza "chiede" di inserire l'RG del procedimento, fare attenzione a non inserire il numero del decreto ingiuntivo emesso. Questo semplice errore, dovuto magari ad una banale distrazione, può determinare il rifiuto della richiesta da parte della cancelleria, con la conseguente perdita di tempo di dover provvedere con un nuovo deposito.




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