Varie  -  Faccioli Marco  -  13/10/2015

LEZIONI SUL DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO - N. 10 L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO (di Marco Faccioli)

L'accoglimento del ricorso.

Nel momento in cui la quarta PEC ha comunicato che il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo è andato a buon fine (sulle 4 pec vedasi la mia precendte lezione http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=48397&catid=200), si dovrà attendere che il Giudice lo prenda in carico e si pronunci in merito. Solitamente alle quattro PEC sopra descritte se ne aggiunge anche una quinta, quella con cui la cancelleria comunica l'avvenuta designazione del giudice (inteso come persona fisica e non come ufficio, per cui verrà comunicato che il fascicolo è stato affidato al Dr. Carlo Rossi) e l'attribuzione del numero di RG del procedimento.

Si legga, per venire all'oggetto del presente paragrafo, l"art. 641 c.p.c., che testualmente dispone:

 

"Se esistono le condizioni previste nell"art. 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all"altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all"art. 639 nel termine di quaranta giorni, con l"espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata (artt. 483 e ss. c.p.c.)

 

Il decreto ingiuntivo, nella cui forma si estrinseca la condanna, consiste in un ordine rivolto dal giudice al debitore di eseguire una prestazione in favore del ricorrente (pagare una determinata somma di denaro o consegnare una determinata cosa).

Prima della riforma, ovvero nel periodo cartaceo, erano di solito gli avvocati medesimi, in calce al loro stesso ricorso, a stilare il provvedimento di ingiunzione ( Il ricorso, anche se veniva prestilato dall'avvocato, era e resta pur sempre un provvedimento squisitamente giudiziale, esattamente come la relata di notifica (anch'essa solitamente prestilata dall'avvocato notificante) resta di competenza propria dell'UNEP) che il giudice si limitava a compilare negli importi, a datare e a sottoscrivere. Nel PCT il ricorrente non presenterà più nessun ricorso precompilato di cortesia, dal momento che anche il magistrato civile ha a disposizione un proprio programma per la formazione dei decreti ingiuntivi che, una volta emessi e sottoscritti digitalmente, verranno trasmessi tramite PEC (la sesta potremmo dire a questo punto) al ricorrente.

L'avvocato riceverà quindi direttamente il provvedimento sulla propria posta certificata, in file .PDF firmato digitalmente dal magistrato.

 




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