-  Redazione P&D  -  02/05/2017

Lettura orientata dellart. 316 bis c.c. - Maria Beatrice Maranò

Lettura orientata dell"art. 316 bis c.c. di Maria Beatrice Maranò

Le modifiche introdotte dal decreto legislativo 154/2013, a mezzo delle quali il legislatore delegato ha innovato, tra l"altro, gli artt. 147 e 148 del codice civile, in materia di doveri verso i figli e di concorso nell"onere di mantenimento, impongono un importante riflessione. Tale riflessione è diretta scaturigine di alcuni ultimi provvedimenti di Tribunali di merito tra cui quelli di un illuminato giudice tarantino, (in questo ambito in funzione di Giudice delegato dal Presidente del Tribunale), formatosi alla scuola pisana del diritto Dott.ssa Stefania D"Errico, che occupandosi presso la prima sezione civile di Taranto da molti anni della materia specifica può essere definita per antonomasia un Giudice della famiglia. Nel caso de quo parliamo di due decreti resi in data 29.09.2015 e 14.04.2016 sollecitati su ricorsi ex art. 148 c.c.. Occorre in primis evidenziare che l"attuale art. 147 c.c. recita così: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis."Ed invece l"art. 148 c.c così : "I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis"; la revisione del codice civile ad opera della citata normativa ha determinato l"effetto per cui la norma fondamentale in materia di doveri dei genitori nei confronti dei figli non è più rappresentata dall"art. 147 c.c., ma dall"art. 315 bis c.c., attualmente richiamato dalla disciplina dettata in materia di diritti ed obblighi scaturenti dal rapporto di coniugio, ciò proprio al fine di sancire l"unità del corpus normativo in materia di filiazione, superando ogni residua discriminazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio; quanto all"adempimento degli obblighi scaturenti dalla responsabilità genitoriale, è da rilevare come la disciplina dell"art. 148 c.c., è stata integralmente trasfusa nell"art. art. 316-bis del codice civile (Art. 316-bis. Concorso nel mantenimento. I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità', sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché' possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L'opposizione e' regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento."); Il nuovo art. 316 bis cod. civ. conferma pertanto, l"obbligo di natura sussidiaria che incombe sugli ascendenti nell"eventualità che i genitori non dispongano di mezzi sufficienti a provvedere al mantenimento dei figli; Lo speciale procedimento monitorio ex art. 148 c.c. (oggi trasfuso nell"art. 316 bis c.c.) e l"evoluzione giurisprudenziale che ne è seguita ha ampliato notevolmente le potenzialità offerte da tale disposizione legislativa;La previsione normativa ha, infatti, natura composita, contenendo disposizioni sia di carattere sostanziale che processuale, tutte finalizzate all"attuazione dei principi enunciati dall"art. 30 Cost., in particolare, mentre il primo periodo del primo comma specifica le modalità del concorso dei genitori all'adempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli, già posto dal precedente art. 147 c.c., il secondo periodo del medesimo comma, con una previsione del tutto peculiare, estende l'ambito soggettivo degli obbligati, ponendo a carico degli ascendenti l"obbligo di fornire ai genitori, che ne siano privi, i mezzi necessari affinché questi stessi possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli; le statuizioni contenute nei successivi commi apprestano, infine, un efficace rimedio all'ipotesi di inadempimento, consentendo che attraverso l'agile strumento del decreto presidenziale, adottato previa audizione dell'inadempiente e sulla base di sommarie informazioni, si ottenga il risultato del versamento diretto di una quota dei redditi dell'obbligato al coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole; la genericità delle espressioni contenute nella disposizione normativa in argomento, ove non è specificato se il soggetto che viene meno ai propri obblighi sia il genitore o l'ascendente, essendo menzionato solo l'inadempiente e l'obbligato, ha consentito, invero, alla giurisprudenza un'applicazione estensiva, confermata anche in sede di giudizio di legittimità (v. Corte Cost., sent. n. 236 del 14.6.2002, in Banca dati De Jure);la norma può, pertanto, secondo la più recente interpretazione, essere utilizzata sia come mero strumento di distrazione dei redditi, mediante il trasferimento coatto del credito attuato con l'ordine al terzo debitore dell'obbligato di versare quanto dovuto direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese di mantenimento, sia per ottenere la condanna del coniuge o degli ascendenti al pagamento delle somme necessarie al mantenimento dei minori, indipendentemente dall"esistenza di crediti verso terzi, poiché la ratio della disposizione normativa è fondamentalmente quella di assicurare alla prole con la dovuta celerità i mezzi necessari al suo mantenimento ed il predetto fine può essere raggiunto mediante le due indicate modalità, una volta individuati i soggetti obbligati; lo strumento processuale in esame, applicabile anche nei confronti dei genitori e ascendenti naturali ed esperibile anche direttamente nei confronti del solo obbligato (coniuge, genitore naturale o ascendente) inadempiente agli obblighi di mantenimento nei confronti della prole, o dei discendenti, consente, quindi, di imporre all'obbligato il pagamento di una somma a favore dell'altro genitore o comunque di chi sopporta le spese per il mantenimento ed educazione della prole (v. Trib. Messina, 10.5.1991 in Banca dati De Jure);Infine, poiché l"obbligo di mantenimento dei figli minori, matrimoniali e non matrimoniali, che spetta fondamentalmente ai genitori in solido tra loro, nel caso in cui ciò non sia possibile grava sugli ascendenti, in ordine di prossimità (cfr. Cass. 23.3.1995, n. 3402in Banca dati De Jure), al fine di determinare in concreto la misura del contributo dovuto è necessario procedere ad una valutazione comparativa della situazione patrimoniale e reddituale degli obbligati;Sulla scorta di tale ricostruzione, e segnatamente individuata la ratio della norma nell"esigenza di assicurare alla prole i mezzi necessari al suo mantenimento in modo il più possibile celere e effettivo, è evidente che, una volta positivamente accertato l"inadempimento dell"obbligato principale, alcun impedimento, sotto il profilo tecnico-giuridico, sussiste acché l"avente diritto pretenda l"adempimento, in luogo del genitore che non intende ovvero non è in grado di adempiere all"obbligo di mantenimento, dagli obbligati in via sussidiaria di ogni ramo genitoriale, di norma i nonni, senza che sia possibile distinguere, per evidenti ragioni di eguaglianza sostanziale, tra figli di genitori conviventi, separati e divorziati;In buona sostanza, in caso di impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento della prole da parte dei genitori (mancanza di disponibilità finanziaria, per disoccupazione o assenza di ogni risorsa economica); ma anche in caso di omissione volontaria (e dunque rifiuto) da parte di entrambi i genitori;

anche solo di uno dei genitori, qualora l"altro non abbia i mezzi per provvedere da solo al mantenimento dei figli, la legge prevede la regola della sussidiarietà sancita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20509 del 30 settembre 2010 ( in Banca dati De Jure) secondo cui l"obbligo di mantenere i propri figli, grava sui genitori in senso primario ed integrale, sicché qualora l"uno dei due genitori non voglia o non possa adempiere, l"altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l"inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche. Tra gli ascendenti, l"onere di mantenimento dei nipoti può poi essere ripartito in proporzione alle rispettive capacità economico patrimoniali; e può assolvere valore anche il mantenimento "indiretto" fornito ai nipoti, ad esempio il fatto di averli accolti in casa a vivere insieme al genitore. Sintonica e molto esplicativa è l"ordinanza di Cassazione n. 16296 del 03.08.2015 ( in Banca dati De Jure) . In questa sentenza la Cassazione è stata granitica nel confermare che l"onerato, papà di 35 anni ed ancora studente universitario, può benissimo ottemperare vendendo i cespiti di sua proprietà o, meglio, ricorrendo all"aiuto dei propri genitori che, in quanto ascendenti, sono tenuti a mantenere il nipote. Infatti il papà universitario risultava essere proprietario di un immobile che potrebbe benissimo alienare, e può usufruire altresì degli aiuti dei propri familiari dotati, peraltro, di buona posizione economica.Il procedimento monitorio da utilizzare è quello dell"art. 316-bis c.c.., in base al quale chiunque vi abbia interesse può chiedere che il presidente del tribunale, sentito il coniuge inadempiente e assunte sommarie informazioni ordini che una quota dei redditi dell"obbligato siano versati direttamente all"altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento l"istruzione e l"educazione per la prole.Il presidente del tribunale deve accertare l"inadempimento anche solo sommariamente. Legittimato a proporre l"istanza è chiunque vi ha interesse e quindi, il coniuge, il genitore naturale, la comunità presso cui il minore sia ricoverato, le persone cui sia temporaneamente affidato, lo stesso figlio maggiorenne, nonché l"avo che contribuisca al mantenimento: son così legittimati anche i nonni affidatari nei confronti della prole minorenne (Trib. min. Bari 9.06.2010 in Banca dati De Jure). Legittimato passivo è il coniuge o l"avo inadempiente (Trib. Taranto 4.02.2005, F.it. 05, I, 1599). Il rimedio di cui all"articolo 148 c.c.può essere legittimamente esperito anche laddove si lamenti la mera insufficienza delle somme corrisposte, posto che la disposizione normativa non contempla la necessità della ricorrenza di un inadempimento integrale (Trib. Trieste 21.03.2005, Fam.,  Pers. e Succ. 05, 323). Oggetto dell"ordine giudiziale di pagamento sono non solo i redditi di lavoro o di capitale ma anche quelli derivanti da trattamenti di quiescenza, rendite di vario tipo, canoni periodici-quali, ad esempio, il corrispettivo di locazioni- anche se dovuti una tantum. Per quel che concerne l"entità di pignoramento di salari o stipendi, si ritiene che sia rimesso apprezzamento del giudice. In relazione al regime delle eccezioni, potranno essere opposte tutte le eccezioni fondate sul rapporto di provvista, fra obbligato principale e terzo debitore, e quelle connesse al rapporto di valuta, tra beneficiario e obbligato principale, relativamente all"esistenza e all"ammontare del credito. L"istanza per ottenere il pagamento si propone al presidente del tribunale ordinario. La competenza per territorio compete al giudice del luogo in cui l"inadempiente ha la residenza, la dimora o il domicilio. Non sussiste, invece, alcuna competenza del tribunale dei minori. La forma dell"istanza è un ricorso a seguito del quale il giudice sente l"inadempiente, assume sommarie informazioni: non risulta, invece, necessaria la partecipazione del terzo debitore. All"esito del procedimento il presidente emette un decreto, contenente l"ordine di pagamento, che deve essere notificato al debitore e al beneficiario. Avverso questo decreto è possibile proporre opposizione secondo le norme che disciplinano l"opposizione al decreto ingiuntivo. Ulteriore sanzione del mancato mantenimento può essere la decadenza dalla potestà parentale.




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