-  Michela del Vecchio  -  06/04/2016

Legittimazione passiva della Prefettura – GdP di Taranto sent. 1089/16 – Michela Del Vecchio

Nel giudizio di opposizione ad una cartella di pagamento di sanzione amministrativa emessa dalla Prefettura quest'ultima è onerata a costituirsi personalmente e non a mezzo dell'Avvocatura dello Stato.

 In un processo di opposizione ad una cartella esattoriale emessa per mancato pagamento di una sanzione amministrativa relativa all'infrazione ad una norma del Codice della Strada, la Prefettura si costituiva a mezzo del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Nel corso del giudizio l'Ente, a mezzo sempre dell'indicata difesa, ammetteva l'errore commesso nell'emissione della sanzione amministrativa ravvedendosi dello stesso e correggendolo. Proseguendo il contenzioso sul risarcimento del danno il Giudice tarantino ha avuto occasione di approfondire il tema della legittimazione passiva della pubblica amministrazione in processi che non presentano un elevato grado di difficoltà tecnico processuale.

E' noto che il T.U. 1611/33 prevede che l'Avvocatura dello Stato, con le modalità previste dal R.D. 1612/33, oltre all'attività consultiva, svolge attività di rappresentanza, patrocinio ed assistenza in giudizio. Lo stesso art. 25 c.p.c., rubricato "Foro della pubblica amministrazione" detta il principio di ordine generale secondo cui nelle cause in cui è parte un'amministrazione dello Stato, è competente il Giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

Ebbene, come evidenziato nella sentenza che si allega, non necessariamente ogniqualvolta è coinvolta un'amministrazione dello Stato trova applicazione il T.U. 1611/33 e, precisamente, l'art. 11 che impone la notifica degli atti introduttivi di un giudizio interessante la pubblica amministrazione all'Avvocatura dello Stato (nella specie, la Prefettura) dovendo correlarsi tali disposizioni con le norme regolanti le singole fattispecie e, soprattutto, valutare la complessità della vicenda ed i motivi di economia processuale che potrebbero legittimare la costituzione della parte personalmente.

Osserva in particolare il Giudice di Pace di Taranto che il quinto comma dell'art. 7 del D.Lg.vo 150/11, in materia di opposizione ai verbali di accertamento di violazione del codice della strada, attribuisce la legittimazione passiva direttamente al Prefetto quando la violazione al Codice della Strada è accertata da funzionari, ufficiali o agenti dello Stato. Tale norma, letta nel combinato disposto, del successivo comma ottavo (legittimante l'amministrazione resistente ad avvalersi di propri funzionari per stare in giudizio personalmente) impone di ritenere nelle controversie quali quelle indicate la legittimazione passiva della Prefettura.

L'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, continua il Giudice, può ritenersi legittima soltanto nelle ipotesi di complessità giuridico – processuale della controversia.

Il non aver adoperato la dovuta diligenza emettendo un provvedimento errato ed il non aver provveduto con solerzia a rimuovere l'errore costringendo il cittadino a rivolgersi all'autorità giudiziaria per la tutela del proprio diritto impone una statuizione di condanna della pubblica amministrazione non solo al pagamento delle spese processuali ma anche al risarcimento del danno




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