-  Mazzotta Valeria  -  04/02/2016

LE SPESE STRAORDINARIE NON VANNO CONCERTATE PRIMA - Cass. ord. 2127/2016 - V. MAZZOTTA

Separazione e divorzio

Non esiste l'obbligo del genitore di concordare le spese straordinarie con l'altro in via preventiva salvo che attengano a questioni di maggiore interesse per la prole

Se il rimborso è negato il Giudice valuta la rispondenza della spesa all'utilità per il figlio tenendo conto delle condizioni economiche dei genitori

 

 

Non esiste a carico del coniuge affidatario dei figli un obbligo di concertazione preventiva con l''altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli"

La Corte di Cassazione ribadisce un principio già affermato in alcuni suoi precedenti: salvo che la spesa straordinaria sia inerenti questioni fondamentali per il minore, il genitore è libero di scegliere se sostenerla o meno e di chiederne il rimborso all"latro, anche se non c"è stata una preventiva concertazione circa l"opportunità o meno di detta spesa.

Prosegue la Corte precisando che: non è configurabile comunque a carico del coniuge che vive con la prole, "un obbligo di concertazione preventiva con l''altro genitore, in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, che, se non adempiuto, comporta la perdita del diritto al rimborso".
E se l"altro genitore rifiuta di rimborsare la spesa sostenendo che non era stata concertata ? In tal caso, il Giudice deve verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori. In tal senso Piazza Cavour si era recentemente espressa anche con la sentenza n.16175/2016.




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