Art. 1.
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio
nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di
indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione
dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo
continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con
salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche,
produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e
con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per
coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno
delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte
salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2
dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può
essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e
deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto
pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di
necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di
esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse
contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
(segue)