Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato da S.E.N. S.P.A, l’utente chiedeva al Tribunale di respingere le richieste della società elettrica dopo aver accertato la non debenza delle somme richieste di Euro 7.861.63 data l’inesistenza dei consumi e l’assenza del rapporto sostanziale sottostante la unilaterale (ed illegittima) fattura. Alla luce dei consumi storici di energia documentati dall’utente, il giudice disponeva la ctu che accertava che, i conguagli riportati nella fattura oggetto dell’ingiunzione non erano basati sui consumi reali ma sulla base di consumi stimati. Il ctu, inoltre, rilevava che non avendo a disposizione i dati reali delle letture del misuratore di energia elettrica non era possibile conoscere con esattezza i consumi e quindi i rapporti dare/avere fra le parti, ma era possibile tuttavia avere una stima dei consumi medi giornalieri e quindi una stima dei rapporti dare/avere fra le parti. In base a queste stime risulta che l’importo da pagare per il conguaglio riportato nella fattura oggetto di ingiunzione non è di 8.096,46 € ma bensì 472 €. Ebbene, su queste basi, il giudice CAPILLI GIOVANNA , con Sentenza n. 12981/2020 pubbl. il 25/09/2020 del 28/09/2020 revocava il decreto ingiuntivo e condannava la società elettrica al pagamento delle spese legali.