-  Valeria Cianciolo  -  05/11/2016

Lascolto del minore vittima di abuso sessuale – Valeria Cianciolo

 Nota a Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 13 luglio – 13 ottobre 2016, n. 43245

1. Il fatto

2. Il Tribunale per i minorenni e il coordinamento con il processo penale

3. Il problema dell"ascolto del minore

4. Il falso ricordo

5. Le modalità di ascolto. Il colloquio

6. Guida metodologica per l'assessment di minori coinvolti in presunti abusi sessuali

 

1. Il fatto

"In materia di reati sessuali su minori in tenera età, il diniego, da parte del magistrato procedente, di disporre una perizia finalizzata a valutare l'adesione della narrazione alla realtà, non è legittimo, «in dipendenza di eventuali elaborazioni fantasiose proprie dell'età o della struttura personologica del minore".

Questo quello che hanno affermato gli Ermellini della III Sezione Penale con la sentenza del 13 ottobre 2016 n. 43245.

Secondo gli Ermellini, la Corte d'Appello avrebbe disatteso gli arresti della giurisprudenza di legittimità che, in tema di valutazione della testimonianza di un minore, impongono un giudizio onnicomprensivo nella valutazione della credibilità, giudizio del tutto pretermesso dai giudici milanesi che non avrebbero considerato la peculiare situazione famigliare e il rapporto dei minori con la madre. L'affermata circostanza poi, che i fatti erano avvenuti quando i minori erano in tenera età, lungi dal configurare un elemento di prova dell'attendibilità, avrebbe dovuto imporre un maggior rigore, da parte dei giudici di appello, nella valutazione dell'attendibilità di costoro secondo cui il racconto dei minori non può essere frutto d'inattendibilità intrinseca, non risultando elementi, che consentano di affermare la loro inclinazione al mendacio od alla manipolazione degli eventi.

Il Collegio ha, quindi, ricordato il principio per cui, in materia di reati sessuali su minori in tenera età, il diniego, da parte del magistrato procedente, di disporre una perizia finalizzata a valutare l'adesione della narrazione alla realtà, non è legittimo, «in dipendenza di eventuali elaborazioni fantasiose proprie dell'età o della struttura personologica del minore». La giovinezza della persona offesa, infatti, può rendere complicata la ricostruzione delle circostanze e dei fatti che è necessaria per una testimonianza.

Ma come trattare e gestire un minore soggetto di un abuso sessuale?

La sentenza è l"occasione per fare alcune riflessioni a margine del nostro processo penale minorile.

 

2. Il Tribunale per i minorenni e il coordinamento con il processo penale

Nel corso dell"istruttoria può emergere la necessità di effettuare una perizia psicologica. Analoga esigenza può sorgere nel procedimento penale. Si pone quindi, il problema del coordinamento tra le varie iniziative istruttorie, con i connessi rischi di sovrapposizione se non di responsi peritali di segni diverso. In linea di massima, si può dire che va riservata al procedimento penale, la perizia sulla capacità di testimoniare del bambino e sulla compatibilità tra eventuali indicatori di disagio sul piano psicoaffettivo e l"ipotesi che egli sia stato vittima di un abuso.

Il Tribunale per i Minorenni può invece, disporre una perizia  sulla condizione psico -evolutiva del minore, sulla personalità dei genitori e sulla qualità delle relazioni intra – familiari, al fine di assumere le più opportune decisioni in merito all"affidamento.

Spesso viene posto un quesito in ordine alla ricuperabilità delle funzioni genitoriali, anche all"esito di un possibile trattamento psicoterapeutico dei genitori. Non si può escludere che proprio nel corso di un approfondimento di questo tipo, possano emergere verbalizzazioni del minore o altri elementi indicativi di un possibile abuso sessuale, con conseguente obbligo di denuncia.

Va ricordata la norma dell"art. 236 c.p.p., che consente l"acquisizione nel procedimento penale della perizia disposta dal Tribunale per i minorenni, intesa come atto utile a valutare la personalità della persona offesa.

E" poi fondamentale che lo scambio di informazioni tra il Tribunale per i Minorenni e i magistrati che si occupano del processo penale prosegua anche nel tempo, affinchè il giudice minorile, informato delle decisioni significative che possono intervenire in sede penale, si trovi in condizione di emettere eventuali provvedimenti conseguenti in tema di collocazione del minore.

E" indispensabile, in altre parole, che i pubblico ministero e giudici penali trasmettano, senza eccezioni, al Tribunale per i minorenni copia dei provvedimenti significativi in materia di libertà personale dell"abusante/indagato/imputato e delle sentenze che chiudono ogni fase processuale. Solo in questo modo potrà essere verificato nel tempo, il reale contesto di vita della vittima e potranno cogliersi eventuali nuove esigenze di protezione.

Nella prassi purtroppo, così non è.

L"omissione di questa cautela ha purtroppo, contribuito al verificarsi di gravi fatti di cronaca.

Vi è poi un altro problema: quello della frequente, inaccettabile, lentezza dei tempi di celebrazione dei procedimenti penali nei quali sono coinvolti, come persone offese, i minori. Problema noto.

Ma è questo uno degli aspetti critici che maggiormente possono danneggiare, a causa del coinvolgimento nel processo, l"equilibrio del minore, talvolta faticosamente ritrovato attraverso la sistemazione in un contesto familiare più adeguato.

La questione può diventare persino drammatica nei casi in cui non venga effettuato l"incidente probatorio e, pertanto, talora a distanza di anni, il minore deve tornare a confrontarsi con fatti dolorosi o, peggio, direttamente con la persona accusata, quando un buon percorso di recupero aveva rimarginato o attenuato certe ferite.

Nella speranza che una riforma legislativa stabilisca un principio di priorità (con una norma analoga a quella prevista dall"art. 132 delle disp. att. cod. proc. pen., in base alla quale vanno fissate con precedenza le udienze dei procedimenti con imputati detenuti), per una sollecita trattazione dei processi penali aventi per oggetto l"abuso sui minori (non solo intra-familiare), è auspicabile, in attuazione dei principi di una recente Raccomandazione del Consiglio d"Europa di Strasburgo, una maggior sensibilità da parte dei Presidenti dei Tribunali e delle Corti, i quali potrebbero diramare direttive sui criteri di fissazione di questi procedimenti.

 3. Il problema dell"ascolto del minore

E" ormai frequente il problema dei rapporti tra le scienze psicologiche e il diritto o meglio degli ambiti di competenza che spettano allo psicologo psichiatra, neuropsichiatra infantile allorquando si tratta di rispondere ad un quesito posto da un magistrato .

La C.T.U. civile e la perizia penale erano in passato dirette alla ricerca e alla diagnosi di malattie mentali che comportassero l'incapacità genitoriale o l"imputabilità o ridotta imputabilità.

Oggi abbiamo anche e soprattutto, quesiti e C.T.U. civili che si interessano a processi intra soggettivi e relazionali da un punto di vista psicologico.

Secondo i principi generali che regolano il ruolo degli apporti scientifici nei processi se i criteri e le metodologie  sono considerati consolidati, il giudice si limita a verificarne la corretta applicazione. In caso contrario, il giudice deve valutare la scientificità di una data indagine come premessa del ragionamento probatorio.

Il tema è controverso: bisogna ascoltare il minore o solo l"adulto a cui sono stati confidati gli abusi? Fra i due valori costituzionali in gioco (integrità psico-fisica del minore e accertamento dei reati) come operare il bilanciamento?

Dal sistema codicistico emerge una scelta netta del legislatore per il secondo valore: non è rinvenibile nessuna norma del codice che "vieti" in assoluto tale testimonianza sul presupposto che si tratti di esperienza comunque nociva per lo sviluppo psichico del dichiarante; non esiste la prova vietata per legge, inammissibile perché vietata, come per esempio il documento anonimo o illegale.

Sebbene si riconosca che l"escussione possa essere "traumatizzante" — e dunque si circondi di una serie di cautele volte a contenerne i possibili effetti negativi — il favor per l"audizione della giovane vittima del reato, è palesata da una serie di previsioni normative: la speciale ipotesi di incidente probatorio (art. 392, comma 1 bis, c.p.p.), il parziale divieto di riassumere la prova in dibattimento se essa sia stata già pre-acquisita (art. 190 bis, c.p.p.), le modalità speciali di escussione del teste (artt. 398, comma 5 bis, e 498, commi 4, 4 bis, 4 ter, c.p.p.).

Il professionista che si accinge ad accettare un incarico come perito d'ufficio e consulente tecnico di parte in una situazione valutativa per presunti abusi collettivi su minori dovrebbe conoscere e incorporare nella propria pratica i dettami di seguenti documenti che indicano le cosiddette Best Practices e che possiamo ritenere pratiche raccomandabili e indispensabili:

  • la Carta di Noto
  • le Linee Guida in tema di abuso sui minori redatte dalla società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza
  • le linee guida deontologiche per lo psicologo forense
  • il protocollo di Venezia in tema di diagnosi forense di abusi sessuali collettivi elaborato nel settembre 2007
  • l'ascolto del minore testimone linee guida nazionali frutto della consensus conferenze sull'ascolto del minore e redatte nel 2010
  • la pubblicazione e l'ascolto dei minorenni in ambito giudiziario realizzata nel 2012  frutto della collaborazione tra consiglio superiore della magistratura e comitato Italiano per l'Unicef

Andrebbero inoltre, seguite le diverse Raccomandazioni che talvolta sono state o vengono elaborate dagli ordini degli psicologi a livello regionale rispetto all'esercizio della psicologia giuridica o le linee guida sul tema della valutazione del minore in sede giudiziaria.

Tutti questi documenti contengono raccomandazioni e procedure condivise da esperti appartenenti a diversi ambiti disciplinari elaborati proprio in risposta ad un numero sempre più crescente di denunce e di abuso sessuale e di abusi collettivi

 

4. Il falso ricordo

La Corte, inoltre, ha evidenziato come i bambini molto piccoli presentino modalità relazionali imitative ed adesive e possano, pertanto, subire il condizionamento di stimoli esterni.

Il perito dovrebbe conoscere in maniera approfondita dei processi mimnestici dei bambini e della loro suggestionabilità.

Nell'ambito degli studi sull'abuso sessuale e la memoria va citata la cosiddetta sindrome del falso ricordo così descritta da Kihlstrom nel 1996: "la sindrome del falso ricordo è una condizione per la quale l'identità e le relazioni interpersonali di un individuo sono incentrate sul ricordo di un'esperienza traumatica oggettivamente non verificatasi ma in cui l'individuo crede fermamente."[1]

E" da sottolineare che la sindrome in quanto tale non è caratterizzata da falsi ricordi. Noi tutti abbiamo ricordi abbastanza imprecisi. Piuttosto, la sindrome può essere diagnosticata quando il ricordo è così profondamente radicato da condizionare l'intera personalità e lo stile di vita del soggetto distruggendo a sua volta tutti gli altri.

La sindrome del falso ricordo è rischiosa perché il soggetto evita così costantemente di confrontarsi con qualsiasi esperienza che possa porre in dubbio il ricordo da non riuscire più ad affrontare i problemi reali della vita.

Se un terapista esercita pressione su un paziente o gli suggerisce puntualmente dei particolari nel momento in cui questi tarda a rispondere, allora il terapista può essere il responsabile della costruzione di un falso ricordo; infatti, il paziente, incalzato dalle domande, può sentirsi obbligato a completare il ricordo, arricchendolo così di particolari irreali

 

5. Le modalità di ascolto. Il colloquio

Il colloquio è il principale strumento operativo dello psicologo nei casi di presunto abuso sessuale.

L'esperto nominato dal P.M. incontra le presunte vittime ed effettua i primi colloqui.

Spesso purtroppo, l'unica sequenza rispettata è la trascrizione dei colloqui.

Preme ricordare, comunque, che i quesiti a cui l'esperto è tenuto a rispondere non riguardano l'accertamento della verità sotto il profilo giudiziario e processuale allo scopo di ricostruire il fatto -reato,  ma comprendono giudizi di ordine clinico.

Capita invece, che i colloqui, soprattutto i primi, quelli che sono i più importanti, vengano svolti dalla forza pubblica, talvolta, da esperti della P.G. con domande dirette, in presenza di molte persone ancor prima che ci sia un abbozzo di procedimento. Al minore vengono fatte domande e cosa ancora più inquietante, vengono riproposti schemi errati rinforzando nella presunta vittima le possibile false accuse. E" proprio in un  simile contesto che possono essere prodotti falsi ricordi infarciti da contaminazioni a più livelli confabulazioni più o meno lavorate e collusioni tra operatori [2].

Come chiarito nella Carta di Noto "la valutazione psicologica non può avere ad oggetto l'accertamento dei fatti per cui si procede che spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria esperto deve esprimere giudizi di natura psicologica avuto anche riguardo alla peculiarità della fase evolutiva del minore.[3] "

La possibilità che un minore possa riferire adeguatamente circa i fatti di cui è stato testimone è strettamente legata all'abilità dell'intervistatore nell'ottenere informazioni e nell'abilità del bambino nel ricordare e nel saper esprimere ciò che ricorda.

La carta di Noto III, le Linee Guida dello psicologo forense, le Linee Guida redatte dalla Società Italiana Di Neuropsichiatria Infantile e Nazionali, pur non essendo vincolanti legalmente, sono un valido punto di riferimento tecnico e scientifico per tutti professionisti e specialisti del settore che si occupano dell'esame del minore come testimone di presunti reati di abuso sessuale.

L'inosservanza delle raccomandazioni sopra richiamate, costituisce quindi, una grave carenza metodologica.

L'importanza di un testimone e la funzione che esso assolve sono elementi fondamentali che vanno salvaguardati e protetti sia al momento della denuncia sia durante la delicata ed importante fase dell'incidente probatorio: è in queste delicate fasi che il minore deve evitare di avere contatti con persone che possono in qualsiasi modo ed in qualsiasi momento inficiarne anche involontariamente il libero racconto.

Occorre pur sempre che la narrazione resa, consenta un ancoraggio ad una realtà fattuale nella cui evocazione non emergano stridenti contraddizioni [4].

Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i minori possono essere dichiarati attendibili se lasciati liberi di raccontare, ma diventano altamente malleabili in presenza di suggestioni indotte. I minori infatti, tendono a conformarsi alle aspettative dei loro interlocutori. Chi interroga deve tener presente la particolare vulnerabilità psichica dei minori durante le deposizioni testimoniali tanto che lo stesso codice di procedura penale vieta di porre domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte o domande suggestiva e cioè che possano suggerire le risposte.

Al fine di garantire la genuinità della testimonianza di minorenni possono essere adottate le misure suggerite nella Carta di Noto del 9 giugno 1996 recentemente aggiornata la quale, pur non avendo valore cogente, raccoglie le linee guida per l'indagine l'esame psicologico del minore.

Secondo la Carta di Noto non può essere considerata sufficiente la consulenza dello psicologo incaricato dell'analisi delle dichiarazioni del minore quando tale consulenza non abbia rispettato quelli che notoriamente sono i criteri di audizione dei minori abusati; i criteri che si risolvono in validi suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso [5].

 

 6. Guida metodologica per l'assessment di minori coinvolti in presunti abusi sessuali [6]

A) Pianificazione dell"intervista

1. Pianificazione dell"intervista

2. coordinamento temporale delle interviste dei diversi minori coinvolti

3.chi svolge l'intervista

4.dove si svolge l'intervista e chi è presente

5.materiali utilizzati durante l'intervista

6. durata dell'intervista

7. chiusura dell'intervista

  • cosa comunicare ai genitori
  • pianificazione dell'intervento successivo sul minore sulla famiglia

 

B) Principi generali dell'indagine psicologica e psicosociale

1.Video registrazione di ogni intervento sul minore

2. stabilire la relazione con il minore

3. esame delle sue capacità cognitive, linguistiche

  • acquisizione dai genitori di accadimenti di vita quotidiana del minore non correlati al presunto abuso ma temporalmente continui hai fatto in oggetto di indagine al fine di esaminare la memoria del minore
  • esame della capacità da parte del minore di discriminare il vero del verosimile e di riconoscere l'assurdo
  • esame della capacità di ricordi autobiografici a distanza di tempo e misurati su eventi di complessità analoga ai fatti oggetto di indagine
  • valutazione del livello di suggestionabilità del minore esame del livello di sviluppo linguistico del minore valutazione della percezione del tempo

 

4. valutazione del contesto familiare sociale in cui si è sviluppato il racconto relativo ai presunti fatti oggetto di indagine

5. analisi dei possibili elementi di contatto tra i minori

6.  analisi dei possibili elementi di contatto tra gli adulti

7. ricerca degli eventuali contesti comuni in cui potrebbe essere stato possibile il contagio

8. valutazione degli stili di comunicazione tra il minore e i genitori e o gli adulti di riferimento allo scopo di cogliere l'influenza che suddetto stile comunicazionale avuto nell'attribuzione di significato semantico emotivo all'interno della narrazione

 

C) Raccolta delle dichiarazioni dei minori

1. Richiesta del racconto libero

  • richiesta della narrazione secondo una sequenza cronologica naturale degli eventi
  • richiesta della narrazione secondo una sequenza alterata degli eventi

2. domande investigative aperte specifiche chiuse suggestiva ma mai fuorvianti anche su fatti rilevanti al fine di valutare la suggestionabilità specifica del minore

3) contenuto delle domande scelta dei temi da approfondire tra cui ineludibili sono

  • le analisi relative al tipo di relazione tra i minori coinvolti
  • le relazioni tra i minori e gli adulti coinvolti

 

D) Congedo del bambino

  • dare la possibilità al minore di porre delle domande alle quali rispondere
  • tornare ad un livello di comunicazione neutra chiusura dell'intervista

 

E) riassunto degli elementi emersi

  • riassumere gli elementi più importanti emersi
  • suggerire eventuali percorsi di sostegno psicologico di accompagnamento processuale sia sul minore che sulla famiglia

 



[1] Lingiardi V., La personalità e i suoi disturbi, Il Saggiatore, Milano, 2001

[2] Dettore, Fuligni, L'abuso sessuale sui minori valutazione e terapia della vittima e dei responsabili, McGraw Hill, Milano, 2008

[3] Sinpia, Linee guida in tema di abuso sui minori, Erickson, Trento, 2007

[4] Cassazione Penale, Sezione III,  4 ottobre 2007 n. 42.984

 

[5] Cassazione Penale, Sezione III, 10 aprile 2008 n. 20.568

[6] Fonte protocollo di Venezia in tema di diagnosi forense di abusi sessuali collettivi

 




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