-  Caruso Simona  -  31/08/2015

L'ABUSO DEL DIRITTO FA INGRESSO NELLA NORMATIVA TRIBUTARIA - D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128- Simona CARUSO

abuso del diritto

vantaggi fiscali indebiti

elusione

Dal 2 Settembre sono in vigore le nuove norme introdotte dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.190 del 18 agosto 2015, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, cosiddetta "delega fiscale".

Il provvedimento, quantomeno nei suoi scopi programmatici, è volto a favorire la certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente in materia di abuso del diritto ed elusione fiscale, raddoppio dei termini per l'accertamento e tax compliance.

In particolare, l'articolo 1 introduce nello Statuto dei Diritti del contribuente l'articolo 10 bis volto a regolamentare per la prima volta la fattispecie dell'abuso del diritto che, come noto, fino ad ora era stata unicamente di creazione giurisprudenziale, non senza problematiche e difficoltà interpretative.

La disposizione sancisce che: "configurano abuso del diritto una o piu' operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni".

Nel nuovo contesto, per operazioni economiche prive di rilevanza economica devono intendersi i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.

In particolare, sono indici di mancanza di sostanza economica, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato.

La norma mira altresì a definire l'ondivaga espressione di "vantaggi fiscali indebiti" considerando come tali i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.

Il legislatore riconosce comunque la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.

Nonostante gli sforzi definitori, considerata la vaghezza dei concetti espressi, l'operatore economico, al fine di fugare eventuali dubbi sulla legittimità dell'operazione che intende effettuare o che ha già realizzato può attivare uno speciale forma di interpello.

La previsione impone inoltre all'amministrazione finanziaria, a pena di nullità dell'atto impositivo, che questo sia preceduto dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto.

Occorre altresì evidenziare che il legislatore esclude espressamente la rilevanza penale delle condotte riconducibili al nuovo articolo 10 bis.

Infine, con la previsione in esame viene espressamente abrogato l'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 in tema di elusione, la cui fattispecie rimane assorbita in quella dell'abuso del diritto.

Il nuovo articolo 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente avrà efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto (e quindi dall'1 ottobre 2015) e si applicherà anche alle operazioni poste in essere in data anteriore per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo.




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