-  Menin Alessandro  -  17/05/2017

La rete non basta. Il gestore autostradale deve provare il caso fortuito – Cass. Civ. n. 11785/2017 – Alessandro Menin

responsabilità civile ex art. 2051 cc - risarcimento danni - sinistro - autostrada - caso fortuito - animale selvatico 

 

Ai sensi dell'art. 2051 c.c. spetta all'automobilista dimostrare il nesso causale tra cosa in custodia ed evento lesivo, e cioè che il danno è conseguenza della inattesa e imprevista presenza sulla carreggiata di un animale selvatico con cui non aveva potuto evitare la collisione; mentre incombe sulla società di gestione autostradale dare la prova del fortuito, in sostanza deducendo che la presenza del capriolo sulla carreggiata era stata determinata da un fatto imprevedibile e inevitabile, quale, ad es., la rottura della recinzione, che non era stato possibile riparare tempestivamente, ad opera di vandali, oppure l'inopinato abbandono dell'animale sulla sede autostradale ad opera di terze persone.

 

La sentenza della Suprema Corte conferma l'indirizzo espresso più volte secondo il quale il gestore dell'autostrada è responsabile ai sensi dell'art. 2051 cc per i fatti che accadono agli utenti, poiché in capo ad esso è riconoscibile il potere di custodia della cosa, che si estende anche alle sue pertinenze.

Infatti, come ricordano gli Ermellini, la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità.

Il caso dell'animale selvatico che salta la rete di recinzione è però è affascinante, in quanto, in realtà, il bene oggetto di custodia è integro: la rete che racchiude l'autostrada è bene tenuta ed in perfette condizioni, pertanto il custode, viene da pensare, ha manutenuto la cosa in modo corretto, è stato diligente e, quindi, non gli si può imputare alcuna responsabilità.

In realtà, la integrità della recinzione è essa stessa la prova della inadempienza: infatti se quella risulta inalterata, ma l'animale selvatico (nel caso di specie un capriolo) si trova all'interno della sede autostradale, è evidente che la protezione approntata dal gestore è insufficiente. In questo sta la sua negligenza.

Così i Giudici del Palazzaccio: "In funzione dell'interruzione del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia, il giudice del merito non poteva invece valorizzare la circostanza relativa all'integrità della recinzione nel tratto autostradale interessato dall'incidente, sia perchè tale circostanza, nel caso concreto, non aveva impedito alla cosa di esplicare comunque la propria potenzialità dannosa, sia perchè essa, lungi dal costituire caso fortuito, confermava piuttosto che il danno non era stato determinato da un fattore esterno imprevedibile ed inevitabile idoneo a vincere la presunzione di responsabilità del custode, ma era stato piuttosto la conseguenza dell'inefficace esercizio, da parte sua, dei poteri di sorveglianza della cosa."

Diverse le ipotesi, citate anche nella sentenza a mo' di esempi, della rottura della rete da parte di vandali o l'abbandono di un animale all'interno della banchina autostradale che, in determinazione occasioni, possono portare ad una esclusione della responsabilità dell'ente gestore.

E' bene ricordare, infine, come alcune decisioni di merito e di legittimità (non molte in realtà) abbiano riconosciuto anche la responsabilità contrattuale dell'ente gestore, sul presupposto dell'intervenuta conclusione di un contratto di utilizzo del servizio a fronte del pagamento del pedaggio (si segnalano: Trib. Milano, Sez. X, 20 gennaio 2012; Giud. Pace Salerno 2 febbraio 2010; Cass. Civ., sez. III, 24 aprile 2008, n. 10689; Cass. Civ. 13 gennaio 2003, n. 298).

Si segnalano, per concludere, in questa rivista, sullo stesso tema, i puntuali ed interessanti interventi di Alfonso Fabbricatore (Pneumatico sulla carreggiata: chi risponde del danno?) e di Elisa Bucci (Sinistro in autostrada: art. 2051 c.c.)




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