-  Naso Massimiliano  -  15/03/2012

LA RESPONSABILITA' DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA: IL NESSO CAUSALE - Trib. Milano 519/12 - Massimiliano NASO

Il Tribunale di Milano, nella persona del Giudice, dott.ssa Caterina Apostoliti, ha pronunciato la sentenza n. 519/12, a seguito di una citazione in giudizio di un"azienda ospedaliera milanese ove veniva manifestata una presunta negligente prestazione sanitaria della struttura medesima in esecuzione di un intervento chirurgico cui era succeduta la morte del paziente. Si costituiva in giudizio l"Azienda Ospedaliera che contestava le domande attoree allegando che in realtà l"intervento chirurgico effettuato era stato svolto correttamente.

Il Giudice di Milano riteneva, quindi, di rigettare la domanda attorea all"esito anche dell"esperita C.T.U., ben motivata, in cui si accertava che vi fosse stato un preciso inquadramento diagnostico con programmazione di terapia chirurgica indicata, oltre che un"esecuzione dell"intervento svolta in maniera corretta. Nella Consulenza tecnica d"ufficio veniva anche evidenziato come le cause della morte del paziente non fossero riconducibili – in termini di nesso causale – alla condotta dei medici. Anche in relazione a tutta l"attività preoperatoria ed alle decisioni connesse all"anestesia non venivano evidenziati, da parte dei consulenti tecnici d"ufficio nominati, comportamenti negligenti, imperiti od imprudenti.

Questa sentenza solleva in maniera precisa anche la nota questione dell"accertamento del nesso causale in sede penale rispetto all"accertamento dello stesso in sede civilistica. Come noto – infatti – dopo la sentenza "Franzese" del 2002, pronunciata dalle Sezioni Unite penali, l"orientamento in questa sede prevede che per potersi dire che una condotta, in termini di rapporto di causalità, possa avere determinato un certo evento, siano necessarie delle valutazioni che rispettino dei criteri molto rigidi ove si possa dire che "con alto o elevato grado di credibilità razionale" quella condotta abbia effettivamente determinato quel tipo di evento, con un criterio essenzialmente prossimo al 100%.

In sede civilistica – invece – essendo quest"ultima differente in termini anche di prova, è sufficiente siano rispettati i criteri, in termini di accertamento del nesso causale, del "più probabile che non". Essenzialmente, secondo gli orientamenti della Cassazione civile, è sufficiente per potersi dire che una condotta abbia causato un evento che siano state rispettate delle percentuali di accertamento – in termini probabilistici – di almeno il 51% di probabilità. Il Tribunale di Milano – in questa sentenza – ben sottolinea i sopraesposti criteri e decide – in ogni caso – per il rigetto della domanda attorea in quanto, evidentemente, l"accertamento del nesso causale non rispetta nemmeno i più blandi criteri civilistici.

La responsabilità medica è sicuramente un ambito della responsabilità civile che richiede un elevato grado di specializzazione di chi se ne occupa, perché, come è stato più volte sottolineato in dottrina, questo ambito costituisce un vero e proprio "sottosistema della responsabilità civile" (De Matteis) che richiede – conseguentemente – una elevata preparazione specifica su questa materia che in alcuni casi, addirittura, prevede che l"accertamento del nesso causale in ambito di responsabilità medica possa anche essere "presunto". Per questa ragione risulta particolarmente difficile l"applicabilità della mediazione ex D. Lgs. 28/2010, proprio perché le regole di diritto sono uniche e non di facile comprensione.




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