-  Mazzon Riccardo  -  27/11/2012

LA RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE: AMBITO D'APPLICAZIONE E DISCIPLINA - Riccardo MAZZON

Il decreto legislativo 206/2005 - attraverso regole che, esplicitamente non escludono né limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi – si confronti, in argomento, la recente pronuncia della Corte di Cassazione secondo cui nelle cosiddette vendite "a catena", spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica:

"ne consegue che incorre nella violazione di un principio informatore in tema di responsabilità civile il g.d.p. che - nel giudizio di equità promosso per il risarcimento del danno da pubblicità ingannevole relativo ad una marca di sigarette - riconosca il produttore responsabile sia a titolo extracontrattuale che a titolo contrattuale" (Cass. civ., sez. III, 17 dicembre 2009, n. 26514, GCM, 2009, 12, 1703; GC, 2010, 5, 1128 – conforme, nel senso che il d.P.R. n. 224 del 1988, pur volendo fornire una disciplina di maggior favore per il consumatore danneggiato, tuttavia non esclude nè limita i diritti a questo attribuiti da altre leggi e rimane, perciò, nelle facoltà attoree quella di appuntare la propria azione sulla violazione della regola base del sistema di responsabilità civile predisposta dal codice e quindi di indirizzare le proprie pretese risarcitorie verso il venditore piuttosto che verso il produttore: Trib. Venezia 14 febbraio 2005, DResp, 2005, 1125) -,

ma non sono applicabili ai danni cagionati dagli incidenti nucleari, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni, né ai prodotti messi in circolazione prima del 30 luglio 1988 (in applicazione del succitato principio, ad esempio, la Suprema Corte ha ritenuto non esaminabile la questione di nullità di una clausola di un contratto stipulato con l'Enel, che prevedeva la limitazione della responsabilità di quest'ultima per i danni subiti da un utente, derivati dall'interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica):  

"la disciplina dettata dal d.P.R. 24 maggio 1988 n. 244, in materia di responsabilità del produttore per prodotti difettosi è priva di efficacia retroattiva, e pertanto non è applicabile ai fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore" (Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19134, GCM, 2004, 9 – conforme - Cass. civ., sez. I, 10 settembre 2002, n. 13158, Contr, 2003, 148; GCM, 2002, 1654; DeG, 2002, 36, 73) -,

dispone che il produttore sia responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto, dove per "prodotto", a tal fine, è normativamente da considerarsi ogni bene mobile - compresa l'elettricità - anche se incorporato in altro bene mobile o immobile: 

"l'art. 7, lett. c) della direttiva n. 85/374 deve essere interpretato nel senso che l'esenzione dalla responsabilità per insussistenza di un'attività a scopo economico o di un'attività professionale non si applica al caso di un prodotto difettoso fabbricato ed usato nell'ambito di una prestazione medica concreta interamente finanziata con fondi pubblici e per la quale il paziente non deve versare alcun corrispettivo" (C. giust. CE, sez. V, 10 maggio 2001, n. 203, RCP, 2001, 837).

 

 




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