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Ci riferiamo con queste parole alle funzioni che l'istituto della responsabilità civile mostra di assolvere innovativamente - da sempre possiamo dire - quale filtro o sentinella dell'ordinamento.
Una sorta di laboratorio occasionale, spesso di emergenza, in cui vengono periodicamente distillate dai tribunali (dinanzi a certi fatti dannosi, più o meno inediti, qualificabili in termini di illecito) alcune prime risposte tecniche, alcune faglie iniziali di giuridificazione.
Risposte limitate, certamente; chiuse all'orizzonte risarcitorio, ferme all'offerta di una somma di danaro, quando il conflitto ha già causato qualche perdita.
Sanzioni pronunciate a botta calda, qua e là scompostamente magari. In ogni caso materiali originali, sconosciuti alla nomenclatura ufficiale dell'ordinamento - verdetti cui le riviste di giurisprudenza daranno presto risonanza, talvolta con reazioni vibranti (di compiacimento o di scandalo) fra chi si impegna a commentarli.
Di qui, nel lavorio di altri studiosi, le integrazioni disciplinari successive, le varie colmature architettoniche, attraverso i filamenti più o meno prossimi che l'intero diritto può fornire (legislazione e giurisprudenza soprattutto); con il saldarsi progressivo di statuti più ampi, in merito alle situazioni che sono venute affiorando.
Statuti espliciti man mano - a seconda delle ipotesi - intorno al momento petitorio, possessorio, successorio, inibitorio, pubblicitario, poi a quello recuperatorio, assicurativo, processuale, e così avanti: le ricadute medico-legali, quelle forensi, i registri amministrativi, tributari, penali, internazionalistici.
Talvolta, si può aggiungere, con effetti di ritorno nella direzione degli stessi assetti aquiliani - con la ricomparsa di figure ormai adulte, lungo un gioco di chiusura del cerchio: sino a nuove partenze verso ulteriori circuiti di rifinitura, concettuale e operativa, fuori e dentro il territorio della responsabilità.
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