-  Redazione P&D  -  18/09/2015

LA NUOVA PROCEDURA DI A.D.R. PER I CONSUMATORI (D.LG. N. 130/15, ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA 2013/11) - Roberto MASONI

- La nuova procedura di a.d.r. per i consumatori (d.lg. n. 130/15, attuativo della direttiva 2013/11)

In tempi assai recenti il panorama degli strumenti di a.d.r. (alternative dispute resolution) è venuto ulteriormente ad arricchirsi, dopo lunghi anni di stasi e di completo disinteresse da parte del legislatore nazionale.

Fornendo attuazione alla direttiva europea 2013/11 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, il Governo ha approvato il d.lg. 6 agosto 2015, n. 130 (G.U. 19 agosto 2015). Con esso è stato aggiunto un nuovo titolo (II bis) (contenente gli artt. 141- 141 decies) al codice di consumo (d.lg. 6 settembre 2005, n. 206), significativamente titolato alla "risoluzione extragiudiziale delle controversie".

Il nuovo strumento di a.d.r., in vigore dal 4 settembre 2015, ha un oggetto circoscritto alla "risoluzione delle controversie (nazionali transfrontaliere)" di consumo, che sono quelle insorte "tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell'Unione europea" (art. 141, comma 4, d.lg. n. 206 cit., come innovato dal d.lg. n. 130/15).

L'intervento stragiudiziale è pure circoscritto da un punto di vista soggettivo, essendo limitato alle liti insorte tra consumatori e professionisti, come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. a e c, del decreto.

La procedura compositiva in parola, come ha cura di precisare l'art. 141, comma 4, del decreto, si esplica su base "volontaria" e consente alle parti di ritirarsi nel corso del procedimento.

L'organismo preposto all'espletamento del procedimento è definito "organismo di a.d.r.", ovverosia quello individuato in "qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua denominazione, istituito su base permanente, che offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura di a.d.r. ed è iscritto nell'elenco di cui all'art. 141 decies" (art. 141, comma 1, lett. h).

Ad espletare il procedimento conciliativo (come ha cura di precisare l'art. 141, comma 4), può essere chiamato anche l'organismo di mediazione per la trattazione degli affari di consumo (sempre che si sia iscritto nella sezione speciale di cui all'art. 16, commi 2 e 4, d.lg. n. 28/10), come pure gli altri organismi iscritti presso elenchi tenuti e vigilati dalle autorità di cui al comma 1, lett. i), ossia, le autorità indicate nell'art. 141 octies.

In ogni caso, il consumatore non può essere privato del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale in concreto esperita (art. 141, comma 10).

La procedura di composizione extragiudiziale della controversia può rivestire natura facilitativa o aggiudicativa ("l'organismo a.d.r. propone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole": art. 141, comma 4).

Nella procedura di a.d.r. è previsto che l'organismo possa "adottare una decisione" (art. 141, comma 4), come avviene nei settori di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas, ed il sistema idrico, della Banca d'Italia, della Commissione Nazionale delle Società e la Borsa e dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (comma 7), ovvero, "risolva la controversia". In tal caso, l'autorità deve indicare la modalità tramite cui viene risolta la vertenza, ovvero, "in base a disposizioni giuridiche, considerazioni di equità, condici di condotta o altri tipi di regole" (art. 141, quater, comma 1, lett. i). Nei procedimenti di risoluzione della lite, si precisa che gli organismi di a.d.r. "garantiscono che le parti abbiano la possibilità di ritirarsi dalla procedura in qualsiasi momento" (art. 141 quater, comma 3, lett. a) e dispongano di un periodo riflessione ragionevole (lett. d).

Sono considerate procedure di a.d.r. anche le procedure di conciliazione paritetiche alle condizioni fissate dall'art. 141 ter (art. 141, comma 5).

Le procedure di composizione extragiudiziale della controversia avanti all'organismo preposto devono essere "gratuite e disponibili a costi minimi", "facilmente accessibili on line e off line per entrambe le parti", ammettendo la partecipazione delle parti "senza obbligo di assistenza legale". Le stesse procedure devono concludersi entro breve tempo ("novanta giorni dal ricevimento del fascicolo completo della domanda, salva possibilità di proroga per altri 90 giorni, in caso di controversia particolarmente complessa (art. 141 quater, 3 comma).

Nell'ambito di queste procedure le parti devono avere la possibilità di esprimere la loro opinione e di ottenere dall'organismo le argomentazioni, le prove, i documenti ed i fatti presentati dall'altra parte. Pure compete il diritto di ricevere notifica dell'esito del procedimento "per iscritto o su supporto durevole" e pure quello di conoscere i motivi sui quali l'esito del procedimento è fondato  (art. 141 quater, comma 3).

Si precisa ancora che, con riguardo agli organismi a.d.r. deputati a gestire le controversie, viene istituito apposito elenco conservato presso ciascuna autorità competente (elenco istituito mediante apposito decreto ministeriale). L'art. 141 octies precisa che sono designate "autorità competenti" il Ministero della giustizia unitamente al Ministero dello sviluppo economico (con riferimento all'elenco degli organismi di mediazione in materia di consumo, ex d.lg. 28/10), la CONSOB (per le controversie ex d.lg. 8 ottobre 2007, n. 179), l'AEEGSI (per il settore di competenza), l'AGCOM e la Banca d'Italia (per le vertenze di cui al t.u. bancario).

Conclusivamente sul punto, il decreto delegato in oggetto ha evidentemente inteso fortemente incentivare i consumatori a percorrere la strada della neofita procedura stragiudiziale di a.d.r. laddove sia insorto contrasto con un professionista per gli obblighi scaturenti da contratti di vendita di beni o fornitura di servizi. Così preconizzando, come si è testè esposto, un percorso compositivo semplificato, trasparente, con tempi brevi di conclusione, offerto a costi contenuti e senza obbligo di patrocinio legale.

Solo il tempo e la prassi operativa potranno chiarire l'utilità della scelta compiuta a beneficio dei consumatori. In ogni caso, può fin d'ora valutarsi favorevolmente una disciplina normativa che pone a disposizione delle parti un innovato ed ulteriore strumento a.d.r. per risolvere le controversie che possano insorgere. In tal modo la legislazione interna tende a conformarsi sempre più al criterio della molteplicità ed eterogeneità di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie che è caratteristica variamente riscontrabile oltreoceano sin dagli anni 80' e 90' del secolo scorso, per risolvere le più disparate situazioni di conflitto inter-privato.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film