-  privato.personaedanno  -  29/04/2014

LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA AL VAGLIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE- Cort. Cost. 98/2014 - Simona CARUSO

La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 98 del 2014 ha affrontato diverse questioni in relazione all"istituto della mediazione tributaria (disciplinato dell"art. 17-bis del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546 recante disposizioni sul processo tributario).

In particolare, con la sentenza in commento è stata dichiarata l"illegittimità costituzionale del comma 2 del menzionato articolo 17 bis, nella parte in cui statuiva che la mediazione era condizione di ammissibilità del ricorso tributario e l"inammissibilità risultava rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del giudizio.

In realtà, su tale norma era già intervenuto il legislatore (tramite l"art. 1, comma 611, lettera a), numero 1), della legge 27 dicembre 2013, n. 147) modificando proprio il testo originario dell'articolo 17 bis con la seguente nuova formulazione " la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in   giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione".

Nonostante tale mutamento normativo, la Corte costituzionale è stata costretta ad esaminare comunque il rilievo mosso dal giudice remittente, in quanto il comma 2 dell'art. 17 bis nella versione originaria sottoposta alla sua attenzione era rimasta in vigore per i procedimenti anteriori alla modifica legislativa del dicembre 2013.

La Corte, in particolare, richiamando i suoi precedenti (sentenze n. 296 del 2008, n. 360 del 1994, n. 406 e n. 40 del 1993, n. 15 del 1991, n. 93 del 1979) ricorda che ha più volte dichiarato l"illegittimità, per violazione dell"art. 24 Cost., di disposizioni che comminavano la sanzione della decadenza dall"azione giudiziaria in conseguenza del mancato previo esperimento di rimedi di carattere amministrativo.

Coerentemente con tali precedenti, la sentenza n. 98 del 2014 afferma che: "la previsione di cui al censurato comma 2 dell"art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 − secondo cui l"omissione della presentazione del reclamo da parte del contribuente determina l"inammissibilità del ricorso (rilevabile d"ufficio in ogni stato e grado del giudizio) − comportando la perdita del diritto di agire in giudizio e, quindi, l"esclusione della tutela giurisdizionale, si pone in contrasto con l"art. 24 Cost".

La Corte puntualizza, altresì, che con riguardo ai rapporti non esauriti (ai quali sarebbe stato ancora applicabile il censurato comma 2 dell"art. 17-bis nel suo testo originario) per effetto della presente decisione dichiarativa di illegittimità costituzionale, l"eventuale omissione della previa presentazione del reclamo rimarrebbe priva di conseguenze giuridiche.

La Consulta non ha ritenuto, invece, fondate tutte le altre questioni relative, ad esempio, all"obbligatorietà della mediazione e alla mancata previsione di un mediatore estraneo alle parti, ed è rimasta ovviamente, estranea ad ogni valutazione in ordine alla legittimità costituzionale del comma 2 dell"art. 17-bis nel testo attualmente vigente, in quanto non facente parte dell'oggetto del giudizio sottoposto alla sua attenzione.




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