-  Zorzini Alex  -  22/05/2017

La legge sul cyberbullismo

Il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sul cyberbullismo "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

Si attende, ora, la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il cyberbullismo è così definito: qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione e qualunque forma di furto d"identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica (art. 1, co. 2).

Tale definizione fa riferimento alle condotte normalmente realizzate da uno o più ragazzi per umiliare e isolare la vittima: l"invio di insulti e minacce via sms, wzp e post, la pubblicazione e condivisione di foto e video volgari e/o compromettenti riguardanti la vittima sui social network; richieste di denaro per non diffondere tali foto, l"apertura di falsi profili fb, o l"uso del profilo di quest"ultima, senza alcuna sua autorizzazione.

Deve precisarsi che la citata definizione non introduce un nuovo reato ma descrive un fenomeno che ha sicuramente conseguenze penali. A seconda dei casi, infatti, i comportamenti poc"anzi descritti possono integrare i reati di minaccia (612 cp), ingiuria (art. 4, co. 1, lett. a del d.lgs 7/2016 che ha trasformato il reato di ingiuria in un illecito civile), diffamazione (595 cp), realizzazione e diffusione di materiale pornografico con un minore (600 ter cp), detenzione (all"interno della memoria del proprio smartphone) di materiale pornografico (600 quater cp), accesso abusivo a un sistema informatico (615 ter cp), estorsione (629 cp) e trattamento illecito di dati (167 del T.U. sulla privacy).

Si faccia attenzione: la definizione si riferisce espressamente e unicamente al bullismo on line, non anche al bullismo cd. di strada che si realizza dal vivo (per strada, appunto, nelle stazioni delle autocorriere, in classe, nei bagni della scuola, ecc.) Non rientrano, quindi, nella definizione citata, tutti quei reati – normalmente commessi dal bullo come continuazione o ante-fatto delle sue gesta divulgate con il telefonino – quali percosse (581 cp), lesioni personali gravi e gravissime (582 e 583 cp), violenza sessuale (609 bis cp), stalking (612 bis cp), furto (614 cp), rapina (628 cp), danneggiamento (630 cp).

Definito il fenomeno, la legge si prefigge due scopi: la sua prevenzione (§ 1) e il suo contrasto (§ 2).

§ 1. La prevenzione del cyberbullismo è assicurata mediante la creazione di un Tavolo tecnico che coinvolga i social network, i cittadini, gli insegnanti, gli studenti e le organizzazioni di volontariato.

Il tavolo è composto da: (1) rappresentanti del Ministero dell"interno, (2) del Ministero dell"istruzione, dell"università e della ricerca, (3) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, (4) del Ministero della giustizia, (5) del Ministero dello sviluppo economico, (6) del Garante per l"infanzia e l"adolescenza, (7) del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, (8) del Garante per la protezione dei dati personali e (9) delle organizzazioni non governative già coinvolte nel programma nazionale del Safer internet center (art. 3, co. 1).

Non sono pochi!

Tutti tali signori, la cui attività è gratuita, avranno il compito di predisporre un "piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo", come richiesto dalla decisione 1351/2008/CE sulla protezione dei bambini che usano internet e altre tecnologie di comunicazione (art. 3, co. 2).

Tale Piano d"azione si rivolge innanzi tutto alle società che gestiscono i social network come Facebook, Youtube, Instagram, Whatsapp, i cui servizi di messaggistica e diffusione video sono decisamente gettonati tra gli adolescenti (e non solo loro).

Il Piano dovrà comprendere anche il codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, rivolto agli operatori che forniscono servizi di social networking e agli altri operatori della rete (art. 3, co. 3). Tali operatori, inoltre, riceveranno un marchio di qualità qualora si conformino ai progetti elaborati dal Tavolo (art. 3, co. 3).

Secondariamente, il Piano conterrà le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo, rivolte ai cittadini (art. 3, co. 4).

In terzo luogo, è previsto il coinvolgimento degli insegnanti - in ogni scuola ci sarà un professore-referente in materia di cyberbullismo (a cui, si spera, potranno rivolgersi gli studenti per segnalare tutte le storie di sopraffazione) - e degli studenti.

In particolare, il MIUR adotterà delle linee guida per la formazione, la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo nelle scuole, prevedendo che i corsi di formazione del personale scolastico, ai quali ogni autonomia scolastica assicura la partecipazione di un proprio referente, garantiscano l"acquisizione di idonee competenze teoriche e pratiche, anche per il sostegno ai minori vittime del cyberbullismo (art. 4, co. 1).

Vi sarà poi la possibilità di partecipare a bandi per il finanziamento di progetti in collaborazione con gli enti locali (il Comune, verosimilmente), organizzazioni di volontariato (ad esempio, l"Associazione Italiana Prevenzione Bullismo) e Polizia postale (art. 4, co. 2).

Gli studenti, a seconda dei casi vittime o carnefici, saranno educati all"uso consapevole della rete: nel web, purtroppo, nulla si distrugge (art. 4, co. 3).

In quarto luogo, è previsto il finanziamento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell"utilizzo della rete e prevenzione e contrasto al cyberbullismo. Questo è il punto più debole della legge: per il solo 2016, ad esempio, è stato stanziato un finanziamento di 220.000 €. Se si considera che in Italia ci sono circa 8.200 scuole superiori, a ciascuna di esse spetta un finanziamento di quasi 27 €!

§ 2. I risultati del Tavolo si potranno apprezzare solo tra venti anni. Il cyberbullismo è anche un fenomeno culturale, per cui ci vorrà tempo prima di educare le persone.

Nel frattempo, la legge consente di difendersi tre modi.

Il primo consente a ciascun genitore (o comunque, al soggetto esercente la responsabilità genitoriale) del minore vittima di cyberbullismo di chiedere alla società che gestisce i social network (nella legge si parla di titolare del trattamento), l"oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali.

Si precisa che tale richiesta è consentita anche qualora le condotte dei cyberbulli non integrino il reato di trattamento illecito di dati (sanzionato, tra l"altro, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi), di cui all"art. 167 del codice della privacy (art. 2, co. 1).

Tale misura non è da poco se si considera la pressione psicologica create dalla diffusione di immagini e video che ritraggono scene di violenza o con forti connotazioni sessuali.

In ogni caso, deve ricordarsi che già Facebook e Youtube consentono di segnalare contenuti inappropriati. Su Facebbok, ad esempio, si può cliccare sull"icona a forma di punto di domanda, selezionare "segnala un problema" e poi "contenuto offensivo".

Secondariamente, il genitore della vittima che, entro 24 ore dalla sua istanza, non ha ottenuto la rimozione delle foto o del video, o nel caso in cui non sia stato possibile identificare il cyberbullo (il cd. titolare del trattamento), può depositare un reclamo, segnalazione o ricorso al Garante per la privacy.

In tal caso, il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantotto ore dal ricevimento dell"atto (si noti che è un termine ordinatorio e, quindi, non c"è alcuna garanzia che sia rispettato), avvia una istruttoria preliminare e, a seconda dei casi, può ordinare il blocco del trattamento dei dati ex art.143 e 144 del T.U. privacy (art. 2, co. 2).

Non si dimentichi, a tal proposito, il metodo tradizionale: salvare una copia della foto, o del video, o del messagio e depositarla alla polizia insieme alla propria denuncia/querela.

Da ultimo, la legge citata ha esteso l"applicazione della procedura di ammonimento da parte del questore (di cui all"art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla l. 38/2009).

In particolare, fino a quando non è stata proposta querela o non è stata presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594 (purtroppo, il legislatore non si è accorto che tale reato è stato abrogato), 595 e 612 del codice penale o 167 del codice della privacy, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, la persona offesa – o meglio, il genitore – può esporre i fatti al questore (art. 6).

Quest"ultimo, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti (ad es. i compagni di classe della vittima), ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il cyberbullo e lo invita a tenere una condotta conforme alla legge.

Si tratta, sostanzialmente, di una tirata d"orecchie che, forse perchè si svolge fuori dalle mura scolastiche, dovrebbe essere il primo indizio per il cyberbullo e i suoi genitori di considerare il male fatto non più come una ragazzata.




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