-  Venchiarutti Angelo  -  26/05/2015

LA CASSAZIONE SCHIUDE LA PORTA AI DANNI PUNITIVI? RIFLESSIONI ATTORNO A CASS. CIV. 7613/15 - Angelo VENCHIARUTTI

L"esito della decisione del 15 aprile 2015 della prima sezione della Cassazione civile (Presidente Luccioli, Relatore Nazzicone) n. 7613 è noto. Con la pronuncia che qui di seguito si commenta, la Corte di Cassazione ha ammesso per la prima volta (a quanto emerge dal testo della stessa sentenza) la compatibilità dell"istituto delle astreintes con l"ordine pubblico.

In particolare - nell"ambito di una controversia riguardante l"esecutività in Italia di un"ordinanza emessa da un giudice del sequestro di prima istanza di Bruxelles, con la quale era stato dichiarato dovuto l"importo giornaliero determinato dal Presidente del Tribunale di Commercio della stessa capitale belga, in ragione del ritardo nella consegna al sequestratario di azioni rappresentative il capitale di una società immobiliare - il ricorrente lamentava, tra l"altro, la decisione del giudice belga (riconosciuta dalla Corte di appello di Palermo) figurava contraria all'ordine pubblico interno, contrastando con esso l'istituto delle astreintes, posto che per l'ordinamento italiano il sistema della responsabilità civile ha funzione unicamente reintegratoria e non già non punitiva, e che l'art. 614 bis c.p.c. non era ancora stato emanato allorché il giudice belga aveva comminato la condanna in discorso.

Ebbene nel rigettare il ricorso proposto contro la decisione della Corte territoriale, la Suprema corte - dopo aver illustrato i criteri con i quali va interpretata la clausola dell"ordine pubblico, alla luce della giurisprudenza della stessa Corte di legittimità e di quella della Corte di Giustizia dell"Unione Europea – dà conto dei due precedenti in cui la stessa Cassazione ha escluso la compatibilità dei c.d. punitive damages con l"ordine pubblico (Cass. 1183/2007; Cass. 1781/2012).

La Corte precisa al riguardo che entrambe le decisioni sopra citate si riferivano a ipotesi nelle quali si dibatteva del riconoscimento di sentenze straniere di condanna per responsabilità extracontrattuale, e nelle quali era stato ravvisato anche un importo liquidato a fini di danno punitivo. Nel caso in esame il giudice belga aveva invece corredato la condanna di consegna con l'obbligo di pagare una somma per ogni giorno di ritardo nell"esecuzione dello stesso obbligo a consegnare.

Considerando il contesto domestico, la Corte evidenzia allora come anche l"ordinamento italiano conosca, a fronte dell"inadempimento di obblighi non coercibili in forma specifica, misure generali e speciali volte ad ottenere l"adempimento mediante la pressione esercitata sulla volontà dell"inadempiente a messo della minaccia di una sanzione pecuniaria, che si accresce con il protrarsi o il reiterarsi della condotta indesiderata: giunge così a constatare che "lo strumento di coercizione del comportamento desiderato mediante condanna giudiziaria ad una somma progressiva a ciò rivolta - nel perseguimento di fini privati, ma a volte anche superindividuali o generali - è presente nel nostro ordinamento, ed anzi l'area dei diritti presidiati dallo stesso è venuta man mano ad estendersi". Constatazione che già di per sé figura adeguata – a giudizio di chi scrive - per concludere che l"astreinte comminata dal provvedimento del giudice belga non contrasta con l"ordine pubblico italiano, e dunque sufficiente per rigettare il motivo del gravame proposto dal ricorrente

Tuttavia, la Corte sollecitata dalle argomentazioni dei ricorrenti, i quali accostavano insistentemente l"istituto appunto delle astreintes a quello dei danni punitivi di origine anglosassone, formula alcune considerazioni sulla funzione del risarcimento del danno, il cui contenuto pare opportuno esaminare. Anzitutto, il Collegio evidenzia come allo strumento del risarcimento del danno - cui resta affidato il fine primario di riparare il pregiudizio patito dal danneggiato - vengono ricondotti altri fini con questo eterogenei, quali la deterrenza o prevenzione dei fatti illeciti e la sanzione. Nel passaggio testuale più significativo, la Corte riscontra, più nello specifico, l"evoluzione della tecnica di tutela della responsabilità civile verso una funzione anche sanzionatoria e deterrente sulla base di vari indici normativi (…) e ciò "specialmente a fronte di un animus nocendi" (come del resto, da tempo, almeno una parte della dottrina domestica ha evidenziato: cfr. per tutti Cendon, Il dolo nella responsabilità extracontrattuale, Torino, 1974, 101 ss). La chiosa si segnala per il carattere innovativo. Nelle decisioni con le quali, qualche anno addietro, la stessa Cassazione aveva invece escluso, in modo fermo, la compatibilità dei c.d. punitives damages con l"ordine pubblico, si legge testualmente che "(n)el vigente ordinamento l"idea della punizione e della sanzione è estranea al risarcimento del danno, così come è indifferente la condotta del danneggiante" (Cass. 19 gennaio 2007, n. 1183; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1781).

Vista la natura di obiter dictum, è senz"altro presto per parlare di un revirement della Cassazione sul tema della compatibilità dei danni puntivi con il nostro ordinamento. Tuttavia, la circostanza che la relatrice della sentenza in commento si distacchi dall"impostazione tradizionale, riscontrando le tesi avanzate da un parte della dottrina sulla funzione anche sanzionatoria e deterrente della responsabilità civile, fa riecheggiare il ricorso da parte della Corte al c.d. prospective overruling - secondo la tecnica largamente radicatasi nel sistema di common law statunitense. Le future decisioni potranno confermare o smentire una congettura del genere.




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