Ma come, non mi pagano la fattura, e io "ci pago" l’iva?! Classica domanda.
Alla quale si risponde che - la tassazione segue (in genere) il regime di competenza (non di cassa), e che - è consentito “rientrare” (dell’iva versata ma non percetta) solo in determinati casi, di definitiva comprovata infruttuosità delle dovute attività (ovvero delle procedure) recuperatorie, in cui il creditore insoddisfatto può - evviva - emettere nota (iva) c.d. in variazione.
Qui forse il grave scarto tra diritto/fisco e società/economia.
Comunque sia, di solito, viene contesta la tardività dell’emissione, ovvero – dunque - della compensazione o dell’istanza di rimborso (dell’iva eventualmente a credito a seguito della variazione).
Oggi, invece, la S.C. si è occupata di diversa fattispecie: fatta la variazione anzi tempo, irregolarmente, sopraggiunto poi, comunque, l’evento “definitivamente certificativo” del diritto alla variazione (decreto chiusura fallimento del debitore/cessionario, nel caso), è forse precluso il diritto al rimborso, pur se – beninteso - non si è prima beneficiato della variazione (rimasta cioè solo nominale, nel/i modelli..)?
Rispondono no, i Ss. Gg., non è precluso (“… che la formalità della variazione … sia stata anticipata … risolvendosi in una mera irregolarità, non comporta la perdita del diritto …”)