-  Andrao Laura  -  21/11/2013

ITALIA CONDANNATA PER IL TRATTAMENTO DEI DISABILI SUL LAVORO – Corte di Giustizia UE - Laura ANDRAO

Diverse volte nel corso di più settimane si era consumata la violenza sessuale.

L"imputato contesta la credibilità dell"unico testimone, la mancanza della condizione di procedibilità/querela sporta dalla persona offesa minorata, nonchè la presenza del consenso al rapporto sessuale da parte del disabile.

La Cassazione, Terza sezione Penale, n. 36896 depositata il 9 settembre 2013, rigetta il ricorso.Non vi era infatti assolutamente ombra alcuna di consenso della persona offesa ma di paura e fiducia nei confronti del religioso.

Il religioso invocava la reciprocità del piacere, la volontà del disabile di partecipare agli "incontri", gli Ermellini smentiscono con forza, il consenso dell"avente diritto deve poggiare su circostanze fattuali equivoche, tali da condurre al travisamento del fatto. Importante, anzi necessario è verificare se, data la patologia della vittima, quel consenso poteva essere ritenuto integrato. La risposta è ( fortunatamente) negativa, almeno nel caso in cui lo stato di minorazione psichica sia evidente ed immediatamente percepibile.

Dove c"è abuso di autorità non può esserci consenso!

In conclusione i giudici del Palazzaccio dichiarano valida la querela presentata dal disabile né inabilitato né interdetto.




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