-  Belotti Andrea  -  24/04/2014

IRREGOLARITA' DELLA NOTIFICA: NULLITA' O INESISTENZA?– Cass.: 8938/2014- Andrea BELOTTI

La notifica della cartella di pagamento presentava una lunga serie di "errori" tali da orientare i  giudici tributari di merito per la sua invalidità, come la mancata indicazione della qualità del ricevente la stessa quale legale rappresentante della società e il suo invio "in luogo diverso dalla sede di destinazione, questa pure erroneamente indicata".

Invece secondo la Corte di Cassazione " non vi è dubbio che dette irregolarità sono semmai  idonee a generare la mera nullità del procedimento di notificazione e non già l"inesistenza della notifica medesima, sicché consegue che il giudicante non avrebbe potuto omettere di fare applicazione della nota regola prevista dall"art. 156 cpc, conseguente alla conoscenza dell"atto, comunque realizzatasi, da parte della destinataria. D"altronde, l"applicabilità di siffatta regola anche alla notifica dell"avviso di accertamento o alla cartella di pagamento è stata definitivamente sancita da Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 19854 del 05/10/2004: "La natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) dell"avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l"amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all"applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l"applicazione, per l"avviso di accertamento, in virtù dell"art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l"applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l"effetto di sanare la nullità della notificazione dell"avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell"atto, ex art. 156 cod. proc. civ. Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole leggi d"imposta – per l"esercizio del potere di accertamento".




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