-  Converso Rosaria  -  30/08/2013

INTERUZIONE PROCESSO E SENTENZA CHE LO DEFINISCE - Cass. Civ., II, Sent. 16/04 - 31/07/2013, n. 18351 - RC

Ai sensi dell"art. 299 c.p.c., applicabile anche nel giudizio di appello, sono nulli di tutti gli atti del processo, compresa la sentenza che lo definisce, se la morte della parte avviene nel lasso di tempo che intercorre tra la notificazione dell"atto introduttivo del giudizio - ma prima della scadenza del termine per la costituzione - comportando, suddetto evento, l"automatica interruzione del processo.

I Giudici della Suprema Corte ritengono che l'art. 299 cod. proc. civ. sia applicabile anche nel giudizio di appello e, verificandosi la morte della parte dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - ma prima della scadenza del termine per la costituzione - il processo si interrompe automaticamente, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, poiché la conoscenza effettiva dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione (si cfr. Cass. Civ. 16020/04; conforme Cass. Civ. 3725/06).

Conseguentemente, tutti gli atti del processo vanno considerati nulli, compresa la sentenza con la quale il processo medesimo venga definito, posti in essere dopo l'evento interruttivo, restando insuscettibili di produrre effetti nei riguardi della parte da detto fatto investita (conforme Cass. Civ. 842/98; ma anche Cass. Civ. 6984/88).




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