-  Cardani Valentina  -  14/01/2015

INFORTUNIO SUL LAVORO: OCCASIONE LAVORATIVA, SI VALUTINO LE CIRCOSTANZE DI TEMPO E LUOGO - Cass. Lav. 6/15 – V. C.

- Infortunio sul lavoro

- Occasione lavorativa

- Rischio elettivo

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha censurato la decisione del Giudice di merito che rigettava la richiesta avanzata da un lavoratore per ottenere il riconoscimento della natura lavorativa dell"infortunio occorsogli.

In particolare, il ricorrente agiva al fine di veder revocato il proprio licenziamento per superamento del periodo di comporto; laddove, infatti, l"infortunio sia da ricondurre all"ambito lavorativo, la conseguente assenza non potrà essere computata al fine del calcolo del periodo di comporto e dunque il licenziamento dovrà dirsi illegittimo.

Gli Ermellini hanno ritenuto di accogliere il ricorso del lavoratore rilevando come nella pronuncia di merito non fosse stato adeguatamente valutato in nesso di occasionalità tra l"evento pregiudizievole e l"attività lavorativa.

Mentre la Corte di merito rigettava la domanda sulla base del rilievo per cui "il requisito dell'occasione di lavoro non è integrato dalla mera coincidenza di tempo e luogo tra infortunio e lavoro", la Suprema Corte ha richiamato il costante orientamento di legittimità secondo cui il nesso di occasionalità è più ampio del mero nesso causale e pertanto ricomprende tutti gli eventi in qualche modo ricollegabili all"attività lavorativa a prescindere che derivino dall"apparato produttivo stesso ovvero da terzi ovvero ancora da attività – anche di natura privata - posta in essere dal dipendente medesimo; unica esclusione riguarda il cd. rischio elettivo, qui definito come "una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali".

Nel caso di specie, il lavoratore, custode presso la sede della società datrice di lavoro, cadeva su un gradino sporco di grasso per rispondere ad una chiamata telefonica (la cui natura - personale o di lavoro – non è dato sapere), distorcendosi una caviglia.

Ebbene, sul punto la Suprema Corte ha ravvisato un vizio di motivazione afferente alla mancata valutazione delle circostanze di tempo e luogo ove il lavoratore svolgeva la propria prestazione, valutazione questa necessaria onde poter determinare la sussistenza o meno dell"occasione lavorativa.




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