-  Cardani Valentina  -  08/02/2015

INFORTUNIO SUL LAVORO: LA PROVA LIBERATORIA INCOMBE IN CAPO AL DATORE DI LAVORO - Cass. Lav. 1918/15 – V. CARDANI

-Infortunio sul lavoro

- Prova della colpa del datore di lavoro

- Risarcibilità del danno morale

La responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio del dipendente è di natura contrattuale e può riguardare tanto l'obbligo del datore di fornire un'adeguata preparazione e formazione al lavoratore in materia di sicurezza quanto l'obbligo di predisporre un idoneo servizio di vigilanza e di intervento.

Ad ogni modo, una tale responsabilità non esclude la risarcibilità del danno morale, che deve ritenersi sussistere non soltanto, dice la Suprema Corte, qualora sussista la prova positiva dell'omissione di una condotta doverosa, ma altresì nel caso in cui non sia stata raggiunta la prova liberatoria, richiesta dall'art. 1218 c.c..

Ed infatti, l'art. 1218 c.c. dispone che il debitore deve risarcire il danno "se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità delle prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

L'onere della prova liberatoria, pertanto, incombe in capo al datore di lavoro e non al lavoratore o, come in questo caso, all'INAIL.




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