-  Cardani Valentina  -  21/06/2014

INFORTUNIO IN ITINERE: PRIMA, DOPO E DURANTE IL D.LGS. 38/2000 - Cass., Sez. Lavoro, 13733/14 – V. CARDANI

Una controversia in merito al versamento dei contributi da parte di un'impresa all'Ente Previdenziale dà occasione alla Suprema Corte di ribadire i principi in materia di infortunio in itinere: è cioè indennizzabile l'infortunio avvenuto al lavoratore nel corso del tragitto casa-lavoro purchè tra l'attività lavorativa e il percorso seguito vi sia un nesso di occasionalità.

Ribadisce ancora la Corte che osta al riconoscimento del risarcimento soltanto il rischio cd. elettivo, ovvero un elemento abnorme assunto dal lavoratore che interrompa il nesso causale tra la condotta e l'espletamento dell'attività lavorativa.

In particolare, ciò che viene messo in rilievo nella pronuncia in commento, è che tale danno è indennizzabile anche nella vigenza della normativa precedente all'intervento legislativo del 2000 (d.lgs. 38/00): si ricorda infatti che nel testo originario del TU dpr 1124/65, che contempla la disciplina relativa all'assistenza previdenziale in materia di infortuni sul lavoro, non era prevista esplicitamente la fattispecie dell'infortunio in itinere.

Ciononostante, la Giurisprudenza aveva già ritenuto risarcibile tale danno e detto orientamento è poi stato avvalorato dalla modifica legislativa del 2000.




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