-  Dragone Massimo  -  11/11/2011

INCOSTITUZIONALE LA SVALUTAZIONE DEGLI INDENNIZZI PER DANNI DA TRASFUSIONE - Massimo DRAGONE

Dopo un lungo contrasto giurisprudenziale, approdato anche alla Corte di Strasburgo, la Corte costituzionale ha dichiarato l"illegittimità costituzionale dell"articolo 11, commi 13 e 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall"articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122.
Detta norma, intervenuta nel corso del dibattito giurisprudenziale interno, aveva di fatto congelato "d"imperio" gli indennizzi per danni da trasfusione "svalutandoli" agli importi erogati nel 1992 e travolgendo anche le sentenze passate in giudicato che avevano riconosciuto la rivalutazione integrale.
I danneggiati e le associazioni lamentavano la violazione dei diritti umani e l"illegittimità costituzionale della normativa sotto vari profili, sollevando, nei giudizi interni pendenti, la questione di costituzionalità e proponendo ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.
Come ricorda la stessa sentenza in commento, "sulla possibilità di rivalutare o meno la detta somma la giurisprudenza di legittimità si è espressa in modo contrastante (in senso favorevole alla rivalutazione, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze del 27 agosto 2007, n. 18109 e del 28 luglio 2005, n. 15894, secondo cui l"importo bimestrale corrisposto agli aventi diritto all"indennizzo deve essere rivalutato secondo il tasso d"inflazione annualmente programmato, sia con riferimento all"assegno di cui all"art. 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992, sia con riferimento alla somma prevista dall"art. 2, comma 2, della medesima legge; in senso contrario, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza del 19 ottobre 2009, n. 22112 e 13 ottobre 2009, n. 21703, secondo le quali la possibilità di rivalutare la somma de qua sarebbe esclusa sia dal dato testuale, sia dal rilievo che l"indennità integrativa speciale avrebbe proprio la funzione di attenuare o impedire gli effetti della svalutazione monetaria, onde sarebbe ragionevole che ne sia esclusa la rivalutabilità).
La giurisprudenza di merito ha in prevalenza seguito il primo orientamento." (Per una panoramica ci si permette di rinviare a: M. Dragone, Lacrime da sangue infetto: manovra finanziaria e forzata svalutazione degli indennizzi, www.personaedanno.it, nonché La rivalutazione degli indennizzi da vaccinazioni e trasfusioni: il legislatore "stoppa" le Sezioni Unite", in La responsabilità civile, UTET, 2010, 652 ss),
In questo quadro, è intervenuta la normativa censurata, recata dall"art. 11, commi 13 e 14, del d. l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
In particolare, il citato art. 11, comma 13, ha disposto che «Il comma 2 dell"articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all"importo dell"indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d"inflazione». Il successivo comma 14 ha stabilito che «Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l"efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto». "
La questione di costituzionalità era stata per prima sollevata dal Tribunale di Reggio Emilia, in funzione del giudice del lavoro e, successivamente, con ordinanze di rimessione dei Tribunali di Parma, Alessandria e Tempio Pausania, sezione lavoro.
La Corte costituzionale, respingendo la tesi della difesa dello Stato, ha ravvisato l'incostituzionalità della disposizione impugnata sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento venutasi a creare per le persone affette da epatite post-trasfusionale rispetto a quella dei soggetti portatori della sindrome da talidomide, in contrasto con l'art. 3, comma primo della Costituzione.
Una vittoria degli ammalati di epatite e virus da HIV contagiati da trasfusioni di sangue infetto, ma soprattutto una vittoria dei principi fondamentali della civiltà giuridica.




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