-  Redazione P&D  -  12/01/2016

ILLEGITTIMITA CALCOLI CARTELLA DI PAGAMENTO: SUSSISTE LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO- Luisa VENTORINO

SULLE ILLEGITTIMITA" DEI CALCOLI EFFETTUATI NELLA CARTELLA DI PAGAMENTO SUSSISTE LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

- domanda di accertamento

- illegittimità delle somme pretese a titolo di interessi, aggio e spese

- giurisdizione del giudice ordinario, sussiste

In relazione alla domanda di accertamento della illegittimità delle somme pretese da E. a titolo di interessi, aggio e spese (a seguito della rateizzazione degli importi dovuti per tributi e contributi previdenziali) nonché la restituzione di quelle versate indebitamente, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario. La controversia, infatti non ha ad oggetto pretese tributarie dello Stato che non sono in contestazione, ma le somme aggiuntive dovute per gli interessi di mora, per l"aggio e altre spese derivanti dalla procedura di rateizzazione.

Lo ha stabilito il Tribunale di Potenza con una ordinanza resa in data 04.01.2016, depositata il 07.01.2016, nell"ambito di un procedimento ex art. 702 bis cpc proposto da una società contribuente nei confronti di E. spa.

Il caso.

A seguito della emissione di cartelle esattoriali nei confronti della società X, questa chiedeva ed otteneva da Equitalia la rateizzazione degli importi dovuti, con distinti piani di rateizzo.

Sottoposti i conteggi a consulenza di parte, emergeva che il metodo applicato da E. dava origine, di fatto, a numerose illegittimità con conseguente notevole lievitazione degli importi dovuti:

- Anatocismo tributario;

- Errori nel calcolo delle Ulteriori somme aggiuntive e interessi di mora Contributi e Premi;

- Illegittimo calcolo degli interessi di mora e dell"aggio sulle sanzioni effettuato contra legem - art. 2 comma 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;

- Utilizzo per il rateizzo del piano di ammortamento alla francese anziché all"italiana;

- Indeterminatezza del tasso del rateizzo.

Da qui la decisione di adire il Tribunale Ordinario (e non già il Giudice Tributario) onde ottenere la declaratoria dell"accertamento della illegittimità delle somme pretese da Equitalia a titolo di interessi, aggio e spese e la conseguente restituzione delle somme indebitamente versate.

Sussite, infatti, la giurisdizione del G.O. in quanto l"oggetto di trattazione non investe un rapporto di natura tributaria, perché non residuano questioni circa l'esistenza della pretesa erariale, che riguarda tributi dovuti dal contribuente ed in alcun modo contestati.

Nè assolutamente è in discussione la debenza degli interessi ed accessori da versare all'Erario sulle predette imposte (v. art. 2, c. 2, d.lgs. 546 del 1992).

La questione investe, invece, il diritto del contribuente alla restituzione di maggior somme versate a titolo di interessi sulle imposte dovute all'Erario, riscosse da E. sulla base di conteggi errati.

Ne consegue che la controversia, inerisce al "quantum" della restituzione, posto che dall'accertamento del pagamento della maggior somma (rispetto a quella dovuta), scaturisce il diritto alla restituzione che non integra la riserva di giurisdizione delle Commissioni tributarie, di cui agli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Quale azione di ripetizione di indebito, ex art. 2033 cod. civ., invece, la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (V. Cass. Sez. Un. ord. n. 10725 del 22.7.2002 e sent. Sez. Un. n. 18120 del 13.9.2005).

L"ordinanza, che rappresenta un"assoluta novità nella materia, rende, per la prima volta, possibile la contestazione delle somme pretese da E. a titolo di interessi di mora, aggio ed altre spese, svincolandola dalla impugnazione della cartella esattoriale. In altri termini, tale contestazione può essere effettuata ben oltre il termine decadenziale previsto per la impugnazione della cartella, dando così la possibilità ai contribuenti che non intendano contestare il tributo o il contributo dovuto, di tutelare le proprie ragioni anche in sede civile.

In questo modo tutte le cartelle notificate da E. sono suscettibili di revisione senza nessun termine decadenziale con conseguente sensibile riduzione delle somme dovute

La perizia è stata redatta dal dottori commercialista omissis con la collaborazione della omissis mentre la questione legale è stata affrontata dall"avv. omissis, del foro di Benevento.

Benevento, 11.01.2016




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