-  Campagnoli Maria Cristina  -  19/08/2014

ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI: RISARCIBILE IL DANNO Cass. Civ. 15609/2014 – M.C. CAMPAGNOLI

Il fatto – Con sentenza ritualmente emessa, la Corte d'Appello di Roma – a parziale riforma del provvedimento giudiziale precedentemente pronunciato dal Tribunale della stessa città – condannava la Banca Monte Paschi Siena al risarcimento del danno in favore di una s.r.l. per illegittima segnalazione della società medesima alla Centrale Rischi.

La Centrale Rischi – Come é noto, la Centrale Rischi, istituita nel 1962, é quel sistema informativo sull'indebitamento della clientela nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari; tale servizio, gestito in maniera centralizzata dalla Banca d'Italia, fornisce – dunque - ai sopra indicati soggetti aderenti al sistema un'informativa utile per la valutazione della clientela e, in generale, per l'analisi e la gestione del rischio di credito. Detta segnalazione é, però, non di rado é utilizzata in modo illegittimo, con conseguente proliferare di azioni giudiziarie, tese – appunto - ad eliminarne gli effetti negativi.

Lo stato di insolvenza quale presupposto per la segnalazione – Per giurisprudenza consolidata, ai fini della segnalazione, lo stato di insolvenza deve scaturire da una valutazione negativa della situazione patrimoniale del debitore, evincibile anche da una grave difficoltà economica tale da indurre la definitiva irrecuperabilità del credito (Cass. Civ., Sez. I, 10 ottobre 2013, n. 23083). In altre parole, la legittimità della segnalazione di una "posizione in sofferenza" é, quindi, subordinata alla sussistenza in capo al soggetto segnalato di uno stato di difficoltà implicante – da parte della banca – una valutazione complessiva della capacità del cliente a fronteggiare con mezzi normali le obbligazioni assunte, non potendo scaturire da un mero ritardo nel pagamento del debito e/o dalla contestazione del credito (Cass. Civ., Sez. I, 01 aprile 2009, n. 07958; Tribunale di Milano, 08 marzo 2006). Va da sé, perciò, che qualora la segnalazione alla Centrale Rischi sia operata in assenza dei requisiti che la rendono legittima, fattibile é la prospettazione di un obbligo risarcitorio a carico dell'intermediario. Non a caso, fra gli obblighi facenti capo a quest'ultimo spicca il dovere di avvertire anticipatamente il cliente del fatto che si sta procedendo ad una segnalazione sì da consentire al segnalando stesso di onorare anzitempo il suo debito.

Le voci di danno risarcibili – In linea generale e, in punto di risarcibilità, i pregiudizi ricollegabili alla segnalazione illegittima rivestono – non di rado – carattere patrimoniale, allorquando il vulnus assume le sembianze della perdita di affari ovvero della difficoltà, spesso insormontabile di accesso al credito, con il rischio, per gli esercenti di attività economiche, di entrare in una spirale perversa suscettibile di condurre alla fuoriuscita dal mercato. Ad ogni modo, oltre che per il risarcimento del pregiudizio patrimoniale, il cliente illegittimamente segnalato può agire in giudizio contro l'intermediario anche per il ristoro del danno non patrimoniale, concretizzantesi nel danno all'immagine ed alla reputazione economica. Rebus sic stantibus, il criterio per separare il danno giusto da quello ingiusto é, appunto, la legittimità, o meno, dell'iscrizione stessa; mentre in caso di segnalazione legittima prevale l'interesse pubblico all'informazione, nell'ipotesi inversa prevale, al contrario, l'interesse privato a che non sia danneggiata la "considerazione" del cliente. Non va, però, dimenticato che, recentemente, il Tribunale di Brindisi (sentenza 02 marzo 2011) ha stabilito che l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi é idonea a provocare un danno al debitore come persona, indipendentemente dall'eventuale svolgimento di un'attività commerciale; inoltre, la lesione alla reputazione personale esime il soggetto leso dall'onere di fornire, in concreto, la prova del danno in quanto questo deve considerarsi in re ipsa. Orbene, la sentenza dell'autorità giudiziaria brindisina consente di aggiungere due tasselli all'analisi della giurisprudenza in materia. Sotto un primo profilo, il danno alla reputazione può sussistere anche nei confronti di colui che non svolge attività commerciale; del resto, la segnalazione de qua può coinvolgere soggetti professionali oppure consumatori con effetti deleteri per entrambi, sia riducendo il numero di clienti sia compromettendo la rappresentazione che la collettività ha di una determinata persona, indipendentemente dal fatto che svolga, oppure no, una certa attività. Sotto un secondo profilo, invece, il Tribunale di Brindisi sottolinea come il danno sia effettivamente in re ipsa, facendone derivare un'esenzione dall'onere della prova: in altre parole, é sufficiente l'allegazione della illegittima iscrizione affinché il giudice possa ritenere sussistente un danno. Il problema per l'autorità giudiziaria non é, tuttavia, risolto in toto, rimanendo ferma la necessità di quantificare il nocumento. Al riguardo ha tentato di intervenire la Suprema Corte, stabilendo che la liquidazione può avvenire con criteri equitativi (ex artt. 1256 e 2056 c.c.) qualora l'attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del pregiudizio stesso come avviene quando, essendone certa l'esistenza, risulti impossibile od estremamente difficoltoso provare la precisa durata del danno "monetario" (Cass. Civ, 24 maggio 2010, n. 12626; Tribunale di Salerno, 25 novembre 2009).

Ammissibilità della tutela cautelare – L'azione in giudizio di chi é stato illegittimamente segnalato - mirando ad ottenere la cancellazione dell'iscrizione e, in aggiunta, il conseguente risarcimento - implica, dunque, la quantificazione del pregiudizio nelle sue diverse voci (patrimoniale e non patrimoniale): di norma é, cioè, necessaria un'apposita istruttoria che potrà svolgersi nell'ordinario giudizio di cognizione. La cancellazione dalla banca-dati del nominativo iscritto contra ius é, invece, un'esigenza impellente che non può essere rimandata, pena un aggravamento del danno subito dal soggetto segnalato. Va da sé, perciò, che lo strumento mediante il quale le imprese interessate cercano di ottenere la cancellazione predetta é spesso quello del ricorso cautelare giacché i tempi lunghi dell'esperimento di un ordinario procedimento di cognizione non sono compatibili con le esigenze di celerità del mondo imprenditoriale.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film